| Sentenze esecuzioni mobiliari |
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Raccolta di giurisprudenza in materia di esecuzioni e pignoramenti mobiliari. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per informazioni e richieste cliccare qui.
Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Cessione del credito anteriore al pignoramento - Instaurazione del giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c. - Partecipazione del debitore - Necessità - Fondamento - Conseguenze Il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c., in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l'esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l'accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per averlo egli ceduto ad un terzo, avendo interesse ad un accertamento della prevalenza della cessione sul pignoramento, ex art. 2914 n. 2 c.c., al fine di garantire la conservazione degli effetti favorevoli della cessione e di evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell'inefficacia. Tale interesse sostanziale fonda quello all'accertamento giudiziale e pure all'impugnazione in caso di soccombenza. Cassazione civile sez. I 07 maggio 2009 n. 10550
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