| Giurisprudenza su separazioni e divorzi. |
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Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art. 710 c.p.c., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare ipso facto, in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze . Cassazione civile , sez. I, 19 ottobre 2006 , n. 22491
Al fine della determinazione del tribunale competente per territorio
sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del
criterio "del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della
proposizione della domanda" (art. 8 della legge n. 74 del 1987,
applicabile alle separazioni ex, art. 23 della stessa legge, e già art.
706 c.p.c.) - da ritenersi coincidente con il momento del deposito del
ricorso - tale luogo deve essere identificato, in via presuntiva, nella
casa coniugale. La presunzione può essere vinta dal convenuto mediante
la prova, a suo carico, dell'avvenuto trasferimento in altro luogo
della residenza effettiva e della conoscibilità legale di tale
trasferimento dalla parte attrice in forza delle risultanze
anagrafiche, ovvero della sua conoscenza di fatto.
Cassazione civile , sez. I, 28 giugno 2006 , n. 15017 Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. L’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. Pertanto, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, stante, da un lato, l’irripetibilità delle somme riscosse a titolo di assegno di mantenimento per effetto del provvedimento presidenziale, emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708 Cpc, e, dall’altro, l’esclusione dell’ultrattività degli effetti scaturenti dal medesimo provvedimento presidenziale una volta che sia passata in giudicato la statuizione escludente la sussistenza dei presupposti del diritto all’assegno definitivo di mantenimento, deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il coniuge, già beneficiario dell’assegno in via provvisoria, censuri esclusivamente la data a partire dalla quale avrebbe perduto efficacia il provvedimento presidenziale di fissazione di detto assegno, ove non risulti che, per il periodo successivo a tale data, vi sia stata percezione dell’assegno. Difatti, l’accoglimento dell’impugnazione non permetterebbe al coniuge di munirsi di un titolo per ottenere il pagamento degli importi non riscossi dalla suddetta data, essendo ormai passata in giudicato la statuizione escludente il diritto all’assegno di mantenimento, mentre la relativa pronuncia neppure sarebbe necessaria allo scopo di evitare la ripetizione delle somme incassate, non risultando che esse siano state percepite. Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13592 Non va modificato l'affidamento esclusivo, in essere positivamente da due anni, in affidamento condiviso con pari permanenza temporale della minore presso ciascun genitore, perché tale modifica radicale di vita provocherebbe ulteriori ripercussioni sulla serenità del minore, né l'affido condiviso può risolversi in mero affido alternato con pari permanenza temporale dei figli presso ciascun genitore. Tribunale Modena, 08 giugno 2006 In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica. Cassazione civile , sez. I, 28 aprile 2006 , n. 9877
Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio , ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale. Nell’ipotesi di separazione consensuale simulata (determinata unicamente da ragioni fiscali), il coniuge, ancorché formalmente separato, è legittimato all’esercizio dell’azione di spoglio nei confronti dell’altro con riferimento alla casa coniugale di cui il secondo abbia privato il primo, anche se la casa coniugale sia stata oggetto di un provvedimento di assegnazione nell’ambito del giudizio di separazione ovvero rientri tra le condizioni della separazione consensuale omologata. Tribunale Messina, 14 gennaio 2006
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