| Cassazione penale , sez. II , 07 giugno 2007 , n. 35589 |
|
|
|
|
Cassazione penale , sez. II , 07 giugno 2007 , n. 35589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MORELLI Francesco - Presidente - Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) B.S., N. IL (OMISSIS); avverso ORDINANZA del 05/02/2007 TRIB. LIBERTA' di CATANIA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dott. PASSACANTANDO GUGLIELMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto Diritto
E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza del GIP del Tribunale di Catania, in data 10.01.07, veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.S. accusato di concorso in rapina. Sull'istanza di riesame proposta dall'indagato, il Tribunale del riesame di Catania, in data 5/02/07, confermava l'ordinanza emessa dal GTP e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del grado. Con ricorso proposto dal difensore di fiducia del B., Avv. Massimi Igor Consortili del foro di Catania, datato 15/02/07, veniva dedotta, come primo motivo di gravame, la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in riferimento all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis, e comma 2 ter. Ad avviso della difesa, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata ordinanza, le dichiarazioni rese dall'imputato erano da considerarsi elementi di difesa valutabili ai fini del riesame dell'ordinanza con la quale il B. era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. L'art. 391 bis c.p.p., infatti, che il difensore potesse assumere dichiarazioni anche dal proprio assistito. A questo si doveva aggiungere che le dichiarazioni ricevute dalla difesa dovevano necessariamente confluire in copia nel procedimento relativo ai fatti reato che descrivevano (art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis). Sia l'ordinanza del Tribunale del riesame che quella del GIP, non contenevano valutazioni, implicite e non, sulla specifica confessione resa dall'indagato ben quattro mesi prima di assumerne la qualità. La mancata valutazione dell'elemento a favore dell'indagato, consistito nella sua dimostrata resipiscenza, avrebbe dovuto comportare la nullità dell'ordinanza a norma del citato art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis. Questo collegio ritiene che il motivo di censura sia infondato. Difatti, l'ordinanza impugnata osserva che le predette dichiarazioni in questo procedimento potevano avere il valore di spontanee dichiarazioni dell'indagato. Nessuna nullità risulta essersi formata: le dichiarazioni non costituiscono "elementi forniti dalla difesa" secondo lo schema di cui al citato art. 292 c.p.p., lett. c) bis, comma 2. In ogni caso, in forza del potere di integrare la motivazione esercitabile dal Tribunale del riesame, ammesso anche per carenze di motivazione che diano luogo a nullità rilevabili d'ufficio previste dal citato art. 292 c.p.p., (Cass. 6^ sez. n. 8590/2006), l'ordinanza ha proceduto all'esame anche di dette dichiarazioni. Non corrisponde a verità, infatti, che la resipiscenza dell'imputato non sia stata valutata. Al contrario, l'ordinanza impugnata vi fa espresso riferimento; tuttavia, in considerazione di tutti gli altri elementi analizzati, idonei a sostenere il giudizio circa una "sicura professionalità" del B. ed una "intensa volizione criminosa", tali da indurre a ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati, il Tribunale catanese ha valutato che il quadro cautelare non fosse scalfito dalla confessione resa dall'indagato. Tale giudizio, nell'ambito del potere discrezionale riservato al giudice del riesame, risulta formulato in termini logici e puntuali che vanno esenti da censure rilevabili nella presente sede di legittimità. Come secondo motivo di gravame, la difesa del B. ha dedotto l'apoditticità della motivazione nella prognosi di pericolosità resa nei confronti dell'indagato. Il Tribunale, anche su questo punto, avrebbe errato non valutando le ammissioni fatte quattro mesi prima di divenire indagato sia per i fatti concernenti il presente procedimento, sia per altri. La contraddizione maggiore nell'iter logico del Tribunale risiederebbe nell'aver sottolineato la mancanza di precedenti dell'indagato prima, per poi dichiarare che lo stesso aveva già una volta patteggiato in un procedimento riguardante altri fatti di rapina e possesso di armi. Per la difesa, il Tribunale avrebbe errato nell'ignorare l'ampia ed originaria confessione intervenuta prima di diventare indagato. Asseriva ancora la difesa che sia il GIP che il Tribunale avevano omesso di valutare tutte le circostanze che dimostravano una seria resipiscenza. Inoltre, l'indagato aveva spiegato i motivi delle sue condotte, che erano da ricercarsi nelle condizioni economiche disagiate e nell'essere consumatore abituale di droga. Questo collegio ritiene che anche sul punto l'ordinanza sia efficacemente motivata: la stessa, infatti, ha considerato la gravità dei fatti, le modalità di esecuzione, la condotta tenuta; ha ritenuto che gli stessi elementi fossero tali da denotare una certa abitualità e spregiudicatezza, posto che il delitto era stato commesso in pieno giorno ed a volto scoperto; ha considerato esattamente che al momento del fatto il B. era incensurato, ma ne ha dedotto coerentemente che proprio tale circostanza denotava il suo convincimento di riuscire a mantenere l'anonimato. Da tutte tali considerazione, il Tribunale del riesame ha dedotto la sussistenza del pericolo che l'indagato potesse riprendere a delinquere. Neppure si ravvisano contraddizioni di sorta. Infatti, dopo aver considerato che "al momento dei fatti era ancora incensurato", ha correttamente riferito che lo stesso "risulta(va) aver patteggiato la pena per altra rapina". Va sul punto valutata l'esattezza dei rilievi ed il chiaro riferimento a due momenti diversi, il secondo cronologicamente successivo al primo. In aggiunta, il Tribunale ha considerato le pendenze giudiziarie per altre due rapine e detenzioni di armi commesse anche successivamente alla condotta in contestazione. Infine, presa in considerazione la confessione resa, è stato tuttavia valutato che alla luce di tutto quanto evidenziato la misura alternativa degli arresti domiciliari non fosse sufficiente. La motivazione resa, quindi, lungi dall'apparire apodittica o altrimenti viziata, appare puntuale, coerente e logica, e merita di essere considerata esente da ragioni di censura valutabili in sede di legittimità. In conclusione i motivi di ricorso appaiono infondati ed il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto, perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007 |







