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venerdì 21 novembre 2008
 
 
Cassazione civile , sez. I, 29 febbraio 2008 , n. 5441 PDF Stampa E-mail
Cassazione civile , sez. I, 29 febbraio 2008 , n. 5441

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. LUCCIOLI     Maria Gabriella                -  Presidente   - 
Dott. BERNARDI     Renato                         -  Consigliere  - 
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno                          -  Consigliere  - 
Dott. PANZANI      Luciano                        -  Consigliere  - 
Dott. GIANCOLA     Maria Cristina            -  rel. Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
              C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA  GREGORIO
VII  396,  presso l'avvocato GIUFFRIDA Antonio, che lo rappresenta  e
difende  unitamente  ali"avvocato CONDORELLI CAFF  FRANCESCO,  giusta
procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
                 P.E., elettivamente domiciliata in ROMA  VIA  LIMA
48,  presso  l'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, rappresentata  e  difesa
dall'avvocato  PUCCI CARMELA, giusta procura speciale a  margine  del
controricorso;
                                                 - controricorrente -
avverso  la  sentenza  n. 476/04 della Corte  d'Appello  di  CATANIA,
depositata il 31/05/04;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
21/01/2008 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ANTONIO GIUFFRIDA che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CICCOLO  Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità
per cessazione della materia del contendere. 
              
Fatto

Nel 1998, P.E. adiva il Tribunale di Catania chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dal marito C.G., col quale aveva contratto matrimonio il (OMISSIS). All'udienza dell'8.06.1998, fissata per la comparizione delle parti, il Presidente nominava alla P. un curatore speciale, rinviando la causa per il prescritto tentativo di conciliazione, successivamente esperito. Con sentenza del 21- 27.12.2001, l'adito Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi P. e C., respingeva le domande del C. di addebito della separazione alla moglie e di condanna della medesima alla corresponsione di un contributo economico in suo favore, compensando le spese processuali.
Con sentenza del 13-31.05.2004, la Corte di Appello di Catania respingeva l'impugnazione del C., affidata a cinque motivi, compensando le spese del grado.
Avverso questa sentenza notificatagli il 16.07.2004, il C. ha tempestivamente proposto ricorso per Cassazione nei confronti della P. e del curatore speciale, fondato su tre motivi. La P. ha ritualmente resistito con controricorso, eccependo in via preliminare di rito l'inammissibilità del ricorso. Con memoria del 15.01.2008 il ricorrente ha reso noto e documentato che il (OMISSIS) è deceduta la P..

Diritto

Con il ricorso il C. denuncia:
1. "Violazione, falsa applicazione dell'art. 75, 78 c.p.c. - Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
2. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - Violazione, falsa applicazione art. 184 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
3. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5".
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto venir meno della materia del contendere.
Emerge, infatti, che il 7.07.2007, è deceduta la P..
Come noto (Cass. 1990/740; Cass. 1997/2944; Cass. 2006/9689), "La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso di un giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse e non ancora passate in giudicato, relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie - ma, comunque, connesse e collegate alla separazione".
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con cassazione delle due sentenze di merito, in applicazione di detto condiviso orientamento, rispetto al quale non assume alcun rilievo ostativo l'insistenza del C. per la delibazione delle sue censure in vista del conseguimento della pensione di reversibilità del defunto coniuge, in quanto correlata ad interesse di mero fatto, estraneo al presente giudizio.
Sussistono giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese processuali dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, cassa senza rinvio le sentenze di primo grado e di appello e compensa tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008
 

 
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