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Decadenza della fideiussione: termine di sei mesi e art. 1957 c.c.

Scadenza e Termini per Agire Contro il Fideiussore: Cassazione: sentenza 25197 del 2023.

Avv. Daniele Bertaggia di Avv. Daniele Bertaggia
Agosto 10, 2026
in Civile
273 8
0
Decadenza della fideiussione, termine di sei mesi e tutele del fideiussore ai sensi dell’art. 1957 c.c. – Studio Legale Internazionale Bertaggia

Decadenza della fideiussione: il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. e le principali tutele del fideiussore.

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Studio Legale Internazionale Bertaggia

Top Legal · Diritto civile e bancario · 2026

Art. 1957 c.c. · Termine semestrale · Decadenza

Contents

  • 1. Decadenza della fideiussione: termine di sei mesi e art. 1957 c.c.
    • 1.1. Indice della guida
    • 1.2. La regola dell’art. 1957 c.c.
    • 1.3. Decadenza, prescrizione ed estinzione della garanzia
      • 1.3.1. Art. 1957 c.c.
      • 1.3.2. Durata del credito
      • 1.3.3. Eccezione tempestiva
    • 1.4. Da quando decorre il termine di sei mesi
    • 1.5. Quali iniziative conservano la fideiussione
      • 1.5.1. Atti giudiziali
      • 1.5.2. Atti meramente stragiudiziali
    • 1.6. Cassazione n. 25197/2023: dies a quo e atti insufficienti
      • 1.6.1. Esaurimento dell’affare
      • 1.6.2. Nota e precetto
      • 1.6.3. Liberazione del garante
    • 1.7. Dilazioni, proroghe e accordi tra creditore e debitore
    • 1.8. Clausola a prima richiesta e iniziativa stragiudiziale
    • 1.9. Deroga e rinuncia preventiva all’art. 1957 c.c.
      • 1.9.1. Clausole ABI e riespansione della norma
    • 1.10. Come e quando eccepire la decadenza
    • 1.11. Checklist per fideiussore e creditore
      • 1.11.1. Documenti e domande essenziali
      • 1.11.2. Conservazione della garanzia
    • 1.12. Approfondimenti collegati
      • 1.12.1. Fideiussione bancaria: validità, nullità e difese
      • 1.12.2. Nullità parziale della fideiussione bancaria
    • 1.13. Domande frequenti sulla decadenza della fideiussione
    • 1.14. Assistenza sulla decadenza della fideiussione
    • 1.15. Fonti normative e istituzionali
    • 1.16. Avv. Daniele Bertaggia
    • 1.17. Verifica se la banca è decaduta dalla fideiussione
    • 1.18. Avv. Daniele Bertaggia

Decadenza della fideiussione: termine di sei mesi e art. 1957 c.c.

Guida alla decorrenza del termine, alle iniziative richieste al creditore, alle clausole di deroga, alle garanzie a prima richiesta e alle difese processuali del fideiussore.

Regola essenziale. Nella disciplina ordinaria il creditore conserva la garanzia se, entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., propone le proprie istanze contro il debitore principale e le prosegue con diligenza. Contratto, tipo di garanzia e validità delle clausole possono però modificare il risultato concreto.
Leggi la guida
Assistenza dello Studio
WhatsApp urgenze
6 mesi
REGOLA ORDINARIA

Termine da calcolare dalla scadenza dell’obbligazione principale.

2 mesi
GARANZIA LIMITATA

Termine previsto quando la fideiussione è espressamente limitata alla durata del debito.

25197/23
CASSAZIONE

Dies a quo e necessità di atti giudiziali nel caso esaminato.

5179/25
PRIMA RICHIESTA

La richiesta stragiudiziale può assumere rilievo nelle garanzie autonome.

A cura dell’Avv. Daniele Bertaggia
Diritto civile e bancario
Aggiornato al 9 agosto 2026
Guida per fideiussori, creditori e imprese

Navigazione

Indice della guida

  1. La regola dell’art. 1957 c.c.
  2. Decadenza, prescrizione ed eccezione
  3. Da quando decorre il termine
  4. Quali iniziative deve assumere il creditore
  5. Cassazione n. 25197/2023
  6. Dilazioni e proroghe del debito
  7. Garanzia a prima richiesta
  8. Deroga, rinuncia e clausole ABI
  9. Come e quando eccepire la decadenza
  10. Checklist operative
  11. Approfondimenti collegati
  12. Domande frequenti
  13. Assistenza dello Studio
  14. Fonti normative e istituzionali

Quadro generale

La regola dell’art. 1957 c.c.

L’art. 1957 c.c. evita che il fideiussore resti indefinitamente esposto dopo la scadenza del debito principale senza che il creditore si attivi tempestivamente.

Nella disciplina ordinaria, il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale soltanto quando il creditore, entro sei mesi, propone le proprie istanze contro il debitore e le prosegue con diligenza.

Se il garante ha espressamente limitato la fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale, la legge riduce a due mesi il periodo entro il quale l’iniziativa deve essere proposta.

Nessun automatismo. Prima di concludere che la garanzia sia estinta occorre verificare il testo contrattuale, la scadenza effettiva del debito, l’eventuale rinuncia all’art. 1957 c.c., le clausole ABI, la natura della garanzia e le iniziative concretamente intraprese.

Qualificazione giuridica

Decadenza, prescrizione ed estinzione della garanzia

Il termine dell’art. 1957 c.c. non coincide con il termine ordinario di prescrizione del credito. La norma disciplina una decadenza collegata all’inerzia del creditore e alla permanenza dell’obbligazione fideiussoria dopo la scadenza del debito principale.

Quando ne ricorrono i presupposti, il creditore perde la possibilità di pretendere l’adempimento dal fideiussore. Il credito nei confronti del debitore principale può invece continuare a esistere secondo le regole applicabili al rapporto garantito.

Decadenza

Art. 1957 c.c.

Riguarda il mantenimento della garanzia dopo la scadenza del debito principale.

Prescrizione

Durata del credito

Riguarda l’estinzione del diritto per mancato esercizio nel diverso termine previsto dalla legge.

Processo

Eccezione tempestiva

La decadenza deve essere dedotta dal fideiussore nel momento processuale utile.

La verifica dell’art. 1957 c.c. richiede sempre una cronologia documentata: scadenza, richieste, atti giudiziari, eventuali dilazioni e prosecuzione delle iniziative.

Decorrenza

Da quando decorre il termine di sei mesi

Il termine decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale, cioè dal momento in cui il creditore può esigerne l’adempimento. Non decorre necessariamente dalla data della fideiussione, dalla prima difficoltà economica del debitore o dalla successiva formazione di un titolo giudiziale.

L’individuazione del dies a quo dipende dalla natura del rapporto garantito:

Rapporto garantitoMomento da verificareDocumenti utili
Finanziamento ratealeScadenza della rata o decadenza dal beneficio del termine, secondo contratto e contestazione.Contratto, piano di ammortamento, comunicazione ex art. 1186 c.c., estratti.
Apertura di creditoChiusura del rapporto, revoca dell’affidamento o momento di esigibilità del saldo.Contratto, estratti conto, revoca, chiusura del conto e richiesta di rientro.
Compenso professionaleEsaurimento dell’affare o cessazione dell’incarico, secondo la fattispecie.Mandato, provvedimento conclusivo, fatture, corrispondenza e attività successive.
LocazioneScadenza delle singole obbligazioni o cessazione del rapporto, secondo l’oggetto della garanzia.Contratto, disdetta, risoluzione, canoni insoluti e richieste di pagamento.
Scadenza ed esigibilità. Il dies a quo non può essere determinato in astratto. Occorre leggere il contratto principale, le clausole di accelerazione, gli accordi successivi e gli atti con cui il creditore ha reso esigibile la prestazione.

Attività del creditore

Quali iniziative conservano la fideiussione

Nella fideiussione accessoria ordinaria, l’espressione “istanze contro il debitore” è tradizionalmente riferita ad attività giudiziali dirette ad accertare o soddisfare il credito. Non basta, di regola, un sollecito privo di effetti processuali.

Iniziative normalmente rilevanti

Atti giudiziali

  • ricorso per decreto ingiuntivo;
  • atto di citazione per il pagamento;
  • domanda di ammissione al passivo;
  • azione esecutiva effettivamente intrapresa;
  • altra iniziativa processuale idonea alla tutela del credito.
Iniziative normalmente insufficienti

Atti meramente stragiudiziali

  • semplice sollecito di pagamento;
  • nota pro forma;
  • diffida non seguita dall’azione richiesta;
  • precetto non seguito da esecuzione, nel caso esaminato da Cass. n. 25197/2023.

L’iniziativa non deve soltanto essere proposta nel termine: deve anche essere proseguita con diligenza. L’abbandono, l’estinzione o la mancata coltivazione del procedimento possono incidere sulla conservazione della garanzia.

Eccezione importante. Nelle garanzie autonome o contenenti una clausola a prima richiesta, la giurisprudenza più recente può attribuire rilievo anche a una richiesta stragiudiziale rivolta al garante. La qualificazione del contratto è quindi decisiva.

Caso giurisprudenziale

Cassazione n. 25197/2023: dies a quo e atti insufficienti

La vicenda riguardava il credito professionale di un avvocato nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, garantito da fideiussori. La prestazione professionale si era conclusa con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo relativo all’affare affidato.

La Corte ha individuato in quel momento la decorrenza del termine semestrale. Nel periodo utile il creditore non aveva indirizzato al debitore principale atti di natura giudiziale, essendosi limitato a una nota pro forma e a un precetto non seguito dall’esecuzione.

Dies a quo

Esaurimento dell’affare

Per il credito professionale considerato, coincideva con la pubblicazione del provvedimento definitivo.

Attività svolta

Nota e precetto

La nota pro forma e il precetto non seguito dall’esecuzione non hanno conservato la garanzia nel caso concreto.

Esito

Liberazione del garante

La Cassazione ha confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta dai fideiussori.

Portata della decisione. Cass. n. 25197/2023 chiarisce il caso sottoposto al suo esame, ma non autorizza a sostenere che una richiesta stragiudiziale sia sempre irrilevante in ogni forma di garanzia. Le clausole a prima richiesta e i contratti autonomi richiedono una verifica distinta.

Accordi successivi

Dilazioni, proroghe e accordi tra creditore e debitore

Un accordo con cui creditore e debitore differiscono il pagamento non modifica automaticamente il termine opponibile al fideiussore. Occorre verificare se il garante abbia aderito alla proroga, se il contratto consenta la modifica e se la nuova scadenza sia effettivamente vincolante anche nei suoi confronti.

In assenza di consenso o di una clausola valida, il creditore non può presumere che ogni dilazione concessa al debitore sposti anche il dies a quo della decadenza fideiussoria. La ricostruzione deve però essere condotta sul singolo rapporto, distinguendo fra mera tolleranza, accordo modificativo, novazione e piano di rientro.

SituazioneVerifica necessariaRischio
Semplice tolleranzaAccertare se il creditore abbia soltanto atteso senza modificare il termine.Il termine può continuare a decorrere dalla scadenza originaria.
Piano di rientroVerificare parti, contenuto, riconoscimento del debito e adesione del garante.La nuova scadenza potrebbe non essere opponibile al fideiussore estraneo.
Proroga accettata dal garanteEsaminare la manifestazione di volontà e l’estensione della garanzia.Il dies a quo può essere influenzato dalla nuova pattuizione.
NovazioneAccertare se vi sia una nuova obbligazione e se la garanzia sopravviva.La fideiussione originaria può estinguersi salvo espressa conservazione.

Garanzie autonome

Clausola a prima richiesta e iniziativa stragiudiziale

La presenza di una clausola “a prima richiesta” non elimina automaticamente il termine semestrale dell’art. 1957 c.c., ma può incidere sul tipo di attività necessaria per evitare la decadenza.

Con ordinanza n. 5179/2025, la Corte di cassazione ha affermato, in tema di contratto autonomo di garanzia, che la nullità parziale della clausola ABI di deroga determina la riespansione dell’art. 1957 c.c.; il termine di sei mesi rimane, ma la clausola a prima richiesta può rendere sufficiente un’iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante, senza imporre l’azione giudiziale contro il debitore entro quel termine.

Qualificazione decisiva. Non ogni fideiussione contenente le parole “a prima richiesta” è automaticamente un contratto autonomo di garanzia. Occorre interpretare l’intero testo, l’accessorietà, le eccezioni opponibili e la causa concreta.

La distinzione fra fideiussione accessoria e garanzia autonoma incide quindi direttamente sulla valutazione della richiesta inviata dalla banca e sulla tempestività dell’eccezione del garante.

Autonomia negoziale

Deroga e rinuncia preventiva all’art. 1957 c.c.

La disciplina dell’art. 1957 c.c. è, in linea generale, disponibile: le parti possono prevederne la deroga o la rinuncia preventiva. Cass. n. 3989/2025 ha ribadito che tale rinuncia è astrattamente valida e non costituisce, per ciò solo, una clausola vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Questa affermazione non esaurisce però ogni verifica. Devono essere distinti:

  • la validità generale della deroga;
  • l’eventuale riproduzione della clausola ABI n. 6;
  • la natura specifica o omnibus della fideiussione;
  • la data della stipulazione;
  • la qualifica di consumatore del garante;
  • la trasparenza e comprensibilità della clausola;
  • l’eventuale nullità anticoncorrenziale e i suoi effetti.

Clausole ABI e riespansione della norma

Quando la clausola di deroga riproduce lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia ed è dichiarata nulla, può tornare applicabile la disciplina suppletiva dell’art. 1957 c.c. Resta necessario verificare quali iniziative siano sufficienti nel contratto concreto e quale effetto produca un’eventuale clausola a semplice richiesta.

Questione rimessa alle Sezioni Unite. Il rinvio pregiudiziale R.G. n. 15611/2025 riguarda, tra l’altro, garanzie stipulate fuori dal periodo 2002–2005, fideiussioni specifiche, onere della prova e rapporto fra nullità della deroga e richiesta stragiudiziale. Alla data di aggiornamento, la scheda ufficiale della Corte continua a riportare l’assegnazione alle Sezioni Unite.

Difesa processuale

Come e quando eccepire la decadenza

La decadenza ex art. 1957 c.c. non è una mera difesa rilevabile senza limiti. Cass. n. 8023/2024 l’ha qualificata come eccezione propria, che deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado.

Il fideiussore deve quindi indicare con precisione:

  • la fonte della garanzia e il rapporto principale;
  • la data di scadenza dell’obbligazione;
  • la decorrenza e la scadenza del termine;
  • le iniziative compiute o non compiute dal creditore;
  • l’eventuale nullità o inefficacia delle clausole di deroga;
  • la conseguente liberazione dalla garanzia.
Decreto ingiuntivo o precetto. La ricezione di un atto giudiziario richiede un controllo immediato. Conservare la PEC, la busta, la relata e la data di notificazione, perché i termini di opposizione sono brevi.

Verifica operativa

Checklist per fideiussore e creditore

Per il fideiussore

Documenti e domande essenziali

  • Acquisire il testo integrale della garanzia.
  • Individuare la scadenza del debito.
  • Verificare clausole di deroga e prima richiesta.
  • Ricostruire richieste, giudizi ed esecuzioni.
  • Controllare accordi di rientro e proroghe.
  • Eccepire tempestivamente la decadenza.
Per il creditore

Conservazione della garanzia

  • Determinare il dies a quo senza ritardi.
  • Qualificare correttamente la garanzia.
  • Avviare l’iniziativa idonea entro il termine.
  • Proseguire diligentemente il procedimento.
  • Documentare richieste e notificazioni.
  • Verificare la validità delle deroghe contrattuali.

Cluster tematico

Approfondimenti collegati

Guida generale

Fideiussione bancaria: validità, nullità e difese

Clausole ABI, artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., credito garantito e strategie del fideiussore.

Leggi la guida completa

Clausole ABI

Nullità parziale della fideiussione bancaria

Schema ABI, clausole nn. 2, 6 e 8, prova dell’intesa e rimedio della nullità parziale.

Leggi l’approfondimento

FAQ

Domande frequenti sulla decadenza della fideiussione

Il creditore deve sempre agire entro sei mesi?

La regola ordinaria prevede sei mesi dalla scadenza del debito principale. Devono però essere verificate una valida deroga, la natura della garanzia e l’eventuale limitazione della fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

Quando il termine è ridotto a due mesi?

Quando il fideiussore ha espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale, l’art. 1957 c.c. prevede che l’istanza sia proposta entro due mesi.

Una diffida è sufficiente?

Nella fideiussione ordinaria, una semplice diffida non sostituisce normalmente l’iniziativa giudiziale richiesta. Nelle garanzie autonome o a prima richiesta la valutazione può essere diversa e dipende dal contratto.

Il precetto evita sempre la decadenza?

No. Cass. n. 25197/2023 ha ritenuto insufficiente, nel caso esaminato, un precetto non seguito dall’esecuzione. Occorre verificare la concreta iniziativa e la natura della garanzia.

Un piano di rientro sposta automaticamente il termine?

No. Devono essere esaminati il contenuto dell’accordo, l’eventuale consenso del fideiussore e l’effettiva modifica dell’obbligazione garantita.

La rinuncia all’art. 1957 c.c. è sempre nulla?

No. La rinuncia è in generale ammissibile, ma devono essere verificati il contesto ABI, la qualifica di consumatore, la trasparenza e la validità della clausola nel caso concreto.

Il giudice può rilevare da solo la decadenza?

L’eccezione ha natura propria e deve essere tempestivamente sollevata dal fideiussore nel giudizio di primo grado.

Quali documenti servono per una prima valutazione?

Servono almeno fideiussione integrale, contratto principale, estratti, richieste della banca, accordi di rientro, data di scadenza e atti giudiziari o esecutivi ricevuti.

Studio Legale Internazionale Bertaggia

Assistenza sulla decadenza della fideiussione

Lo Studio ricostruisce la scadenza del debito, esamina le clausole della garanzia, verifica le iniziative del creditore e valuta l’eccezione da proporre nel procedimento in corso.

  • analisi del contratto di fideiussione e del rapporto garantito;
  • calcolo del termine di sei o due mesi;
  • verifica di diffide, decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti;
  • valutazione delle clausole ABI e della deroga all’art. 1957 c.c.;
  • opposizione e strategia giudiziale o stragiudiziale.
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Riferimenti

Fonti normative e istituzionali

  1. Codice civile, art. 1957 – Normattiva.
  2. Corte di Cassazione, Rassegna civile agosto 2023 – ordinanza n. 25197/2023.
  3. Corte di Cassazione, Rassegna civile marzo 2024 – ordinanza n. 8023/2024.
  4. Corte di Cassazione, Rassegna civile febbraio 2025 – ordinanze nn. 3989 e 5179/2025.
  5. Banca d’Italia, provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 sulle fideiussioni omnibus.
  6. Corte di Cassazione, rinvio pregiudiziale R.G. n. 15611/2025.
Nota di aggiornamento. Le questioni rimesse alle Sezioni Unite e gli orientamenti sulle garanzie a prima richiesta devono essere verificati alla data della valutazione del singolo caso.
Il presente articolo ha finalità informativa generale e non costituisce parere legale. La decadenza della fideiussione deve essere valutata esaminando contratto, obbligazione principale, cronologia degli atti, natura della garanzia e termini processuali.
DB

Autore

Avv. Daniele Bertaggia

Studio Legale Internazionale Bertaggia. Assistenza in controversie civili, bancarie e patrimoniali, con analisi dei contratti di garanzia, delle eccezioni opponibili e dei termini processuali.

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Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato Cassazionista · Fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Avvocato dal 1993 e Cassazionista dal 2009, assiste imprenditori, professionisti e privati in materia di tutela patrimoniale, società estere, fiscalità internazionale, diritto internazionale, penale internazionale e recupero di somme sottratte tramite truffe online.

Tutela patrimoniale Società estere Residenza fiscale News giuridico-finanziarie Recupero truffe online
Pubblicato: 17/11/2024 Aggiornato: 10/08/2026
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