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Art. 1957 c.c. · Termine semestrale · Decadenza
Decadenza della fideiussione: termine di sei mesi e art. 1957 c.c.
Guida alla decorrenza del termine, alle iniziative richieste al creditore, alle clausole di deroga, alle garanzie a prima richiesta e alle difese processuali del fideiussore.
Quadro generale
La regola dell’art. 1957 c.c.
L’art. 1957 c.c. evita che il fideiussore resti indefinitamente esposto dopo la scadenza del debito principale senza che il creditore si attivi tempestivamente.
Nella disciplina ordinaria, il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale soltanto quando il creditore, entro sei mesi, propone le proprie istanze contro il debitore e le prosegue con diligenza.
Se il garante ha espressamente limitato la fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale, la legge riduce a due mesi il periodo entro il quale l’iniziativa deve essere proposta.
Qualificazione giuridica
Decadenza, prescrizione ed estinzione della garanzia
Il termine dell’art. 1957 c.c. non coincide con il termine ordinario di prescrizione del credito. La norma disciplina una decadenza collegata all’inerzia del creditore e alla permanenza dell’obbligazione fideiussoria dopo la scadenza del debito principale.
Quando ne ricorrono i presupposti, il creditore perde la possibilità di pretendere l’adempimento dal fideiussore. Il credito nei confronti del debitore principale può invece continuare a esistere secondo le regole applicabili al rapporto garantito.
Art. 1957 c.c.
Riguarda il mantenimento della garanzia dopo la scadenza del debito principale.
Durata del credito
Riguarda l’estinzione del diritto per mancato esercizio nel diverso termine previsto dalla legge.
Eccezione tempestiva
La decadenza deve essere dedotta dal fideiussore nel momento processuale utile.
La verifica dell’art. 1957 c.c. richiede sempre una cronologia documentata: scadenza, richieste, atti giudiziari, eventuali dilazioni e prosecuzione delle iniziative.
Decorrenza
Da quando decorre il termine di sei mesi
Il termine decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale, cioè dal momento in cui il creditore può esigerne l’adempimento. Non decorre necessariamente dalla data della fideiussione, dalla prima difficoltà economica del debitore o dalla successiva formazione di un titolo giudiziale.
L’individuazione del dies a quo dipende dalla natura del rapporto garantito:
| Rapporto garantito | Momento da verificare | Documenti utili |
|---|---|---|
| Finanziamento rateale | Scadenza della rata o decadenza dal beneficio del termine, secondo contratto e contestazione. | Contratto, piano di ammortamento, comunicazione ex art. 1186 c.c., estratti. |
| Apertura di credito | Chiusura del rapporto, revoca dell’affidamento o momento di esigibilità del saldo. | Contratto, estratti conto, revoca, chiusura del conto e richiesta di rientro. |
| Compenso professionale | Esaurimento dell’affare o cessazione dell’incarico, secondo la fattispecie. | Mandato, provvedimento conclusivo, fatture, corrispondenza e attività successive. |
| Locazione | Scadenza delle singole obbligazioni o cessazione del rapporto, secondo l’oggetto della garanzia. | Contratto, disdetta, risoluzione, canoni insoluti e richieste di pagamento. |
Attività del creditore
Quali iniziative conservano la fideiussione
Nella fideiussione accessoria ordinaria, l’espressione “istanze contro il debitore” è tradizionalmente riferita ad attività giudiziali dirette ad accertare o soddisfare il credito. Non basta, di regola, un sollecito privo di effetti processuali.
Atti giudiziali
- ricorso per decreto ingiuntivo;
- atto di citazione per il pagamento;
- domanda di ammissione al passivo;
- azione esecutiva effettivamente intrapresa;
- altra iniziativa processuale idonea alla tutela del credito.
Atti meramente stragiudiziali
- semplice sollecito di pagamento;
- nota pro forma;
- diffida non seguita dall’azione richiesta;
- precetto non seguito da esecuzione, nel caso esaminato da Cass. n. 25197/2023.
L’iniziativa non deve soltanto essere proposta nel termine: deve anche essere proseguita con diligenza. L’abbandono, l’estinzione o la mancata coltivazione del procedimento possono incidere sulla conservazione della garanzia.
Caso giurisprudenziale
Cassazione n. 25197/2023: dies a quo e atti insufficienti
La vicenda riguardava il credito professionale di un avvocato nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, garantito da fideiussori. La prestazione professionale si era conclusa con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo relativo all’affare affidato.
La Corte ha individuato in quel momento la decorrenza del termine semestrale. Nel periodo utile il creditore non aveva indirizzato al debitore principale atti di natura giudiziale, essendosi limitato a una nota pro forma e a un precetto non seguito dall’esecuzione.
Esaurimento dell’affare
Per il credito professionale considerato, coincideva con la pubblicazione del provvedimento definitivo.
Nota e precetto
La nota pro forma e il precetto non seguito dall’esecuzione non hanno conservato la garanzia nel caso concreto.
Liberazione del garante
La Cassazione ha confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta dai fideiussori.
Accordi successivi
Dilazioni, proroghe e accordi tra creditore e debitore
Un accordo con cui creditore e debitore differiscono il pagamento non modifica automaticamente il termine opponibile al fideiussore. Occorre verificare se il garante abbia aderito alla proroga, se il contratto consenta la modifica e se la nuova scadenza sia effettivamente vincolante anche nei suoi confronti.
In assenza di consenso o di una clausola valida, il creditore non può presumere che ogni dilazione concessa al debitore sposti anche il dies a quo della decadenza fideiussoria. La ricostruzione deve però essere condotta sul singolo rapporto, distinguendo fra mera tolleranza, accordo modificativo, novazione e piano di rientro.
| Situazione | Verifica necessaria | Rischio |
|---|---|---|
| Semplice tolleranza | Accertare se il creditore abbia soltanto atteso senza modificare il termine. | Il termine può continuare a decorrere dalla scadenza originaria. |
| Piano di rientro | Verificare parti, contenuto, riconoscimento del debito e adesione del garante. | La nuova scadenza potrebbe non essere opponibile al fideiussore estraneo. |
| Proroga accettata dal garante | Esaminare la manifestazione di volontà e l’estensione della garanzia. | Il dies a quo può essere influenzato dalla nuova pattuizione. |
| Novazione | Accertare se vi sia una nuova obbligazione e se la garanzia sopravviva. | La fideiussione originaria può estinguersi salvo espressa conservazione. |
Garanzie autonome
Clausola a prima richiesta e iniziativa stragiudiziale
La presenza di una clausola “a prima richiesta” non elimina automaticamente il termine semestrale dell’art. 1957 c.c., ma può incidere sul tipo di attività necessaria per evitare la decadenza.
Con ordinanza n. 5179/2025, la Corte di cassazione ha affermato, in tema di contratto autonomo di garanzia, che la nullità parziale della clausola ABI di deroga determina la riespansione dell’art. 1957 c.c.; il termine di sei mesi rimane, ma la clausola a prima richiesta può rendere sufficiente un’iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante, senza imporre l’azione giudiziale contro il debitore entro quel termine.
La distinzione fra fideiussione accessoria e garanzia autonoma incide quindi direttamente sulla valutazione della richiesta inviata dalla banca e sulla tempestività dell’eccezione del garante.
Autonomia negoziale
Deroga e rinuncia preventiva all’art. 1957 c.c.
La disciplina dell’art. 1957 c.c. è, in linea generale, disponibile: le parti possono prevederne la deroga o la rinuncia preventiva. Cass. n. 3989/2025 ha ribadito che tale rinuncia è astrattamente valida e non costituisce, per ciò solo, una clausola vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Questa affermazione non esaurisce però ogni verifica. Devono essere distinti:
- la validità generale della deroga;
- l’eventuale riproduzione della clausola ABI n. 6;
- la natura specifica o omnibus della fideiussione;
- la data della stipulazione;
- la qualifica di consumatore del garante;
- la trasparenza e comprensibilità della clausola;
- l’eventuale nullità anticoncorrenziale e i suoi effetti.
Clausole ABI e riespansione della norma
Quando la clausola di deroga riproduce lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia ed è dichiarata nulla, può tornare applicabile la disciplina suppletiva dell’art. 1957 c.c. Resta necessario verificare quali iniziative siano sufficienti nel contratto concreto e quale effetto produca un’eventuale clausola a semplice richiesta.
Difesa processuale
Come e quando eccepire la decadenza
La decadenza ex art. 1957 c.c. non è una mera difesa rilevabile senza limiti. Cass. n. 8023/2024 l’ha qualificata come eccezione propria, che deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado.
Il fideiussore deve quindi indicare con precisione:
- la fonte della garanzia e il rapporto principale;
- la data di scadenza dell’obbligazione;
- la decorrenza e la scadenza del termine;
- le iniziative compiute o non compiute dal creditore;
- l’eventuale nullità o inefficacia delle clausole di deroga;
- la conseguente liberazione dalla garanzia.
Verifica operativa
Checklist per fideiussore e creditore
Documenti e domande essenziali
- Acquisire il testo integrale della garanzia.
- Individuare la scadenza del debito.
- Verificare clausole di deroga e prima richiesta.
- Ricostruire richieste, giudizi ed esecuzioni.
- Controllare accordi di rientro e proroghe.
- Eccepire tempestivamente la decadenza.
Conservazione della garanzia
- Determinare il dies a quo senza ritardi.
- Qualificare correttamente la garanzia.
- Avviare l’iniziativa idonea entro il termine.
- Proseguire diligentemente il procedimento.
- Documentare richieste e notificazioni.
- Verificare la validità delle deroghe contrattuali.
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FAQ
Domande frequenti sulla decadenza della fideiussione
Il creditore deve sempre agire entro sei mesi?
La regola ordinaria prevede sei mesi dalla scadenza del debito principale. Devono però essere verificate una valida deroga, la natura della garanzia e l’eventuale limitazione della fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.
Quando il termine è ridotto a due mesi?
Quando il fideiussore ha espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale, l’art. 1957 c.c. prevede che l’istanza sia proposta entro due mesi.
Una diffida è sufficiente?
Nella fideiussione ordinaria, una semplice diffida non sostituisce normalmente l’iniziativa giudiziale richiesta. Nelle garanzie autonome o a prima richiesta la valutazione può essere diversa e dipende dal contratto.
Il precetto evita sempre la decadenza?
No. Cass. n. 25197/2023 ha ritenuto insufficiente, nel caso esaminato, un precetto non seguito dall’esecuzione. Occorre verificare la concreta iniziativa e la natura della garanzia.
Un piano di rientro sposta automaticamente il termine?
No. Devono essere esaminati il contenuto dell’accordo, l’eventuale consenso del fideiussore e l’effettiva modifica dell’obbligazione garantita.
La rinuncia all’art. 1957 c.c. è sempre nulla?
No. La rinuncia è in generale ammissibile, ma devono essere verificati il contesto ABI, la qualifica di consumatore, la trasparenza e la validità della clausola nel caso concreto.
Il giudice può rilevare da solo la decadenza?
L’eccezione ha natura propria e deve essere tempestivamente sollevata dal fideiussore nel giudizio di primo grado.
Quali documenti servono per una prima valutazione?
Servono almeno fideiussione integrale, contratto principale, estratti, richieste della banca, accordi di rientro, data di scadenza e atti giudiziari o esecutivi ricevuti.
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Assistenza sulla decadenza della fideiussione
Lo Studio ricostruisce la scadenza del debito, esamina le clausole della garanzia, verifica le iniziative del creditore e valuta l’eccezione da proporre nel procedimento in corso.
- analisi del contratto di fideiussione e del rapporto garantito;
- calcolo del termine di sei o due mesi;
- verifica di diffide, decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti;
- valutazione delle clausole ABI e della deroga all’art. 1957 c.c.;
- opposizione e strategia giudiziale o stragiudiziale.
Riferimenti
Fonti normative e istituzionali
- Codice civile, art. 1957 – Normattiva.
- Corte di Cassazione, Rassegna civile agosto 2023 – ordinanza n. 25197/2023.
- Corte di Cassazione, Rassegna civile marzo 2024 – ordinanza n. 8023/2024.
- Corte di Cassazione, Rassegna civile febbraio 2025 – ordinanze nn. 3989 e 5179/2025.
- Banca d’Italia, provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 sulle fideiussioni omnibus.
- Corte di Cassazione, rinvio pregiudiziale R.G. n. 15611/2025.
Valutazione riservata
Verifica se la banca è decaduta dalla fideiussione
Invia il contratto, la cronologia delle richieste e gli atti ricevuti per una valutazione della decorrenza del termine e delle difese concretamente praticabili.


