| Sentenze esecuzioni mobiliari |
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Raccolta di giurisprudenza in materia di esecuzioni e pignoramenti mobiliari. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per informazioni e richieste cliccare qui.
In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè pro solvendo, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una "datio in solutum" condizionata al pagamento integrale.
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario e ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione.
Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell' art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento. Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito. L'esecuzione deve, perciò, proseguire, procedendosi all'assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario.
Cassazione civile , sez. lav., 29 maggio 2007 , n. 12602
Nel corso di un giudizio
di opposizione accertamento dell’obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c.,
va precisato che, mentre al creditore spetta l’onere di provare il
fatto costitutivo dell’obbligo del terzo, a quest’ultimo spetta l’onere
di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento,
con la conseguenza del venir meno la esistenza del credito supposta dal
pignorante.
Ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato d'insolvenza deve tenersi conto delle qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore; in particolare, quando il creditore sia una banca, va considerato il fatto che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori. In particolare si ritiene che assumano rilevanza l'esistenza di esecuzioni mobiliari a carico del debitore e, quando si tratti di una società, la chiusura in passivo dei suoi bilanci di esercizio, da presumersi noti a operatori professionali come le banche.
Cassazione civile , sez. I, 14 febbraio 2007 , n. 3273
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