| Responsabilità professionale dei commercialisti |
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Ai
soci di una società di persone, ancorché non siano soci amministratori,
è riconosciuto un diritto d'informazione ben più ampio di quello
assicurato all'interno della società di capitali, stante il carattere
illimitato della responsabilità assunto dai primi. Tale diritto, che
si concreta nella consultazione dei documenti relativi
all'amministrazione, va configurato come diritto potestativo, che si
realizza esclusivamente attraverso le modalità del suo esercizio,
sicché si determina un irreparabile pregiudizio del socio, per il
semplice fatto che venga impedito o limitato il suo diritto alla
consultazione dei predetti documenti, ben potendo il giudice
istruttore, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. riconoscere al
socio il diritto di farsi assistere da un commercialista di propria
fiducia.
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