| Cassazione civile , sez. III, 12 febbraio 2008 , n. 3276 |
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Cassazione civile , sez. III, 12 febbraio 2008 , n. 3276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente - Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere - Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e difeso per legge; - ricorrente - contro B.M., FINCOMPANY SA, PROIM SRL, PALESTRINA TERZA SRL, KEPOS SRL, CAPTURE IMM SRL; - intimati - e sul 2^ ricorso n. 30665/03 proposto da: B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CODERONI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO SANTILLI, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro PRESCONS MINISTRI, FINCOMPANY SA, PROIM SRL, PALESTRINA TERZA SRL, KEPOS SRL, CAPTURE IMM SRL, GIOVAGNORIO MASSIMO, CESIS COMTO ESECUTIVO SERVIZI INFORMAZI, SISDE SERVIZIO INFORMAZIONI SICUREZZA D, MIN INTERNO, BNL, INPDAP; - intimati - avverso la sentenza n. 24898/03 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/07/03; RG. 7352+7355/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/07 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE; udito l'Avvocato ENRICO SANTILLI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione dei ricorsi; rigetto del ricorso principale; assorbito quello incidentale.
Fatto
Nel giudizio per danno erariale promosso nei confronti di B.M., avente ad oggetto la sottrazione di somme dai fondi riservati del SISDE, la Sezione Giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti, con ordinanza del 17 gennaio 1995, disponeva il sequestro conservativo delle quote di spettanza del convenuto nelle società Proim srl, Kepos srl, Palestrina Terza srl, Capture Immobiliare srl ed Onda Blu srl nonchè dei crediti che lo stesso vantava verso il CESIS, il SISDE, il Ministero dell'Interno, l'INPDAP e la Banca Nazionale del Lavoro. Per effetto della successiva sentenza di condanna di primo grado, pubblicata il 3 marzo 2000, sul presupposto che il sequestro conservativo si era convertito in pignoramento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo deposito della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 156 disp. att. del c.p.c., in data 30 marzo 2000 chiedeva l'assegnazione dei crediti e la vendita delle quote societarie pignorate. Il giudice dell'esecuzione del tribunale di Roma, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, rilevava la mancata citazione dei terzi pignorati e rinviava il processo per accertare se era pendente il procedimento ex art. 678 c.c.p., di esecuzione del sequestro conservativo sui crediti. Con successiva ordinanza depositata il 17 ottobre 2000 dichiarava l'inammissibilità della domanda di assegnazione dei crediti e di vendita delle quote pignorate nonchè la estinzione del processo esecutivo. Sulla successiva istanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che depositava, ai fini di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., le sentenze di condanna della Corte dei Conti di primo e di secondo grado di B.M. e che ancora chiedeva l'assegnazione dei crediti in sequestro e la vendita delle quote societarie, il giudice dell'esecuzione, in data 11 gennaio 2001, disponeva che non doveva darsi luogo a provvedimenti successivi in quanto il procedimento era stato "archiviato". In conseguenza dell'avvenuta dichiarazione di estinzione ed avendo la società Fincompany s.a. richiesto la restituzione delle quote sociali, il giudice dell'esecuzione con ordinanza del 26 gennaio 2002, all'esito della disposta comparizione delle parti, dichiarava inammissibile l'istanza della società, revocava il provvedimento di estinzione emesso in data 17 ottobre 2000 ed il successivo decreto 11 gennaio 2001 e dava nuovo impulso alla procedura di espropriazione mobiliare. La suddetta ordinanza era impugnata da B.M. e dalla società Fincompany s.a.. Il tribunale di Roma in formazione monocratica, qualificata l'azione di B.M. come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e ritenuto che l'opponente, quale debitore esecutato, aveva la veste per proporla, accoglieva la domanda; revocava, perciò, l'ordinanza emessa in data 26 gennaio 2002; confermava che il processo esecutivo si era estinto a seguito dell'ordinanza emessa in data 17 ottobre 2000. Il tribunale, ai fini che ancora interessano, riteneva, anzitutto, che, poichè la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo alla predetta data del 17 ottobre 2000 aveva riguardato una ipotesi diversa da quelle per le quali è dato il rimedio del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., comma 3, contro il relativo provvedimento era esperibile l'opposizione di forma dell'art. 617 c.p.c.. Considerava, poi, che la suddetta ordinanza di estinzione non era revocabile nè modificabile da parte del medesimo giudice dell'esecuzione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione a due motivi. Ha resistito con controricorso B.M., che, dedotta preliminarmente l'inammissibilità del ricorso principale perchè non notificato a tutte le parti del processo di espropriazione mobiliare, a sua volta ha proposto, sulla scorta di quattro motivi, impugnazione incidentale condizionata.
Diritto
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Preliminarmente rileva questa Corte che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, che il resistente B.M. ha proposto nella considerazione che il ricorso per cassazione, in violazione del principio del contraddittorio, non è stato notificato anche nei confronti di numerose altre parti. Specifica, in particolare, che l'omessa notificazione dell'impugnazione ha riguardato i terzi pignorati CESIS, SISDE, INPDAP, Ministero dell'Interno, Banca Nazionale del Lavoro e detentore delle somme derivanti dalla liquidazione della società Onda Blu s.r.l. L'eccezione non è fondata. In disparte la considerazione che, quando anche si fosse trattato di omessa notificazione a litisconsorti necessari, la pretermissione degli stessi avrebbe comportato l'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e giammai l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, questa potendo discendere solo dalla successiva inottemperanza del relativo ordine, osserva, comunque, questo giudice di legittimità che, nella specie, neppure occorre procedere all'applicazione della suddetta norma dell'art. 331 c.p.c., poichè il terzo pignorato, siccome questa Corte ha già indicato con costante indirizzo (ex plurimis: Cass., n. 493/2003; Cass., n. 9571/97; Cass., n. 2423/90), non è parte necessaria nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi qualora esso non sia interessato alle vicende processuali che riflettono la legittimità e la validità del pignoramento e dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo. Nell'espropriazione presso terzi, infatti, il pignoramento impone al terzo pignorato di non compiere atti che determinino l'estinzione del credito attraverso il pagamento o che attengono al trasferimento del credito ad altri, di guisa che il terzo diviene interessato alle vicende processuali riguardanti la legittimità o la validità del pignoramento in quanto comportano la sua liberazione o meno da tale vincolo. Pertanto, qualora, come è avvenuto nella concreta fattispecie, non si tratti di fare valere l'inefficacia dell'eseguito pignoramento, con la conseguente liberazione del terzo pignorato da ogni vincolo sulle somme oggetto del suo debito verso il debitore esecutato, il terzo non è litisconsorte necessario del relativo processo. Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2697 c.c., artt. 100 e 487 c.p.c. - la ricorrente principale Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene che il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare che, B.M. non aveva interesse ad agire non essendo lo stesso proprietario delle quote sociali assoggettate all'espropriazione, per cui la domanda di opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta doveva essere dichiarata inammissibile. Il motivo non è fondato. Il tribunale, sulla questione già sollevata circa la legittimazione di B.M. all'azione esercitata, ha ritenuto che il soggetto, debitore secondo il titolo esecutivo, contro il quale viene avanzata richiesta di espropriazione di tutti i crediti oggetto del provvedimento cautelare di sequestro preventivo, ha un indubbio interesse ad opporre i vizi della procedura esecutiva che direttamente lo riguarda. La statuizione sul punto è indubbiamente corretta. Pur se il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa, che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, è da rilevare che, poichè l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. (Cass., n. 9673/97), da tale momento decorre anche il termine per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) da parte del debitore, soggetto cui, a preferenza di ogni altro, deve riconoscersi, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione di positiva di quantità, l'interesse a fare dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno. il rilievo di cui innanzi esime, peraltro, questa Corte dall'aggiungere che, nella specie, pure a prescindere dalla questione della titolarità o meno da parte del debitore esecutato dei crediti pignorati in suo danno, l'interesse concreto ed attuale di B.M. a far valere il vizio della riattivata procedura esecutiva introdotta nei suoi confronti derivava, in ogni caso, dall'avvenuto assoggettamento all'espropriazione di altri beni, presso di lui direttamente pignorati. Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 487 c.p.c., comma 1, - la Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene che: - l'ordinanza emessa in data 17 ottobre 2000, che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di assegnazione dei crediti e di vendita delle quote pignorate nonchè la estinzione del processo esecutivo, sarebbe una sorta di provvedimento estintivo extra ordinem contrastante, nel caso di specie, con la disciplina dell'esecuzione forzata; - essa, non essendo stata eseguita, sarebbe priva del carattere della definitività, in quanto non aveva statuito sulla posizione giuridica delle parti; - il provvedimento era, perciò, revocabile da parte del medesimo giudice dell'esecuzione; - il giudice del merito avrebbe dovuto, perciò, rigettare l'opposizione ex art. 617 c.p.c, con la quale il debitore esecutato aveva dedotto l'illegittimità della disposta revoca. La censura non può essere accolta. Sul tema controverso della tassatività o meno delle cause di estinzione del processo esecutivo - in ordine al quale la dottrina appare divisa tra la tesi della non tassatività e quella che afferma l'opposto principio della non derogabilità alle ipotesi disciplinate dalla legge - la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 6391/2004; Cass., n. 5789/2005), considerando che la eterogeneità delle vicende estintive, che di volta in volta possono presentarsi, non si presta ad una sostanziale reductio ad unitatem, ha ritenuto che l'enumerazione di tali cause (contenuta negli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. e fatti salvi gli altri casi espressamente previsti dalla legge) ha carattere tassativo. Ne ha dedotto, perciò, che in tutte le altre ipotesi di infruttuosità o d'impossibilità di prosecuzione dell'azione esecutiva in presenza di una causa di estinzione cd. atipica, si è in presenza non di una fattispecie estintiva, bensì di una mera improseguibilità del giudizio, con la conseguenza che, in tali casi, il rimedio esperibile contro il provvedimento, che detta improseguibilità dichiari, sarà l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. In particolare, è stato, quindi, affermato (Cass., n. 6391/2004) che nella espropriazione presso terzi, il provvedimento, con cui il giudice della esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione di forma di cui all'art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti. Orbene nel caso in esame, nel quale il disposto sequestro conservativo dei crediti non è stato eseguito, alla stregua della norma di cui all'art. 678 c.p.c., secondo il modello del pignoramento presso terzi, all'ordinanza emessa in data 17 ottobre 2000 - la quale si è limitata a considerare che il procedimento esecutivo, con cui la parte istante intendeva ottenere coattivamente la realizzazione del suo credito, non poteva, in difetto di somme da assegnare, essere introdotto e non aveva, perciò, ragione di esistere - al di là della qualificazione ad essa assegnata di provvedimento di estinzione, deve, piuttosto, attribuirsi sostanzialmente il carattere di provvedimento atipico funzionale alla declaratoria di improseguibilità dell'azione esecutiva, con la conseguenza che il rimedio contro di esso esperibile doveva essere l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Poichè non risulta che detto rimedio sia stato proposto, la definitiva statuizione di improseguibilità dell'azione esecutiva non poteva costituire oggetto di revoca da parte del medesimo giudice dell'esecuzione. Il ricorso, pertanto, è rigettato e resta assorbito, di conseguenza, il ricorso incidentale, il cui esame il resistente B. M. aveva subordinato all'accoglimento del ricorso principale. La statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo, viene disciplinata secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008 |







