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domenica 07 settembre 2008
 
 
Cassazione civile , sez. lav., 24 ottobre 2007 , n. 22304 PDF Stampa E-mail
Cassazione civile , sez. lav., 24 ottobre 2007 , n. 22304

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                           SEZIONE LAVORO                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SCIARELLI      Guglielmo                    -  Presidente   - 
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                     -  Consigliere  - 
Dott. DE RENZIS      Alessandro              -  rel. Consigliere  - 
Dott. AMOROSO        Giovanni                     -  Consigliere  - 
Dott. MORCAVALLO     Ulpiano                      -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:                                            
FALLIMENTO  della S.p.A. ITALPULIMENTO, in persona del curatore  Avv.
Anguelli  Anna, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo  Fusco
104, presso lo studio dell'Avv. Caiafa Antonio, che lo rappresenta  e
difende come da procura a margine del ricorso;                      
                                                       - ricorrente -
contro                                                              
A.P.,                  B.A.,                  C.A.,                 
C.G.,                   C.P.,           C.E.,                       
C.P.,                  C.G.,                C.V.,                   
D.L.,            D.B.,              F.M.,       F.                  
V.,                  F.S.,                   G.G.,     I.           
A.,           M.M.,          M.V.,        M.F.,     M.              
T.,            N.A.,            P.L.,               P.S.,           
P.S.,           P.M.,           PR.MI.,        R.                   
M.,               S.M.P.,              S.A.,          S.R.,         
T.L.,          T.N., -       V.E.;                                  
                                                         - intimati -
nonchè                                                         
nei confronti di:                                                   
ALENIA  AEROSPAZIO  -  DIVISIONE AERONAUTICA UN'AZIENDA  FINMECCANICA
S.p.A.,  in  persona del legale rappresentante pro  tempore,  per  la
cassazione  della  sentenza  n. 1485/04 del  Tribunale  di  Roma  del
15.01.2004/28.04.2004 nelle cause iscritte al n. 36355/1998 e  al  n.
46500/1999 R.G.A.C.;                                                
Udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
19,09.2007 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;                    
udito l'Avv. Antonio Caiafa per il ricorrente;                      
sentito  il  P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Sepe  Ennio,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.                         
                
Fatto

Con distinti ricorsi, depositati il 27.01.1996, i ricorrenti (odierni intimati) convenivano in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Roma la Italpulimento S.p.A. e la Alenia Spazio S.p.A. per sentirle condannare al pagamento delle differenze retributive loro dovute.
Al riguardo esponevano:
- di avere lavorato alle dipendenze della Italpulimento S.p.A., esercitante in appalto lavori di pulizia per enti pubblici e privati, con mansioni di operai addetti alle pulizie presso gli uffici e i locali della Alenia Spazio;
- di essere rimasti creditori nei confronti della Italpulimento, all'atto della risoluzione dei rispettivi rapporti di lavoro, di importi maturati a titolo di differenze retributive e di trattamento fine rapporto.
- Si costituiva in giudizio il Fallimento della Italpulimento S.p.A. eccependo l'improcedibilità sia delle domande proposte nei suoi confronti sia di quelle proposte nei confronti della Alenia Spazio.
Si costituiva anche quest'ultima società, che chiedeva accertarsi e dichiararsi le somme dovute ai ricorrenti.
All'esito, riuniti i giudizi, l'adito Pretore di Roma con sentenza non definitiva 8.4.1998/3.6.1998 dichiarava l'improcedibilità delle domande nei confronti del Fallimento della Italpulimento S.p.A. e la procedibilità della domanda nei confronti dei restanti convenuti, disponendo il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Tale decisione, appellata con distinti atti di gravame dal Fallimento della Italpulimenti S.p.A. e dalla Alenia Aerospazio, è stata confermata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 1485 del 2004.
Il giudice di appello ha osservato che in materia di appalto l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore- datore di lavoro, essendo la "rado" della norma richiamata non tanto di attribuire ai dipendenti un mezzo più rapido per soddisfare le loro pretese, quanto quella di garantire gli ausiliari del pagamento della retribuzione dovuta, in modo da sottrarre il soddisfacimento del relativo diritto dall'insolvenza del debitore. Il Tribunale ha dedotto da tale premessa la conseguenza che l'esercizio dell'azione da parte degli ausiliari non solo impedisce qualsiasi altra azione individuale, ma anche quella collettiva dovuta al fallimento dell'appaltatore.
Lo stesso Tribunale ha ritenuto infondata l'obiezione circa la confluenza nell'unico alveo della procedura concorsuale di tutte le posizioni attive e passive riguardanti il fallito, comprese quelle relative a crediti di quest'ultimo, proprio in virtù del rapporto diretto che si viene ad instaurare tra committente e lavoratori e che consente di sfuggire alla regola generale della "par condicio crediforum".
Il Fallimento della Italpulimenti S.p.A. ricorre per cassazione la con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
Le parti intimate non si sono costituite.

Diritto

1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente fallimento denuncia violazione e falsa applicazione delle disposizioni della legge in generale, in particolare, degli artt. 12 e 15 disp. att. c.c., in relazione all'art. 3 Cost., agli artt. 1676, 2740, 2741 e 2745 c.c., e alla L.Fall., artt. 42, 51, 52, 81, 92 e 93 (art. 360 c.p.c., n. 3).
Il ricorrente deduce dal richiamo delle anzidette norme che qualora vi sia un conflitto tra una norma generale (quale l'art. 1676 c.c.) e norme speciali (quali quelle dettate dalla legge fallimentare), queste ultime debbano prevalere in forza del principio della specialità secondo cui "lex specialis derogai generali". Orbene, ad avviso del medesimo ricorrente, le norme speciali fallimentari individuano nel fallimento lo strumento per l'attuazione forzata di responsabilità patrimoniale del debitore, con preferenza rispetto ad altri mezzi previsti dal diritto positivo, che rende possibile la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore, caratterizzandosi la procedura fallimentare per la universalità e la concorsualità, al fine di consentire la par candicio creditorum. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1676, 2740,2741 e 2917 c.c. in relazione alla L. Fall., artt. 42, 51, 52, 81, 92 e 93 (art. 360 c.p.c., n. 3).
Il ricorrente - nel contrastare l'assunto del Tribunale - sostiene che l'apertura della procedura concorsuale fallimentare attrae a sè tutte le ragioni creditorie e quindi anche le azioni promosse ex art. 1676 c.c., dai lavoratori nei confronti del committente a seguito del fallimento della società appaltante dei lavori di pulizia, datrice di lavoro degli stessi lavoratori.
Lo stesso ricorrente rileva che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che la richiamata norma, la quale prevede azione diretta dei lavoratori nei confronti del committente, sia finalizzata esclusivamente a soddisfare l'interesse degli ausiliari dell'appaltatore, in via preferenziale rispetto agli altri creditori, in tal modo realizzando una violazione del principio di pari di trattamento dei creditori (c.d. par candicio creditorum), desumibile dall'art. 2741 c.c. e dall'art. 3 Cost..
Il ricorrente, per argomentare la necessità del riferimento alla disciplina fallimentare e non a quella prevista dal codice civile, richiama, tra l'altro, la disposizione che regola gli effetti del fallimento dell'appaltatore sul contratto di appalto, con la possibilità per il fallimento di prosecuzione del rapporto, ed analogamente per la risoluzione del rapporto di lavoro, che non deriva automaticamente dal fallimento del datore di lavoro, occorrendo una manifestazione di volontà di recesso del curatore.
Altre argomentazioni portate dal ricorrente a sostegno della propria tesi: qualora si ammettesse l'autonomia dell'azione prevista dall'art. 1676 c.c., si verificherebbe una disparità di trattamento tra lavoratori, ausiliari dell'appaltatore, che si avvalgano di tale azione ed altri lavoratori che chiedano l'ammissione dei loro crediti in ambito fallimentare con tutte le conseguenze derivanti dal concorso.
Altra disparità rilevata dal ricorrente è la seguente: nell'ipotesi di cessione del credito notificata al debitore committente, l'ausiliario dell'appaltatore non può esperire l'azione ex art. 1676 c.c., ed in tal caso l'atto di disposizione è soggetto a revocatoria fallimentare, che dovrebbe essere esclusa, ove l'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore fallito per le retribuzioni fosse esperibile nei confronti del committente quale condebitore solidale, lasciandolo esposto ad un duplice pagamento.
Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè intimamente connessi, sono infondati.
Al riguardo va osservato che questa Corte si è già pronunciata in analoghe controversie promosse da altri dipendenti della società Italpulimento nei confronti della stessa e di committenti diversi di lavori di pulizia affermando il seguente principio di diritto: "In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, si da doversi escludere che il conseguimento di una somma, non facente parte del patrimonio del fallito, possa comportare un danno delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata (Cass. n. 3559 del 2001; Cass. n. 15707 del 2004; Cass. n. 1573, del 2004; Cass. n. 15359 del 2004; Cass. n. 15884 del 2004; Cass. n. 16577 del 2004). L'orientamento richiamato va ribadito anche in relazione alla e presente controversia, condividendosi le persuasive argomentazioni poste a sostegno dello stesso e non ritenendosi che le deduzioni svolte dal ricorrente possano condurre ad un diverso indirizzo.
Invero la rado dell'art. 1676 c.c., non messa in discussione dal fallimento ricorrente, va individuata nell'esigenza di garantire agli ausiliari dell'appaltatore, proprio in relazione ad una attività lavorativa prestata per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati al loro datore di lavoro, il pagamento della retribuzione dovuta per quella determinata attività, in modo da sottrarre il soddisfacimento del relativo diritto al rischio dell'insolvenza del debitore, dando la possibilità di agire direttamente nei confronti del committente. Orbene da tale premessa non può farsi discendere la conseguenza, indicata da ricorrente, secondo cui l'azione, il cui esercizio trova la specifica previsione nella legge, sia destinata a cedere di fronte alla procedura concorsuale, nel frattempo intervenuta nei riguardi del datore di lavoro. Sotto tale profilo non assumono decisivo rilievo le deduzioni della difesa del ricorrente riguardante la specialità della disciplina fallimentare nei vari profili esposti e ciò proprio in relazione alla concreta finalità perseguita dal legislatore, che, come già detto, ha voluto riconoscere in maniera diretta ai lavoratori ausiliari dell'appaltatore uno strumento processuale per il pagamento da parte del committente della retribuzione dovuta per l'attività relativa all'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati. Nè si riscontrano ragioni per differenziare la speciale tutela in esame dei lavoratori dell'appaltatore insolvente, a seconda che sui dichiarato o meno il fallimento, tanto più che, caso di fallimento dello stesso appaltatore, l'azione in questione incide, come puntualizzato dall'orientamento richiamato, non sul patrimonio dell'appaltatore fallito, ma di quello di un terzo (il committente).
Nel quadro normativo cosi delineato non appare pertinente poi il richiamo operato dalla difesa del fallimento (in particolare memoria pagg. 14 e 15) all'ipotesi di cessione del credito vantato dall'appaltatore, nei confronti del committente, in data anteriore alla notifica della domanda proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., cessione suscettibile di revocatoria ex L. Fall., art. 67, comma 1, giacchè in tal caso la tutela in esame non è operante, mancando il suo presupposto, costituito dal credito, venuto meno proprio a seguito della cessione portata a conoscenza del committente debitore con la notifica o altro mezzo equipollente (in questo senso Cass. n. 15770 del 2004 e successive conformi decisioni).
2. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce incostituzionalità dell'art. 1676 c.c. per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., ove interpretato nel senso del possibile esperimento e prosecuzione dell'azione pur dopo l'apertura della procedura concorsuale.
Tale profilo, peraltro già esaminato negativamente da questa Corte in altra controversia di contenuto analogo (Cass. n. 3559 del 2001), è privo di pregio anche in relazione alle puntualizzazioni della difesa del ricorrente, che, richiamandosi alle disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2740,2741 e 2751 bis c.c., rapportate ai parametri costituzionali di cui all'art. 3 Cost. e all'art. 36 Cost., ha rilevato che con l'interpretazione seguita dai giudici di merito si finirebbe con il riconoscere un improprio privilegio speciale a favore dei lavoratori che si avvalgano dell'azione ex art. 1676 c.c..
Ciò posto, va rilevato che la questione di legittimità costituzionale così dedotta è manifestamente infondata. Al riguardo va osservato che l'art. 3 Cost., nella lettura fattane dalla difesa in corrispondenza al principio della par condicio credilorum - che permea le procedure concorsuali- non può ritenersi violato in presenza di situazioni non omogenee che giustificano una differente disciplina, dettata da precisa scelta del legislatore, confortata dall'interpretazione datane dalla prevalente giurisprudenza.
D'altro canto neppure possono dirsi violati i principi fondamentali del nostro ordinamento relativi alla tutela del lavoro, quali si desumono dagli artt. 4, 35 e 36 Cost., proprio perchè non è irrazionale, come già detto, una norma, come quella di cui all'art. 1676 c.c., che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa svolta e della quale un altro soggetto (committente, parte del contratto di appalto stipulato con il datore di lavoro) ha ricavato un particolare vantaggio.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007
 

 
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