• Sito dello studio legale Bertaggia
venerdì, Febbraio 26, 2021
Studio avvocato Bertaggia Blog

News giuridiche, fiscali, finanziarie, con riguardo al panorama internazionale.

  • News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Fallimentare
  • Foreign Citizenship and Passport
No Result
View All Result
  • News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Fallimentare
  • Foreign Citizenship and Passport
No Result
View All Result
Studio avvocato Bertaggia Blog
No Result
View All Result
Home Penale

Esterovestizione falsa residenza fiscale

di Avv. Daniele Bertaggia
Agosto 14, 2020
in Penale
0
Esterovestizione falsa residenza fiscale

Esterovestizione falsa residenza fiscale.

0
SHARES
86
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

ESTEROVESTIZIONE  FALSA RESIDENZA FISCALE

INFO LINE ESTEROVESTIZIONE FALSA RESIDENZA FISCALE: +390532240071

Esterovestizione falsa residenza fiscale. Un connubio più comune di quel che si pensi, specie in ambito di coloro che costituiscono società estere e poi lavorano in Italia. Cerchiamo di capire meglio i rischi connessi a esterovestizione falsa residenza fiscale. Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.

ESTEROVESTIZIONE: COME POSSO FARE PER EVITARLA?

Cominciamo col riportare una interessante sentenza della suprema corte, precisamente la Cassazione civile sez. trib. del 07/02/2013, Numero: 2869, in cui si evidenzia in maniera palese il costante orientamento giurisprudenziale, che esige che, in tema di società residente fiscalmente all’estero (quale un LTD, ma anche una DOO, una GMBH, una SA, una LLC, etc), sia necessario verificare se detto trasferimento vi sia effettivamente stato o se, al contrario, si è in presenza soltanto di un artificioso trasferimento che non ha nulla di reale, quale la sede legale presso un centro uffici, la mancanza di reale presenza ed attività lavorativa all’estero, ed altri elementi analoghi (stupidamente molto diffusi da chi crede di fatturare in Inghilterra e lavorare in Italia).

“Ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, nell’ipotesi di esterovestizione, ossia di fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma, invece, occorre verificare se il trasferimento in realtà vi è stato, o no, cioè se l’operazione sia meramente artificiosa, consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica.”

Se desideri evitare l’esterovestizione e vuoi un consulto professionale in materia di costituzione di ltd e di società estere puoi chiamare lo +390532240071 oppure scriverci, clicca qui

Per chiarimenti in materia di esterovestizione, consulta i nostri professionisti. Clicca.

ESTEROVESTIZIONE: COSA E’?

Ricordiamo che per esterovestizione falsa residenza fiscale si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale.

Si tratta di un tipico fenomeno di abuso del diritto, il cui divieto può dirsi ormai pacificamente riconosciuto come principio generale nel diritto tributario Europeo (che oltrepassa i confini delle imposte armonizzate) e va, di conseguenza, riconosciuto, almeno in via tendenziale, come principio generale anche nel diritto dei singoli Stati membri (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 30055 del 2008, secondo la quale il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione).
Con particolare riferimento al fenomeno della
 localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, la sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, ha affermato, in tema di libertà di stabilimento, che la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato.

ESTEROVESTIZIONE E SOCIETÀ ESTERA: ATTENTI ALLE FACILI PROMESSE E ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Tutti coloro che, specialmente in questo periodo storico improntato alla crisi economica, cercano facili scappatoie pretendendo di creare ltd da poche sterline (il “pacchetto” ltd chiavi in mano…di cui la rete abbonda), dovrebbero, prima di effettuare scelte sconsiderate e penalmente rilevanti, valutare bene la loro volontà contattando dei professionisti realmente esperti in diritto societario internazionale, al fine di portare a compimento un reale business e non un disastro.

Difatti l’obiettivo della libertà di stabilimento è quello di permettere a un cittadino di uno Stato membro di creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi le sue attività e di partecipare così, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio. Nulla a che vedere con esterovestizione falsa residenza fiscale. La nozione di stabilimento implica, quindi, l’esercizio effettivo e concreto di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, tramite l’insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro: presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro ospite e l’esercizio quivi di un’attività economica reale. Ne consegue che, perchè sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale.

In definitiva, deve ritenersi che quel che rileva, ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica.

ESTEROVESTIZIONE FALSA RESIDENZA FISCALE: LA GIURISPRUDENZA EUROPEA

I concetti esposti sono stati ribaditi dalla sentenza della Corte di giustizia 28 giugno 2007, C-73/06, Planzer Luxembourg Sarl, la quale, nell’interpretare l’ottava e la tredicesima direttiva in materia di IVA (rispettivamente, 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in tema di rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in tema di rimborso ai soggetti passivi non residenti all’interno della Comunità), premesso che gli interessati, secondo la costante giurisprudenza, non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario, ha affermato che ciò accadrebbe se un soggetto passivo intendesse fruire del sistema di rimborso alle condizioni enunciate dalle citate direttive, quando l’indirizzo dell’impresa non corrisponde ad alcuna realtà economica, cioè nè alla sede dell’attività economica del soggetto, nè ad un centro di attività stabile dal quale quest’ultimo svolge le sue operazioni. 

Questo, a ben pensarci è esattamente quello che accade a tutti coloro che sono convinti di creare una ltd all’estero e lavorare in e dall’Italia, ignorando le conseguenze di ciò che fanno e, soprattutto, ignorando che vi è il modo, legale, di lavorare con ragione sociale estera: basta conoscerlo.

La sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg Sarl, ha affermato che la nozione di sede dell’attività economica, ai sensi dell’art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE (in materia di rimborsi IVA a soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità), indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima (punto 60). La determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società.
Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie (punto 61). 
Di conseguenza un insediamento fittizio, come quello caratterizzante una società “casella postale” o “schermo“, non può essere definito sede di un’attività economica ai sensi dell’art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva (punto 62).

Se desideri evitare l’esterovestizione falsa residenza fiscale, e vuoi un consulto professionale in materia di costituzione di ltd e di società estere puoi chiamare lo +390532240071

Per chiarimenti in materia di esterovestizione, consulta i nostri professionisti. Clicca.

 

 Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo ESTEROVESTIZIONE FALSA RESIDENZA FISCALE, in www.avvocatobertaggia.com/blog

 

 

Post Views: 224
Tags: abuso dirittoavvocato bertaggiaCassazione civile sez trib 07/02/2013 Numero 2869CONVENIENZA FISCALEcostituzione società estereestero vestizioneesterovestizione falsa residenza fiscaleesterovestizione ltdfalsa residenzafalsa residenza fiscaleltd fittizialtd pacchettopacchetto ltdresidenza fiscalesede legale finta
Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Prossimo Post
LTD lavorare Italia legalmente

LTD lavorare Italia legalmente

Cerca nel blog

No Result
View All Result

Articoli più popolari

  • polizza vita impignorabile

    Polizza vita impignorabile? No, sequestrabile!

    0 condivisioni
    Share 0 Tweet 0
  • Società estera per lavorare in Italia

    0 condivisioni
    Share 0 Tweet 0
  • Conto estero perchè aprirlo

    1 condivisioni
    Share 0 Tweet 0
  • Trading online truffe e abusivismo finanziario

    0 condivisioni
    Share 0 Tweet 0
  • Società di persone pignoramento quote

    0 condivisioni
    Share 0 Tweet 0

Contattaci al
+390532240071
oppure scrivici qui:

    Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate Nell'informativa

    Categorie

    • Civile
    • Fallimentare
    • Foreign Citizenship and Passport
    • News giuridico-finanziarie
    • Penale
    • Recupero Crediti
    • Societario Internazionale
    • Uncategorized
    Privacy e cookie-policy

    Chi Siamo

    Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, nasce come struttura nel 1993, in Italia, a Ferrara.
    Da sempre lavoriamo in Italia ed all’estero, al fine di offrire ai clienti la miglior tutela giuridica in ogni ambito.

    Copyright ©2020 Avv. Daniele Bertaggia

    No Result
    View All Result
    • News
    • Societario Internazionale
    • Penale
    • Civile
    • Recupero Crediti
    • Fallimentare
    • Foreign Citizenship and Passport

    Copyright ©2020 Avv. Daniele Bertaggia

    Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Accetto Rifiuto maggiori informazioni
    Privacy & Cookies Policy

    Privacy Overview

    This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
    Necessario
    Sempre attivato

    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

    Non necessario

    Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

    Hai bisogno di aiuto? Scrivici su Whatsapp
    Chatta con un nostro esperto
    Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci
    Reception
    Studio Bertaggia servizi per l'estero