| Responsabilità professionale dei commercialisti |
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L'affermazione
della responsabilità professionale per condotta omissiva e la
determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono
l'accertamento del sicuro fondamento dell'attività che il
professionista avrebbe dovuto compiere e, dunque, la certezza morale
che gli effetti di quella sua diversa attività ove svolta sarebbero
stati, con ragionevole probabilità, vantaggiosi per il cliente. (Nella
specie, un dottore commercialista lascia inutilmente decorrere il
termine per l'opposizione avverso l'ordinanza del 1983 che irroga la
sanzione pecuniaria, per mancata emissione di bolle di accompagnamento,
nei confronti del suo cliente. Il giudice del merito condanna il
professionista al risarcimento del danno nei confronti del cliente,
ritenendo che il primo, se avesse proposto opposizione, non solo
avrebbe potuto ottenere l'applicazione della continuazione fiscale, ma,
procrastinando il procedimento nei vari gradi, avrebbe potuto avvalersi
del condono intervenuto nel 1991. La S.C., sulla base dell'enunciato
principio di diritto, cassa l'impugnata sentenza, affermando che
costituisce un giudizio ragionevolmente prognostico il prevedere che il
cliente avrebbe potuto godere della continuazione, ma non che il
professionista avrebbe potuto presagire, ben otto anni prima, l'avvento
di una legislazione premiale in quello specifico settore tributario;
ritenendo, quindi, corretta la liquidazione del danno in relazione alla
differenza tra la somma ingiunta e quella che sarebbe stata pagata in
applicazione della continuazione fiscale, ma non in relazione alla
differenza tra la somma ingiunta e quella che sarebbe stata pagata in
virtù del condono). Cassazione civile , sez. III, 05 giugno 1996 , n. 5264
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