| Responsabilità professionale dei commercialisti |
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In
tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso
di bancarotta c.d. impropria - gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da
responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad
un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche ( commercialista
), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata
redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano,
perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera
contabilità.
Cassazione penale , sez. V, 15 dicembre 1993
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