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In data
23.9.2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di
legge Finanziaria 2009. Tra le novità contenute nel documento che sarà
presentato
prossimamente alla Camera dei Deputati, si segnalano:
- la
riproposizione della detrazione del 19% dall'IRPEF per le spese per l'asilo
nido ostenute per ogni figlio per un importo complessivo massimo di 632
euro;- la riconferma per il 2009 della detrazione del 19% dall'IRPEF per
l'acquisto di bbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale
e interregionale nellimite di 250,00 euro;
- la conferma, a regime,
dell'aliquota IRAP all'1,9% per il settore agricolo;
- la proroga al periodo
d'imposta in corso al 31.12.2008 della deduzione relativa lle spese non
documentate sostenute dagli autotrasportatori;- la riduzione dell'accisa del
40% sul gas naturale utilizzato per uso industriale, a ccezione di quello
destinato ai termovalorizzatori.Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento.
Alleghiamo: Disegno di legge Finanziaria 2009
DISEGNO DI LEGGE
recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).(Testo approvato dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 23/09/2008)
Art. 1
(Risultati
differenziali)
1, Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da
finanziare è determinato in termini di competenza in ..*.. milioni di euro,
al netto di ..*.. milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a „*.. milioni di euro relativo ad interventi, non considerati
nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in
..*,. milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
Per gli anni 2010 e 2011,
il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in ,.*.. milioni di euro ed in ..*.. milioni di
euro, al netto di ..*.. milioni di euro per l'anno 2010 e ..*.. milioni di euro
per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in ,.*.. milioni di curo ed in..*.
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 201, il livello
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in ,.*..
milioni di euro ed in ..*.. milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in ..*.. milioni di euro ed in ..*.,
milioni di euro.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
Art. 2
(Proroghe fiscali, misure per l 'agricoltura e per l
'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi
contrattuali ed ai miglioramenti retributivi al personale statale in regine di
diritto pubblico) 1. All'articolo 45, comma I, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «pei il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite
dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell' 1,9 per cento».
Resta, ferma l'applicazione di tale aliquota anche al periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente
di mare, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 i benefici di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n, 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e sono estesi nel limite
dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle
imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le
disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa, ivi indicati, si applicano anche alle somme versate
nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Le disposizioni di cui al comma 106
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi
indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla
data del 31
dicembre 2008;
Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a
capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
Le
disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 ed ai
periodi diimposta successivi Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31
Dicembre 2009.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui ai comma 392
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
Il termine previsto dall'articolo
43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato da ultimo, al 31
dicembre 2008 dall'articolo I9-bis del decreto-legge 3 1 dicembre 2007 n 248
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 1, è
differito al 31 dicembre 2009.Gli atti relativi al riordino delle
istituzioni in aziende di servizio o in persone giuridiche di diritto privato di
cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009,
sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie o catastali, e sull'incremento
del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.
11. A decorrere dal
1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia dì aliquota di accisa
sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 convertito, con modificazioni, alla
legge 30 novembre 2001 n. 418.A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano
le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in
altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001 n.418 nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui
all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 31 dicembre 2009, si applicano le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto
impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è
subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi ed alle condizioni
dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,
da parte dei competenti organi comunitari. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle
medesime coltivazioni.Ai commi 17 e 18 dell'articolo 1, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «,
2010 e 2011».
Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi da
1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, 562,8 milioni di euro per
l'anno 2010 e 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si
provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro
per l'anno 2010 e 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto ad euro 62,8 milioni di euro
per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
previsto dall'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del
decreto-legge n. 112 del 2008. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di
euro, sono rideterminati: la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai
prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, che non concorre a formare il reddito di
lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma
5; l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori
dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009,
previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
netto delle spese di viaggio e trasporto.
18. Nei limiti di spesa di 30
milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2009
relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo
8 aprile 2003 n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro
addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, le somme di cui al
periodo precedente rilevano nella loro interezza.19. Per l'anno 2009, nei
limiti di spesa di 40 milioni di euro. È riconosciuto un credito di imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per
l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a
7,5 tonnellate , posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del
credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di
massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della
misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa
tra 7,5 e 11,5 tonnellate. IL credito di imposta è usufruibile in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109 comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi dicui al
decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
20.
tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati
neicommi 17, 18 e 19con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
elimitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del
Lavoro, della salute e della previdenza sociale, sono stabilite la quota di
indennità non imponibile gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di
imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21.
All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con
le modalità previste dall'articolo 9 commi 2 e 3 del decreto legge 25 giugno
2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere sulle
risorse ivi indicate.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989 n. 88, e successive modificazioni e dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per
l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);b) in 185,55 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.23. Conseguentemente a quanto
previsto dal comma 22, gli importicomplessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui
al comma 22, lettera a) e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 22, lettera b).
24, I medesimi complessivi importi di cui ai commi 22 e
23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n, 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a),
della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico
dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di
euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle
aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei
lavoratori dipendenti ed autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, gli oneri derivanti dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 1 , comma 11, lettera a) della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 1 , comma 1167, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
c) articolo 1 , commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n.
247;
d) articolo 1 , commi 25, 26 e 27 della legge 24 dicembre 2007, n.
247;
e) articolo 1 , comma 7 1 , della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f)
articolo 1 , comma 200 della legge 24 dicembre 2007, n, 244;
g) articolo 19
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n, 133.
26. Nell'ambito del
procedimento di riordino dei trasferimenti all'INPS previsto dal presente
articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui All'articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 1 12;
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo
complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che
risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007,
trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989 n 88,
in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie., per un
ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite
all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno 2007 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui
al comma 25, per un ammontare complessivo di 1. 102 milioni di euro;
b) per
l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro,
sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dal minori trasferimenti
all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dal 2009, in relazione ad un
importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate
le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'lNPS di cui al comma
25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 s n, 165, gli oneri posti a carico del
bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586
milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995.195,
29. Le somme di cui ai commi
27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
30. Per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma
146, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, nomina 2,
del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall' articolo 47, comma I, del decreto legislativo 30 marzo
200 1, n° 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di
determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 27. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono
dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei
dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dai commi
27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma
10, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
32. A decorrere dall'anno
2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità
innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie
di cui all'articolo 61, comma 1 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.33. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- ed il Ministero dell'Economia e delle finanze verificano periodicamente,
con cadenza semestrale., il processo attuativo delle misure di riorganizzazione
e razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008,
n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi
risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di
economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento
dei saldi di finanza pubblica, o comunque destinate a tale scopo in forza di una
specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze vengono definiti i limiti percentuali e le modalità di
destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o
interessate all' applicazione del comma 2, dell' articolo 67 del
citatodecreto-legge n.112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli
entiterrit oriali e agli enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.34. Ai
sensi e con le modalità di cui al comma 33 nel quadro delle
generalicompatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi
indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi
aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini dei miglioramento dei saldi
di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica
disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di
razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione,
attivati in applicazione dello stesso decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. Dalla
data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono letrattative
per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3,
commi 1» I-bis e I-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
ilperiodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data dì entrata
invigore della legge finanziaria le somme stanziate possono essere erogate
anchemediante atti unilaterali previo conguaglio all'atto della stipulazione dei
contratti collettivi nazionali. L'importo da erogare sarà pari al tasso di
inflazioneprogrammata per il biennio di riferimento applicato alla voce stipendio.
La disposizione si applica anche per i rinnovi contrattuali del biennio
economico 2008-2009. In ogni caso dal mese di aprile è erogata l'indennità di
vacanza contrattualenegli importi stabiliti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Art 3 Fondi e tabelle)Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n,362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
2009 - 2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011,
nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. Le dotazioni da iscrivere
nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2010 in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
Ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera. A della legge 5 agosto
1978, n, 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. Ai termini
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono; ridotte degli imorti determinati nella medesima
Tabella. Gli importi da iscrivere in bilancio tu relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui
al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti neiprecedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.
La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2009.
Approvazione del disegno di legge Finanziaria 2009 da parte
del
Consiglio dei Ministri
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