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venerdì 12 marzo 2010
 
 
Giurisprudenza su separazioni e divorzi. PDF Stampa E-mail
 
separazione divorzio
 
Raccolta di giurisprudenza in materia di separazioni e divorzi. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. 
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SEPARAZIONE DEI CONIUGI Giudiziale competenza
A norma del regolamento del Consiglio Ce n. 2201/2003 - in deroga al principio generale secondo cui le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui dette autorità sono adite - in caso di trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro all'altro permane la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato della precedente residenza abituale del minore per un periodo di tre mesi dalla data del trasferimento. A tale riguardo qualora (nella specie quattro mesi dopo l'omologa della separazione consensuale con impegno del coniuge straniero di risiedere, con i minori, in Italia) sia stato il coniuge (straniero) che ha in precedenza trasferito all'estero sé stesso e i minori ad adire il giudice italiano comunicando all'altro l'intenzione di trasferirsi all'estero, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, con riguardo alla domanda proposta dal cittadino per ottenere l'affidamento a sé dei figli minori, a distanza di un mese dal ricorso dell'altro genitore (a prescindere dalla data del trasferimento effettivo dei minori), potendo lo stesso escludere, sulle base delle notizie fornitegli dalla controparte, che fossero già decorsi tre mesi dal cambio di residenza abituale. 
Cassazione civile  sez. un.  21 ottobre 2009 n. 22238

Divorzio - Assegno all'ex coniuge - Revisione dell'assegno di divorzio - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti - Decorrenza anticipata - Esclusione
In materia di revisione dell'assegno di divorzio , il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio , conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ((rebus sic stantibuss), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.Autorità
 
Separazione dei coniugi - Casa coniugale - Assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio - Successiva divisione giudiziale dell'immobile in comproprietà dei coniugi - Incidenza del provvedimento di assegnazione sul valore di mercato - Sussistenza - Fondamento
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di divorzio è atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell'immobile; ne consegue che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, dell'esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l'utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente.
 
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Giudiziale appello
L'art. 709 bis, c.p.c., introdotto dall'art. 2, comma 3 , lett. e) ter del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modificazioni dalla l. n. 80 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 4 l. n. 263 del 2005, entrato in vigore l'1.3.2006, ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, prevede espressamente che nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito della separazione , per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione , avverso la quale è ammesso soltanto l'appello.
 
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Casa coniugale
 Nel corso di un giudizio di detenzione senza titolo, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente l'immobile, ovvero il coniuge legittimo assegnatario dell'abitazione ex familiare, in virtù di valido provvedimento giudiziale , anche provvisorio, pronunciato nella causa di separazione personale o di divorzio , può utilmente opporre detto titolo al terzo che abbia acquistato la casa in epoca successiva al provvedimento di assegnazione; tale opponibilità sussiste, entro nove anni dalla data del provvedimento, anche se questo non sia stato trascritto e anche oltre i nove anni se è stato trascritto.
  

DIVORZIO Casa coniugale
Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l'eventuale assegnazione della casa coniugale disposta a favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione e segnatamente dall'art. 1102 c.c., finché non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale. Ciò soprattutto allorché siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l'assegnazione, quali la presenza di un figlio e la necessità di assicurargli la continuità della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con la presenza di entrambi i genitori.
Cassazione civile  sez. I,  29 gennaio 2009, Numero:  n. 2210
 
 


 

 
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