www.mamboteam.com
venerdì 03 settembre 2010
 
 
Cassazione civile , sez. III, 07 febbraio 2008 , n. 2934 PDF Stampa E-mail
Cassazione civile , sez. III, 07 febbraio 2008 , n. 2934

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE TERZA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. VARRONE  Michele                            -  Presidente   - 
Dott. PETTI    Giovanni Battista                  -  Consigliere  - 
Dott. MASSERA  Maurizio                           -  Consigliere  - 
Dott. VIVALDI  Roberta                            -  Consigliere  - 
Dott. BISOGNI  Giacinto                      -  rel. Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:                                            
Associazione  Volontaria di Pronto Soccorso Croce  di  (OMISSIS),   
corrente in (OMISSIS), in persona del Presidente  pro-              
tempore  sig. D. Gatti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA
40, presso lo studio dell'avvocato BEVERE MASSIMO, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;                                   
                                                       - ricorrente -
contro                                                              
Istituto  Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.),  in  persona
del  Presidente pro tempore, avv.to           S.G.P., elettivamente 
domiciliato in ROMA VIA della FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale
legale  rappresentante              C.E., elettivamente domiciliata 
in  ROMA  VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato  CARMINE
MONACO SORGE, difesa dall'avvocato RAMO' FRANCESCO, giusta delega  in
atti;                                                               
                                                       - ricorrente -
avverso la sentenza n. 2149/03 della Corte d'Appello di MILANO, terza
sezione  civile  emessa il 13/05/2003, depositata  il  11/07/03;  RG.
794/02;                                                             
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
08/01/08 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;                    
udito l'Avvocato Antonino SGROI;                                    
udito  il  P.M.  in  persona dell'Avvocato  Generale  Dott.  IANNELLI
Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso               
  
                 Fatto

Con ricorso del 22 maggio 2000 l'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso (OMISSIS) proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. al pignoramento di 17 ambulanze e vari arredi da ufficio eseguito su istanza dell'INPS. Eccepiva l'impignorabilità, ex art. 514 c.p.c., n. 4, delle autoambulanze perchè strumenti indispensabili all'esercizio dell'attività professionale dell'associazione e otteneva la sospensione dell'esecuzione. L'INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Milano con sentenza del 21 novembre 2001 rigettava l'opposizione ritenendo non applicabile l'articolo 514 in considerazione dell'attività imprenditoriale svolta dalla Associazione in regime societario.
Proponeva appello l'Associazione deducendo l'erronea interpretazione dell'art. 514 che era stato ritenuto, dalla giurisprudenza di legittimità, applicabile anche alle società di persone e l'arbitrario disconoscimento della connotazione non lucrativa dell'attività di pronto soccorso svolta in qualità di ONLUS. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2149/03, rigettava l'impugnazione ritenendo ristretta l'applicazione dell'art. 514 agli imprenditori, ai professionisti, ai lavoratori autonomi e agli artisti che svolgono la loro attività professionale con l'apporto prevalente di lavoro personale rispetto al capitale. Rilevava inoltre che l'Associazione svolge l'attività di pronto soccorso con l'apporto di 83 soci operativi e con largo impiego di forza lavoro dipendente e capitale impiegato nelle attrezzature (fra cui le 17 ambulanze pignorate ed altre 6 non pignorate). Riteneva comunque non compromessa dal pignoramento la prosecuzione dell'attività.
Ricorre per cassazione l'Associazione affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l'INPS.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 514 n. 4 cod. proc, civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Rileva la ricorrente che la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 8859/00) ha precisato che l'impignorabilità di cui alla citata norma si riferisce anche all'impresa collettiva esercitata sotto la forma della società di persone e caratterizzata dalla prevalenza dell'attività personale dei soci rispetto al capitale.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 514 c.p.c., n. 4 e la insufficienza, illogicità e contraddittorieta della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la insufficienza, illogicità e contraddittorieta della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 514 c.p.c., n. 4 e la insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I quattro motivi di ricorso possono essere trattati unitamente per la loro stretta connessione logica e giuridica.
Come già ricordato dalla Corte di appello di Milano, l'impignorabilità prevista dall'art. 514 c.p.c., n. 4, che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo, ed anche all'imprenditore (qualora sul fattore capitale prevalga l'attività personale dell'imprenditore medesimo), ha lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, e non è suscettibile di interpretazione analogica (costituisce infatti eccezione al principio generale - contenuto nell'art. 2740 cod. civ. - secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge).
In altri termini, la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 514 c.p.c., comma 1, n. 4, il quale sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto alla attività personale (cfr.Cassazione civile sezione 3^ n. 4000 del 23 febbraio 2006, Rv.587629, n. 12212 del 20 agosto 2003, Rv. 566023 e n. 13968 del 30 giugno 2005, Rv. 582729 e 582728).
Tale riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell'attività di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che per la sua natura deve ritenersi riservato al giudice di merito e quindi sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato (Cassazione civile sezione 3^ n. 1356 del 10 febbraio 1994, Rv. 485226).
Nella controversia in esame la Corte di appello di Milano ha escluso la sussistenza dei predetti presupposti di applicabilità della norma di cui all'art. 514 cod. proc. civ. all'esito di una motivazione che si sottrae alla dedotta censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà. La Corte milanese ha in primo luogo descritto il quadro probatorio della controversia evidenziando i principali elementi utili al predetto accertamento di fatto. In particolare la natura dell'attività svolta dall'Associazione sotto la forma giuridica della Onlus. Ha rilevato la Corte come a tale attività di pronto soccorso e trasporto dei malati vada attribuito il carattere di impresa collettiva in cui il rilievo della forza di lavoro salariata, dell'aspetto organizzativo e dell'impiego di capitali è prevalente rispetto all'attività svolta a livello personale dagli 83 soci. Specificamente la Corte ha evidenziato come l'Associazione si avvalga della collaborazione di ben 11 dipendenti e di un parco mezzi composto da 23 autoambulanze e vari beni strumentali e arredi. Ha ritenuto poi significativo che il rilevante credito per il quale l'INPS ha agito in executivis si riferisca proprio al mancato versamento di contributi ai dipendenti in relazione al già evidenziato rilievo dell'elemento manodopera nell'economia dell'impresa.
A fronte di questa coerente e ampia valutazione le censure dell'associazione ricorrente non appaiono pertinenti e fondate. Non è infatti vero che la Corte di appello abbia ignorato l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene applicabile anche alle società di persone l'art. 514 c.p.c.. Al contrario il giudice di appello ha fatto riferimento proprio alla pronuncia in questione (Cassazione sezione lavoro n. 8859 del 1 luglio 2000, Rv. 538172) per evidenziare come la giurisprudenza attribuisca rilievo decisivo alla prevalenza del lavoro personale sul capitale al fine di ritenere applicabile anche alle imprese collettive la disposizione di cui all'art. 514 c.p.c.. Nè è vero, per quanto si è detto in precedenza, che la Corte abbia basato esclusivamente sull'entità del credito azionato dall'INPS la qualificazione dell'attività di impresa come attività di rilevanti dimensioni. Il riferimento, contenuto nel secondo motivo di ricorso, al rapporto di proporzione soci/dipendenti (8 a 1 circa) non è di per se significativo di una erronea percezione della prevalenza dell'elemento lavorativo esterno rispetto a quello prestato dai soci e quindi di una contraddizione nella motivazione in quanto i soci, per espressa deduzione di parte ricorrente, prestano la loro attività volontariamente e gratuitamente e quindi presumibilmente traggono altrove la fonte dei guadagni necessari alla loro sussistenza. Infine con il quarto motivo di ricorso si coglie una contraddizione nell'affermazione della Corte milanese secondo cui "appare dubbio il requisito dell'indispensabile strumentalità, in quanto risultano pignorati soltanto 17 mezzi su 23 e l'Associazione potrebbe, sia pure con ovvie difficoltà, provvedere al servizio sin qui assicurato con le ambulanze non staggite, noleggiandone altre, applicando nuovi sistemi e tecnologie." Tale contraddizione in realtà non sussiste perchè la Corte si è limitata in sostanza a rilevare che non deriva dal pignoramento un impedimento irrimediabile allo svolgimento dell'attività dato che il pignoramento non ha sottratto alla disponibilità l'intero parco delle autoambulanze e potrebbe essere fronteggiato con il ricorso, almeno in via temporanea, al noleggio di altre autoambulanze o all'adozione di diverse forme di organizzazione del servizio. Si tratta comunque di una osservazione che ha un rilievo periferico nella motivazione della decisione di appello data l'importanza preponderante che in essa riveste il riscontro del carattere non personale dell'attività di impresa.
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna dell'associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali") del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 5.100,00 di cui 100,00 Euro per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008
 

 
Top! Top!