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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Responsabilità professionale dei commercialisti PDF Stampa E-mail

L'affermazione della responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono l'accertamento del sicuro fondamento dell'attività che il professionista avrebbe dovuto compiere e, dunque, la certezza morale che gli effetti di quella sua diversa attività ove svolta sarebbero stati, con ragionevole probabilità, vantaggiosi per il cliente. (Nella specie, un dottore commercialista lascia inutilmente decorrere il termine per l'opposizione avverso l'ordinanza del 1983 che irroga la sanzione pecuniaria, per mancata emissione di bolle di accompagnamento, nei confronti del suo cliente. Il giudice del merito condanna il professionista al risarcimento del danno nei confronti del cliente, ritenendo che il primo, se avesse proposto opposizione, non solo avrebbe potuto ottenere l'applicazione della continuazione fiscale, ma, procrastinando il procedimento nei vari gradi, avrebbe potuto avvalersi del condono intervenuto nel 1991. La S.C., sulla base dell'enunciato principio di diritto, cassa l'impugnata sentenza, affermando che costituisce un giudizio ragionevolmente prognostico il prevedere che il cliente avrebbe potuto godere della continuazione, ma non che il professionista avrebbe potuto presagire, ben otto anni prima, l'avvento di una legislazione premiale in quello specifico settore tributario; ritenendo, quindi, corretta la liquidazione del danno in relazione alla differenza tra la somma ingiunta e quella che sarebbe stata pagata in applicazione della continuazione fiscale, ma non in relazione alla differenza tra la somma ingiunta e quella che sarebbe stata pagata in virtù del condono). 

Cassazione civile , sez. III, 05 giugno 1996 , n. 5264



 

 
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