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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Cassazione penale , sez. I , 08 aprile 2008 , n. 16798 PDF Stampa E-mail
Cassazione penale , sez. I , 08 aprile 2008 , n. 16798

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA PENALE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. GIORDANO  Umberto       -  Presidente   -                     
Dott. CORRADINI Grazia        -  Consigliere  -                     
Dott. VECCHIO   Massimo       -  Consigliere  -                     
Dott. ROMBOLA'  Marcello      -  Consigliere  -                     
Dott. BONITO    Francesco M.  -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                         
                     SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)            P.N. N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 22/05/2007 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott.
IANNELLI Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità o,
comunque, per il rigetto del ricorso. 
              
Fatto Diritto

1. - In seguito a conflitto negativo improprio di competenza, risolto da questa Corte regolatrice, giusta sentenza 5 dicembre 2006, n. 1599/2007, la Corte di assise di appello di Salerno, in funzione di giudice della esecuzione, con ordinanza, Delib. 22 maggio 2007, e depositata il 22 maggio 2007, ha respinto la istanza del condannato P.N. di autorizzazione al prelievo di alcuni campioni di tessuto osseo dai frammenti in sequestro, ai fini dell'espletamento di indagini difensive.
Il giudice della esecuzione ha motivato che nella fase del giudizio analoga istanza, avanzata dal P. e da altra parte privata, era stata respinta e che, peraltro, la prova alla cui formazione era preordinata la richiesta autorizzazione, non poteva essere ammessa nell'eventuale instaurando procedimento per la revisione della condanna, inflitta con sentenza del 12 maggio 2001 al P..
2. - Ricorre per cassazione il P., col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giovanni Aricò, mediante atto del 18 giugno 2007, depositato il 22 giugno 2007 con il quale denunzia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 391 bis c.p.p. e segg., art. 627 c.p.p., comma 2, e art. 630 c.p.p..
Il ricorrente deduce che il giudice della esecuzione non ha ottemperato a quanto stabilito da questa Corte regolatrice nella risoluzione del conflitto negativo improprio tra la Corte di appello di Salerno (quale giudice della revisione) e la Corte di assise di appello di quel distretto (quale giudice della esecuzione); che ha frainteso in contenuto della istanza, che prescinde dalle implicazioni eventualmente conseguenti in esito alle indagini sul tessuto osseo; e che inoltre, col proprio sindacato, ha indebitamente esercitato attribuzioni del giudice della revisione che non le competevano.
3. - Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell'8 dicembre 2007, argomenta: la Corte regolatrice non ha "imposto alcun vincolo" al giudice della esecuzione in merito alla decisione sulla istanza; la Corte di assise di appello ha correttamente valutato il relativo contenuto e non ha invaso "la sfera delle attribuzioni del giudice della revisione"; è preclusa "la riproponibilità in fase esecutiva di questioni strettamente attinenti alla prova di responsabilità, già oggetto di valutazione nel giudizio di cognizione e irretrattabilmente decise".
4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
La reiezione della istanza è inficiata da un duplice errore di diritto in cui è incorso il giudice della esecuzione.
In primo luogo, questa Corte, nella sentenza regolatrice, ha stabilito: il giudice della esecuzione dovrà decidere sulla ammissibilità e fondatezza della istanza autorizzatoria avanzata dal difensore di P., sulla base dei parametri normativi offerti dall'art. 391 nonies c.p.p., per lo svolgimento di attività investigativa preventivaa.
Il quadro normativo di riferimento, per la decisione dell'incidente, resta pertanto costituito dalle disposizioni sulle investigazioni difensive e, ovviamente, da quelle del codice di rito, delle relative disposizioni di attuazione e del testo unico sulle spese di giustizia in materia di destinazione delle cose sequestrate.
E', pertanto, estranea ogni valutazione in punto di ammissibilità della ipotetica richiesta di revisione che eventualmente, nel caso di accoglimento della istanza, il condannato potrebbe formulare, all'esito delle indagini difensive esperite sui campioni dei materiali biologici, tuttora in sequestro.
La considerazione della negativa delibazione della possibilità della revisione, posta dalla Corte territoriale a base del rigetto dell'incidente, non è pertinente al tema decidendum e inficia la decisione del giudice a quo.
In secondo luogo la preclusione del giudicato, à termini dell'art. 649 c.p.p., non involge le statuizioni del giudice della cognizione in punto di ammissione della prova; sicchè la intervenuta reiezione, nel corso del giudizio, della istanza difensiva di perizia biologica su campioni del tessuto osseo in sequestro (finalizzata all'accertamento della identità della vittima) non pregiudica, di per sè sola, la ammissibilità della istanza del condannato di ottenere dal giudice della esecuzione la consegna di alcuni campioni per espletare indagini difensive.
Conseguono alle considerazioni che precedono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte di assise di appello di Salerno, per nuovo esame, nei sensi già indicati da questa Corte con la sentenza regolatrice della competenza, sulla base dei parametri normativi testè precisati e previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati, compresi, tra essi, i prossimi congiunti della persona al cui cadavere sono stati attribuiti i resti in sequestro, sì da assicurare l'esercizio dei diritti che la legge loro riconosce (v. Cass., Sez. 2^ Civ., 4 aprile 1978, n. 1527, massima n. 390904; Sez. 1^ Civ., 11 dicembre 1987, n. 9168, massima n. 456395; Sez. 1^ Civ., 13 marzo 1990, n. 2034, massima n. 465871).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008

 

 
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