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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Responsabilità professionale dei commercialisti PDF Stampa E-mail

Ai soci di una società di persone, ancorché non siano soci amministratori, è riconosciuto un diritto d'informazione ben più ampio di quello assicurato all'interno della società di capitali, stante il carattere illimitato della  responsabilità  assunto dai primi. Tale diritto, che si concreta nella consultazione dei documenti relativi all'amministrazione, va configurato come diritto potestativo, che si realizza esclusivamente attraverso le modalità del suo esercizio, sicché si determina un irreparabile pregiudizio del socio, per il semplice fatto che venga impedito o limitato il suo diritto alla consultazione dei predetti documenti, ben potendo il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. riconoscere al socio il diritto di farsi assistere da un  commercialista  di propria fiducia.
Tribunale Piacenza, 12 agosto 1994



 

 
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