LEGITTIMA DIFESA, AGGRESSIONE, DIFESA NON AMMESSA
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In tema di legittima difesa, anche in caso di aggressione, la difesa non è, nel concreto, praticamente mai ammessa; sostanzialmente questo è quello che la giurisprudenza costante afferma.
Articolo a cura dello Studio Legale Bertaggia di Ferrara.
Interessante sentenza dell’Ufficio delle indagini Preliminari di Torino in questa materia in cui si evidenzia come il ritrarsi dalla lite sia un comportamento sempre preferibile, secondo la giurisprudenza, che non quello di reagire all’aggressione: in definitiva la legittima difesa si conferma sempre, secondo la giurisprudenza dominante, come un comportamento non gradito, quand’anche disdicevole, preferendo sempre, la legge, colui che fugge rispetto a colui che si difende.
LEGITTIMA DIFESA: LA GIURISPRUDENZA DOMINANTE
Nel concreto, secondo la Suprema Corte, se si è aggrediti, pur nel momento concitato dell’aggressione, bisogna sempre scegliere la fuga od un altro tipo di commodus discessus.
Bisogna comunque sempre fare particolare attenzione, nel caso di legittima difesa, ad esercitare una reazione che sia effettivamente proporzionata all’offesa ricevuta, il che sta a significare, essendo impossibile, nel mentre si è aggrediti, discernere con freddezza cosa fare e cosa non fare che l’unica via da scegliere è quella della fuga, o rassegnarsi ad essere processati anche se eticamente si è nel giusto, è noto che etica e diritto non coincidono, ormai da secoli.
Purtroppo la legittima difesa non è quasi mai tollerata nell’ordinamento giuridico italiano: finché la legge resterà questa (e le sue conseguenti interpretazioni) un atteggiamento prudenziale è quello di prenderne atto. leggi anche quello che abbiamo scritto in un ulteriore articolo del Blog Avvocato Bertaggia.
Si citeranno, fra le tante sentenze esistenti in materia: Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 11/05/2010, n. 26172
“L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati“.
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 12/12/2019, n. 19065
“L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati.(Fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della legge 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l’eccesso colposo per l’insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell’azione asseritamente difensiva). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 27/09/2018)“
Cass. pen., Sez. V, 14/11/2008, n. 2505
“L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati. (Annulla con rinvio, App. Milano, 6 Giugno 2007)”
Ufficio Indagini preliminari Torino 16/02/2012 n. 281
“In tema di scriminanti, perché possa ravvisarsi la fattispecie della legittima difesa di cui all’art, 52.c.p. deve sussistere la proporzione tra l’offesa e la difesa, nell’effettiva necessità di difendersi attraverso lo specifico e molto violento comportamento tenuto, concretizzandosi, diversamente, la fattispecie delle lesioni volontarie aggravate a carico dell’imputato che, aggredito a mani nude con un unico colpo ed in un contesto in cui poteva agevolmente sottrarsi alla prosecuzione dello scontro o comunque reagire cercando di immobilizzare l’avversario, colpiva violentemente quest’ultimo con uno strumento atto ad offendere.”
LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE
Tale ragionamento non muta minimamente anche in ambito di legittima difesa c.d. “domiciliare“: con sentenza n. 40414/2019, la Suprema Corte torna a pronunciarsi, in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 36/2019, sull’applicazione della legittima difesa “domiciliare”. In seguito alla modifica dell’art. 52 c.p. in forza della quale “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”, la Corte, nell’interpretazione della norma al caso concreto, razionalizza e modera l’assiomatica previsione legislativa ancorandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ha infatti sostenuto che “La legittima difesa domiciliare presunta richiede che l’intrusione nell’altrui domicilio avvenga con violenza o minaccia affinché l’azione lesiva posta in essere da chi reagisce risulti presuntivamente scriminata. Detta presunzione, tuttavia, non è da ritenersi assoluta ma relativa”. Conformi ed ha citato, a sostegno, le seguenti pronunce: Cass. pen. sez. V 30.3.2017, n. 44011; Cass. pen. sez. V n. 35709 del 2.7.2014 rv. 260316; Cass. pen. sez. IV n. 691 del 14.11.2013 dep. 10.1.2014, rv. 257884; Cass. pen. sez. I n. 12466 del 21.2.2007 rv. 236217-01.
Nulla è cambiato quindi, anche se, forse, l’intenzione del Legislatore non era quella.
LEGITTIMA DIFESA: COME COMPORTARSI SE SI E’ AGGREDITI
In definitiva quindi vale, a nostro parere, questo ragionamento, in caso di aggressione, in linea di principio e secondo il diritto naturale sarebbe lecito e giusto difendersi: nel mondo del diritto italiano tale comportamento defensionale viene aspramente criticato ed osteggiato talchè, o si è disposti a sopportare le pesanti conseguenze di un lungo e estenuante procedimento penale o è meglio soprassedere e cercare per quanto possibile una via di fuga e non reagire. Questo anche perchè le possibilità di essere assolti in un certo tipo di processo sono praticamente nulle, a parte pochi e rari macroscopici casi.
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Articolo aggiornato al 31 Dicembre 2019