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Cassazione civile , sez. III, 18 luglio 2008 , n. 19939
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI
PIER LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato PRISCO LUIGI
MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.D., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA
VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell'avvocato GIANNI SAVERIO,
che li difende unitamente all'avvocato ZANCHI MICHELE, giusta delega
in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2143/03 della Corte d'Appello di MILANO, terza
sezione civile, emessa il 3/06/03, depositata l'11/07/03, R.G.
3586/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/08 dal Consigliere Dott. LEVI Giulio;
udito l'Avvocato PASTACALDI Marco (per delega Avv. GIANNI Saverio);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con atto di citazione C.A. conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Milano G.M.L. per chiedere che la stessa fosse condannata
a restituire l'appartamento sito in (OMISSIS), appartamento che nel
(OMISSIS) aveva concesso in comodato precario al figlio D., in
occasione de suo matrimonio con la G. e che la stessa, intervenuta la
separazione coniugale e ottenuta l'assegnazione dell'alloggio,
rifiutava di riconsegnare, malgrado la racc. 27.10.1993.
Si costituiva la G. che si richiamava alla sentenza di separazione che le aveva assegnato l'appartamento.
Il
Tribunale di Milano con sentenza 19.10.2000 negava che l'assegnazione
della casa coniugale al coniuge separato attribuisse al medesimo un
godimento più presidiato e garantito di quello inerente al rapporto di
cui in narrativa e riteneva che nella fattispecie ricorresse l'ipotesi
del comodato per uso determinato, che non poteva considerarsi esaurito
e quindi respingeva al domanda.
Avverso tale decisione proponevano appello V.A. e C. D., eredi di C.A..
Si costituiva la G. chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La
Corte d'Appello di Milano condannava G.M.L. a restituire agli
appellanti l'immobile in oggetto, fissando la data per la riconsegna.
Ricorre per Cassazione G.M.L. con un unico motivo.
Resistono gli intimati con controricorso.
Diritto
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente, denunciando
omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, assume che la Corte di merito ha ritenuto
che fosse nel caso ravvisabile un comodato senza determinazione di
durata poichè non poteva ricavarsi dall'uso quel termine non espresso
che la legge richiede per l'esistenza del comodato ex art. 1809 c.c.,
precisando in particolare che un termine desunto dalla concessione di
godimento per casa coniugale non potrebbe non ritenersi scaduto con il
venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi alla
cui persistenza il comodante avrebbe nel caso, implicitamente ma
inequivocabilmente subordinato la concessione.
In tal modo la
sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la
possibilità di usufruire dell'appartamento era stata concessa anche
dopo la disgregazione del nucleo familiare, avendo la concessione
costituito il fondamento per la richiesta avanzata nella fase di
appello di quel giudizio, dal marito C.D., di riduzione dell'assegno di
mantenimento posto a suo carico dal Tribunale; assume inoltre la
ricorrente che detta richiesta era stata accolta dal Giudice della
separazione proprio in considerazione della possibilità della moglie di
continuare a vivere nella casa già coniugale.
Questo S.C. osserva al
riguardo che si tratta nel caso di qualificazione del rapporto:
comodato senza termine di durata, concordato con lo scopo di servirsi
dell'immobile concesso in comodato come casa coniugale, con durata
quindi vincolata all'esercizio di tale uso.
Ora, secondo la Corte
territoriale, l'uso cui sarebbe stato destinato l'immobile non sarebbe
idoneo a rappresentare un termine di comodato.
Tale comodato non
avrebbe, secondo la Corte territoriale, un termine di durata, tant'è
vero che l'utilizzazione, sopra indicata, non permetterebbe di
individuare un limite al godimento della cosa comodata. Del tutto
generica sarebbe la utilizzazione (casa coniugale), senza altra
specificazione, che non può che configurare il comodato di che trattasi
senza determinazione di durata; l'uso cui la cosa deve essere destinata
è effettivamente sotto il profilo temporale del tutto indeterminato e
continuativo.
Tuttavia, recentemente, le S.u. di questa Corte,
affrontando la delicata questione della disciplina del comodato
concesso per ragioni familiari, senza determinazione di un termine
finale, premesso che l'individuazione del vincolo di destinazione in
favore delle esigenze abitative familiari costituisce un accertamento
di fatto devoluto al Giudice di merito, ha statuito che "quando un
terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in
comodato un bene immobile di sua proprietà perchè sia destinato a casa
familiare, il successivo provvedimento - pronunciato nel giudizio di
separazione o di divorzio - di assegnazione in favore del coniuge
(nella specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o
convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa,
non modifica nè la natura nè il contenuto del titolo di godimento
sull'immobile, atteso che l'ordinamento non stabilisce una
"funzionalizzazione assoluta" del diritto di proprietà del terzo a
tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o
postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica
del coniuge assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale di
assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla
utilizzazione in atto e a "concentrare" il godimento del bene in favore
della persona dell'assegnatario, resta regolato dalla disciplina del
comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della
comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di
conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a
termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato
espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il
comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per
l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un
urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809 c.c., comma 2,
(Cass. S.U. 21.7.2004, n. 13603).
In altre parole, in questo caso,
per effetto della concorde volontà delle parti, si imprime all'immobile
un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò
non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a
conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere
implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e
senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo
esclusivamente ad nutum del comodante. Ora l'impugnata sentenza non è
conforme al principio di diritto sopraesposto (peraltro affermato dopo
la sua pronuncia) ed il motivo va accolto; segue la cassazione della
sentenza e rinvio della causa ad altro giudice di pari grado
(individuato nella Corte di Appello di Milano) che provvederà
all'accertamento ed alle conseguenti statuizioni di cui alla sentenza
n. 13603/04 di questa Corte, nonchè alle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le
spese del giudizio di Cassazione alla Corte d'Appello di Milano in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008
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