| Cassazione penale , sez. II , 17 ottobre 2007 , n. 43349 |
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Cassazione penale , sez. II , 17 ottobre 2007 , n. 43349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RIZZO Aldo - Presidente - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) L.R., N. IL (OMISSIS); avverso ORDINANZA del 23/04/2007 TRIB. LIBERTA' di BRESCIA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO; sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con ordinanza emessa il 7 Aprile 2007 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di L.R., indagato per il delitto di rapina ai danni dell'anziana signora R.A., cui aveva sottratto con violenza la somma di Euro 3.000,00 circa, all'interno della sua abitazione. La successiva richiesta di riesame era respinta dal Tribunale delle libertà di Brescia con ordinanza 23-27 Aprile 2007. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo la violazione dell'art. 273 c.p.p. per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonchè la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non si era tenuto conto degli elementi a discarico allegati con le indagini difensive, ed in particolare delle deposizioni di cinque parenti e amici dell'indagato; ed inoltre del titolare di un bar e del gestore di un videonoleggio che avevano confermato l'alibi dell'indagato, per il pomeriggio della rapina. All'udienza del 17 Ottobre 2007 Procuratore generale ha precisato le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale della libertà di Brescia ha dato compiutamente conto dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ravvisati, innanzitutto, nel riconoscimento del L. da parte della persona offesa e della sua giovane nipote: riconoscimento, dotato di intrinseca e incontestabile attendibilità, tenuto conto che le stesse persone erano rimaste, in precedenza, a colloquio con il rapinatore per almeno una ventina di minuti, così che non si potrebbe pensare ad un ricordo visivo fuggevole ed incerto. Ulteriori elementi di conferma sono stati riscontrati nel possesso di una cravatta di inconsueto color rosa, definita identica a quella del rapinatore. Si tratta, dunque, di un impianto motivazionale decisamente articolato e solido, che non può essere infirmato sulla base di una difforme ricostruzione dei fatti, avente natura di merito, quale quella prospettata nel ricorso. Il fatto che soggetti legati all'indagato da rapporti di amicizia o parentela abbiano confermato l'alibi del L. è stato giudicato non decisivo dal Tribunale di Brescia, trattandosi appunto di persone cui è stata attribuita minore attendibilità intrinseca in forza dei vincoli predetti: apprezzamento non irragionevole, tenuto anche conto che la loro deposizione non trova neppure puntuale riscontro nelle dichiarazioni del gestore del videonoleggio e della barista - pure menzionate nell'ordinanza di riesame - per l'incertezza di data e di orario dell'alibi. E' appena il caso di aggiungere che non è in discussione, come invece argomenta la difesa, il maggiore o minore valore probatorio delle indagini difensive in linea di principio, ex art. 391 bis c.p.p., quanto piuttosto la credibilità intrinseca dei soggetti in concreto interrogati. Sotto questo profilo, non sussiste, quindi, il lamentato vizio di violazione di legge, nè tanto meno carenza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 Ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2007 |







