| Sentenze esecuzioni mobiliari |
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Raccolta di giurisprudenza in materia di esecuzioni e pignoramenti mobiliari. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per informazioni e richieste cliccare qui.
ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI Vendita all'incanto o all'asta
Esecuzione forzata - Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata - Ipotesi di mancata vendita della quota anche dopo il secondo incanto e di assenza di altri beni nel patrimonio del debitore esecutato - Possibilità per il giudice, nel disporre un nuovo incanto a prezzo ribassato di un quinto, di escludere la facoltà della società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione - Omessa previsione - Denunciata irrazionalità nonché lesione della proprietà privata e violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevole durata del processo e del diritto di difesa - Questione implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità. È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di S.r.l. anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione. Infatti, il rimettente, di fronte ad una fattispecie che realizza un certo bilanciamento fra le esigenze dei creditori e quelle della società, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità, un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla discrezionalità del legislatore (ordd. nn. 393 del 2007 e 31 del 2008). Corte costituzionale 30 maggio 2008 n. 186 ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI - Azione esecutiva nei confronti di un Comune - Pignoramento di credito nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria - Notifica dell'atto di pignoramento al terzo - Successiva dichiarazione da parte del comune resa ai sensi dell'art. 113 d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77, sull'esistenza di vincolo a fini speciali per le somme pignorate - Natura retroattiva della dichiarazione e sua opponibilità al creditore procedente - Esclusione - Vincolo di indisponibilità del credito - Sussistenza Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., si produce con la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente. Cassazione civile sez. III 24 aprile 2008 n. 10654
ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI Pignoramento presso terzi in genere
La competenza per l'esecuzione presso il terzo persona giuridica è radicata, in generale, in base al luogo in cui il terzo ha la sede legale od, in alternativa, nel luogo in cui esso ha uno stabilimento od un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ove poi il terzo sia una banca, competente è anche il giudice del luogo in cui si trova llagenzia o la filiale presso la quale i beni si trovino materialmente, sempre che vi sia un rappresentante autorizzato a rendere la corrispondente dichiarazione. In particolare, in caso di pignoramento presso un istituto di credito, la competenza si radica nel luogo in cui trovasi la filiale ovvero llagenzia che ha in carico il rapporto da cui scaturisce il credito del debitore esecutato, pur se il soggetto abilitato a rendere la dichiarazione non sia autorizzato a stare in giudizio per quel determinato rapporto, in quanto il terzo rimane estraneo alllesecuzione, e rappresenta solo lo strumento necessario per consentire l'aggressione del patrimonio del debitore.
Tribunale Bari sez. II 07 aprile 2008 n. 868
Non sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1, comma 3 d.l. 25 maggio 1994 n. 313 (recante: "Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza"), conv., con modificazioni, nella l. 22 luglio 1994 n. 460, prospettabili per il fatto che da detta disciplina deriverebbe l'impignorabilità generalizzata delle somme di denaro dello Stato ed una insufficiente tutela dei creditori. Ed invero, in senso contrario, la Corte cost. (con sentenza n. 350 del 28 settembre 1998) ha già spiegato che la disciplina stabilita per i pignoramenti sulle contabilità speciali non configura una procedura tale da determinare l'impignorabilità dei fondi assegnati alle prefetture, ma tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilità di quella parte di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali, sicché, in questo contesto, è giustificato disporre che gli atti di pignoramento delle somme affluite nelle contabilità speciali siano notificati al direttore di ragioneria responsabile, il quale, senza esercitare alcun potere discrezionale, è tenuto a vincolare l'ammontare pignorato assumendone la correlativa responsabilità, con atti non sottratti a verifica o accertamento giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, correttamente, aveva dichiarato la nullità del pignoramento presso il terzo Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, sul conto unico intestato alla Prefettura sul quale confluivano le contabilità speciali indicate dalla citata l. n. 313 del 1994).
Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo pignorato di non compiere atti che determinino l'estinzione del credito attraverso il pagamento o il trasferimento del credito ad altri. Ne consegue che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il terzo pignorato non è parte necessaria qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento e dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo. (Nella specie, in cui non si trattava di far valere l'inefficacia dell'eseguito pignoramento, la S.C. ha ritenuto di non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati cui non era stato notificato il ricorso per cassazione). Cassazione civile , sez. III, 12 febbraio 2008 , n. 3276 L'art. 514, comma 1 n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, comma 1, l. 24 febbraio 2006 n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale. Il riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell'attività di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato. (Nella specie, relativa all'opposizione al pignoramento di 17 ambulanze proposta da un'associazione svolgente attività di pronto soccorso e trasporto dei malati con l'apporto di 83 soci operativi, con largo impiego di forza lavoro dipendente e capitale impiegato nelle attrezzature, tra cui le 17 ambulanze pignorate ed altre 6 non pignorate, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 514, comma 1 n. 4, c.p.c., tenuto conto dell'attività svolta dall'associazione sotto la forma giuridica della Onlus ed evidenziato, in particolare, che a tale attività andava attribuito il carattere di impresa collettiva in cui il rilievo della forza di lavoro salariata costituita da 11 dipendenti, dell'aspetto organizzativo e dell'impiego di capitali era prevalente rispetto all'attività svolta a livello personale dagli 83 soci). Cassazione civile , sez. III, 07 febbraio 2008 , n. 2934
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