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venerdì 03 settembre 2010
 
 
DECRETO LEGGE FISCALE 25.06.08 N. 112 PDF Stampa E-mail

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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE FISCALE

Riferimenti:     DL 25.6.2008, n. 112

  Approfondimenti e contatti

La manovra d’estate recentemente varata dal Governo contiene alcune rilevanti novità, tra le quali si segnala l’abolizione degli elenchi clienti e fornitori, la soppressione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi, l’innalzamento a € 12.500 del limite all’uso del contante, nonché l’inasprimento delle regole di tassazione delle società cooperative.

Le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 25.6.2008.

Di seguito si esaminano le principali novità contenute nel DL 25.6.2008, n. 112, contenente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Il Decreto è stato pubblicato sul S.O. n. 152 alla GU 25.6.2008, n. 146 ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione (25.6.2008).

ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN (art. 3)

All’art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del c.d. capital gain, è aggiunto il nuovo comma 6-bis in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:

-          -          in società costituite da non più di 7 anni;

-          -          possedute da almeno 3 anni;

non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:

·          ·          a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l’acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;

 

·          ·          per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.

 

GAZZETTA UFFICIALE TELEMATICA (art. 27)

A decorrere dall’1.1.2009 la Gazzetta Ufficiale sarà diffusa in via telematica, al fine di ridurre l’utilizzo della carta.

 

SEMPLIFICAZIONI ADEMPIMENTI PRIVACY (art. 29)

Aggiungendo all’art. 34, D.Lgs. n. 196/2003, il nuovo comma 1-bis, è introdotta la semplificazione degli adempimenti previsti in materia di privacy a favore dei soggetti che trattano dati personali non sensibili, e l’unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi”.

Per detti soggetti viene meno l’obbligo di tenere il DPS, in sostituzione del quale è sufficiente stilare un’autocertificazione del titolare del trattamento dei dati, attestante l’osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice della privacy.

È inoltre prevista l’emanazione a breve di un apposito Decreto per l’introduzione di ulteriori semplificazioni per la redazione del DPS ai fini amministrativo-contabili. In caso di mancata emanazione di tale Decreto nei prossimi 60 giorni, anche in tal caso sarà ritenuta sufficiente l’autocertificazione in luogo del DPS.

Viene semplificata anche la notifica del trattamento dei dati al Garante della privacy di cui all’art. 38, del citato D.Lgs. n. 196/2003. In particolare in base al nuovo comma 2 dell’art. 38, devono essere forniti al Garante, mediante l’apposito modello, soltanto i seguenti dati:

·          ·          dati identificativi del titolare del trattamento, dell’eventuale rappresentante, nonché del responsabile del trattamento (se designato);

·          ·          le finalità del trattamento;

·          ·          la descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati/categorie di dati relativi alle stesse;

·          ·          i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati;

·          ·          i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

·          ·          la descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati.

 

Conseguentemente, entro i prossimi 2 mesi, verrà predisposta la nuova versione del modello. 

 

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI (art. 32, comma 1)

Viene modificato l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a € 5.000.

Ora, l’art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008, l’innalzamento di detto limite a € 12.500.

Si evidenzia che rispetto alla normativa vigente fino al 29.4.2008 (art. 1, DL n. 143/91), in base alla quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a € 12.500, il nuovo limite trova applicazione con riferimento alle somme di importo pari o superiore a € 12.500.

VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE

Fino al 29.4.2008

Importi superiori a € 12.500

Dal 30.4.2008 al 24.6.2008

Importi pari o superiori a € 5.000

Dal 25.6.2008

Importi pari o superiori a € 12.500

Per quanto riguarda la normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina l’uso degli assegni (Informativa SEAC 26.3.2008, n. 78), il comma 1 dell’art. 32 in esame dispone che, a decorrere dal 25.6.2008:

·          ·          gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);

·          ·          ferma restando la necessità di pagare l’imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.

 

Va segnalato che l’innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

 

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI (art. 32, comma 3)

Sono abrogati i commi 12 e 12-bis dell’art. 35, DL n. 223/2006.  Conseguentemente, a decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:

-           -          tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;

 

-           -          incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000, esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.). 

STUDI DI SETTORE (art. 33, commi 1 e 2 e art. 83, commi 12 e 19)

Modificando l’art.1, comma 1, DPR n. 195/99, è disposto che, ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d’imposta in cui gli stessi entrano in vigore, gli studi di settore devono essere pubblicati, anziché entro il 31.3 dell’anno successivo:

-          -          per il 2008, entro il 31.12.2008;

-          -          a partire dal 2009, entro il 30.9 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.

È confermata comunque la possibilità prevista dall’art. 10, comma 9, Legge n. 146/98, di stabilire con specifici regolamenti tempi e modalità diversi di applicazione degli studi di settore.

Inoltre, a decorrere dal 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale. Le modalità di attuazione saranno definite con apposito Decreto, che prevederà la gradualità fino al 2013 dell’elaborazione su base regionale o comunale e la partecipazione anche dei Comuni. 

ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (art. 33, comma 3)

Con l’abrogazione dell’art. 8-bis, comma 4-bis, DPR n. 322/98 è soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre dagli elenchi relativi al 2008.

Contestualmente è stato abrogato anche il comma 6 del citato art. 8-bis riguardante le sanzioni per l’omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori. In merito si evidenzia che la soppressione del regime sanzionatorio si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007). 

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ (art. 38)

Nell’ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti per l’inizio dell’attività, dopo l’introduzione della “Comunicazione unica per la nascita d’impresa” con il DM 2.11.2007 (Informativa SEAC 7.2.2008, n. 35), è prevista l’emanazione di un apposito regolamento per l’ulteriore semplificazione ed il riordino della disciplina dello “sportello unico per le attività produttive”, che dovrà rappresentare l’unico punto di riferimento per l’espletamento delle procedure amministrative da parte del soggetto che intende iniziare un’attività (c.d. “impresa in un giorno”). 

STOCK OPTION (art. 82, commi 23 e 24)

È abrogato il regime agevolato previsto dall’art. 51, comma 2, lett. g-bis), TUIR per le azioni assegnate ai dipendenti (stock option).

La disposizione si applica alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dal 25.6.2008

SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 82, commi da 25 a 29)

Il Decreto in esame prevede rilevanti novità per le cooperative. In particolare:

     le cooperative a mutualità prevalente, che espongono in bilancio un debito per finanziamenti contratti con i soci superiore a 50 milioni di euro e al patrimonio netto contabile (compreso l’utile d’esercizio) sono tenute a destinare il 5% dell’utile netto annuale ad un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, con le modalità ed i termini che saranno stabiliti con un apposito Decreto. Tale disposizione è applicabile all’utile risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 25.6.2008 e a quello successivo ossia, per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, all’utile dell’esercizio 2008 e 2009;

    è aumentata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d’imposta, prevista dall’art. 6, DL n. 63/2002, sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche sui prestiti da questi concessi alla società;

   è     per le cooperative di consumo e loro consorzi è ridotta dal 70% al 45% la percentuale di utile d’esercizio accantonato a riserva indivisibile esente da IRES. Pertanto, la quota di utile tassabile passa dal 30% al 55%. È previsto che:

                tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.2008;

                in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto IRES 2008, da corrispondere, per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 1.12.2008, sarà necessario rideterminare l’imposta del periodo precedente (2007) per tener conto della riduzione dell’esenzione.


Per le cooperative diverse da quelle di consumo (ad esempio, cooperative di produzione e lavoro), la quota di utile netto tassabile rimane fissata al 30% (20% per le cooperative agricole).  

 

ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO (art. 83, commi da 8 a 11)

È stabilito per il triennio 2009 – 2011 un piano straordinario di controlli sulla base del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi non hanno evidenziato un debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito. 

TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL’ESTERO (art. 83, commi 16 e 17)

È attribuito ai Comuni il compito di confermare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio italiano.

La disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto il trasferimento della residenza all’estero dall’1.1.2006.
 

ADESIONE AI PVC (art. 83, comma 18)

È inserito nel D.Lgs. n. 218/97 relativo all’accertamento con adesione il nuovo art. 5-bis “Adesione ai verbali di constatazione, che disciplina la possibilità per il contribuente di definire il contenuto di un processo verbale (pvc) contenente rilievi che consentono l’emissione di accertamenti parziali in materia II.DD. e IVA, ottenendo una riduzione delle sanzioni (1/8) e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie.

In particolare è previsto che l’adesione in esame deve riguardare il contenuto integrale del pvc e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso, mediante comunicazione all’Ufficio e alla GdF. Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale. 

RIMBORSI SUI RUOLI (art. 83, commi 21 e 22)

Le somme versate in eccesso dal contribuente rispetto a quanto iscritto a ruolo, decorsi 3 mesi dalla notificazione della comunicazione di restituzione senza che l’interessato si sia attivato per accettarne la restituzione, se di importo almeno pari a € 50, ovvero decorsi 3 mesi dal pagamento se di importo inferiore a € 50, sono riversate all’ente creditore ovvero al bilancio dello Stato, fermo restando il diritto per il contribuente di richiedere la restituzione a tali ultimi enti entro gli ordinari termini di prescrizione. 

GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI (art. 83, comma 23)

Per effetto della modifica dell’art. 19, DPR n. 602/73, non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo. 

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