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venerdì 21 novembre 2008
 
 
Responsabilità professionale dei commercialisti PDF Stampa E-mail

La liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale dei beni ceduti nel concordato preventivo con cessione di beni spetta al tribunale, il quale provvede con decreto in camera di consiglio ex art. 737 ss. c.p.c. La quantificazione del compenso è fatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del d.P.R 10 ottobre 1994 n. 645, relativo alla disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, e legittima una diversità di trattamento tra il curatore del fallimento ed il liquidatore giudiziale, in quanto i compiti e le responsabilità di quest'ultimo differiscono sostanzialmente da quelle del primo.

Tribunale Torino, 16 giugno 1998



 

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