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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Sentenze esecuzioni mobiliari PDF Stampa E-mail
 

 L'art. 1 del d.l. n. 313 del 1994, convertito in legge n. 460 del 1994, dispone che i fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture e destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e sicurezza pubblica e al pagamento di emolumenti e pensioni sono soggetti ad esecuzione forzata solo nei casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I c.c. (scioglimento del matrimonio, separazione dei coniugi) nonché nei casi previsti dalle norme concernenti il pignoramento di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (comma 1); i pignoramenti ed i sequestri aventi ad oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture si eseguono "esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio", secondo le disposizioni del libro III titolo II capo II del codice di rito con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile il quale è tenuto a vincolarne l'ammontare "sempre che esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma I (comma 2); non sono ammessi pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato "a pena di nullità rilevabile d'ufficio" (comma 3). (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, correttamente, aveva dichiarato la nullità del pignoramento presso il terzo Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, sul conto unico intestato alla Prefettura sul quale confluivano le contabilità speciali indicate dalla citata legge n. 313 del 1994).

Cassazione civile , sez. lav., 23 ottobre 2006 , n. 22702

  
Nell’espropriazione immobiliare è ammissibile l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dopo la vendita. Dal fatto che l’art. 620 c.p.c. disciplini l’ipotesi dell’opposizione in sede di esecuzione mobiliare non discende, infatti, l’inammissibilità della stessa in sede di esecuzione immobiliare. La norma di cui all’art. 620 è infatti norma speculare all’art. 2920 c.c., il quale prevede che se il terzo non ha fatto valere le proprie ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione mobiliare non può farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né può ripetere le somme distribuite ai creditori, salva la responsabilità del procedente di mala fede per i danni e le spese. Nel caso, invece, dell’espropriazione immobiliare resta la norma di cui all’art. 2921 c.c., secondo cui il terzo fa valere i propri diritti sulla cosa e l’acquirente, che ha subito l’evizione, ripete il prezzo nei limiti indicati dalla norma medesima. La norma presuppone dunque, a parte l’ordinaria azione petitoria da parte del terzo, anche l’accertamento del diritto di costui in sede di opposizione all’esecuzione e, dopo l’emanazione del decreto di trasferimento, in sede di opposizione all’esecuzione forzata per rilascio. Benché non si abbia trasformazione del diritto sulla cosa nel diritto al prezzo, come nel caso dell’art. 620, nulla si oppone a che il terzo, rinunciando al diritto sulla cosa, opti per l’opposizione sul prezzo.
Tribunale Bari, sez. II, 12 ottobre 2006 , n. 2561 -
 
 

 
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