| Cassazione civile , sez. I, 29 febbraio 2008 , n. 5441 |
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Cassazione civile , sez. I, 29 febbraio 2008 , n. 5441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente - Dott. BERNARDI Renato - Consigliere - Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere - Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso l'avvocato GIUFFRIDA Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente ali"avvocato CONDORELLI CAFF FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro P.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA 48, presso l'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato PUCCI CARMELA, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 476/04 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 31/05/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2008 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA; udito, per il ricorrente, l'Avvocato ANTONIO GIUFFRIDA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità per cessazione della materia del contendere.
Fatto
Nel 1998, P.E. adiva il Tribunale di Catania chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dal marito C.G., col quale aveva contratto matrimonio il (OMISSIS). All'udienza dell'8.06.1998, fissata per la comparizione delle parti, il Presidente nominava alla P. un curatore speciale, rinviando la causa per il prescritto tentativo di conciliazione, successivamente esperito. Con sentenza del 21- 27.12.2001, l'adito Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi P. e C., respingeva le domande del C. di addebito della separazione alla moglie e di condanna della medesima alla corresponsione di un contributo economico in suo favore, compensando le spese processuali. Con sentenza del 13-31.05.2004, la Corte di Appello di Catania respingeva l'impugnazione del C., affidata a cinque motivi, compensando le spese del grado. Avverso questa sentenza notificatagli il 16.07.2004, il C. ha tempestivamente proposto ricorso per Cassazione nei confronti della P. e del curatore speciale, fondato su tre motivi. La P. ha ritualmente resistito con controricorso, eccependo in via preliminare di rito l'inammissibilità del ricorso. Con memoria del 15.01.2008 il ricorrente ha reso noto e documentato che il (OMISSIS) è deceduta la P..
Diritto
Con il ricorso il C. denuncia: 1. "Violazione, falsa applicazione dell'art. 75, 78 c.p.c. - Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". 2. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - Violazione, falsa applicazione art. 184 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". 3. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5". Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto venir meno della materia del contendere. Emerge, infatti, che il 7.07.2007, è deceduta la P.. Come noto (Cass. 1990/740; Cass. 1997/2944; Cass. 2006/9689), "La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso di un giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse e non ancora passate in giudicato, relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie - ma, comunque, connesse e collegate alla separazione". Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con cassazione delle due sentenze di merito, in applicazione di detto condiviso orientamento, rispetto al quale non assume alcun rilievo ostativo l'insistenza del C. per la delibazione delle sue censure in vista del conseguimento della pensione di reversibilità del defunto coniuge, in quanto correlata ad interesse di mero fatto, estraneo al presente giudizio. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese processuali dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, cassa senza rinvio le sentenze di primo grado e di appello e compensa tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008 |







