MULTINAZIONALI FISCO, ELUSIONE O REGOLARITÀ?
Le multinazionali pagano le tasse come le altre società? Fanno elusione fiscale internazionale o assumono un comportamento fiscale corretto?: se ne parla molto, molti (male informati) credono che le multinazionali abusino del diritto o frodino la legge, altri che paghino i migliori studi professionali internazionali per ottimizzare la loro fiscalità restando però nella correttezza legale. Spesso le Autorità fiscali vedono l’elusione dove non esiste ed occorrono anni di contenziosi tributari per dimostrarne l’inesistenza. Ma come si comportano fiscalmente le multinazionali? Cerchiamo di capirlo con questo articolo.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
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MULTINAZIONALI FISCO: OTTIMIZZAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE
La fenomenologia dell’ottimizzazione fiscale internazionale si sviluppa tramite molteplici variazioni che insistono sempre su un analogo modus operandi, che ha due specifici modi di esecuzione: una statica, consistente nella creazione di società controllate estere in stati a bassa fiscalità; un’altra, dinamica, consistente nella manipolazione dei prezzi di trasferimento nelle transazioni fra la società estera e quella nazionale. Da questo punto di vista si evidenzia la particolare importanza assunta dai beni immateriali ed intangibili, in particolar modo della proprietà intellettuale, nelle modalità operative volte all‘ottimizzazione fiscale.
La localizzazione, infatti, dei beni immateriali ovunque nel mondo, consente di spostare i profitti nelle giurisdizioni fiscali più vantaggiose, con i relativi effetti della riduzione del carico fiscale globale del gruppo. Queste modalità operative sono tipiche delle società ad elevato contenuto tecnologico che, di per sé, trattano un prodotto immateriale. Purtuttavia non è limitato solo a queste ultime. Numerosi sono i casi in cui alcune società — prive di brevetti di concreta valorizzazione— hanno trasformato semplici strategie standardizzate di business in beni immateriali e proprietà intellettuali. Vi è da rimarcare come le strategie di pianificazione fiscale dei gruppi multinazionali vengono svolte tramite un’accurata analisi delle differenze normative e di regime tra ordinamenti diversi, usufruendo di tutte le opportunità estere connesse al principio della società separata o controllata o stabilmente sita, come emanazione della casa madre o della holding.
DIRITTO FISCALE INTERNAZIONALE
Si può affermare come il diritto fiscale internazionale si basa sul principio per cui vige il principio per cui l’unità economica della società multinazionale viene disarticolata e dissolta in una molteplicità di entità giuridiche autonome che, unitariamente, costituiscono una holding; entità societarie assoggettate alla tassazione dei singoli Stati, unitamente al coordinamento internazionale. Le società del gruppo devono quindi agire, nei loro reciproci rapporti, come parti assolutamente non interdipendenti: in tale modo si riesce a creare una duplicità operativa: i trasferimenti internazionali infra societari sono un unicum, se rapportati alla casa madre, ma per la fiscalità delle singole nazioni ove hanno sede divengono, necessariamente, operazioni internazionali tra soggetti giuridici internazionali separati. Sulla base di questi comportamenti si è sviluppata nel mondo una fitta rete di trattati bilaterali, che costituiscono la base strutturale del diritto fiscale internazionale. Per ritornare poi al settore delle proprietà intellettuali, la vera problematica si riscontra nel dare un prezzo adeguato ad un concetto immateriale, inteso come prezzo concreto di mercato: il valore è quasi sempre sindacabile: ultimamente i vari Stati, in cerca di fonte reddituale, tendono a contestarlo sempre: si tratta di un problema rilevante, perché può crescere, così come diminuire (a secondo della volontà dello stato in cui le società hanno sede) sia il valore dei beni immateriali sul valore totale degli asset delle imprese, sia l’incidenza delle transazioni tra parti correlate sul totale delle transazioni internazionali.
LA TASSAZIONE GLOBALE
La tassazione globale, così come è attualmente formulata, non tende a cancellare l’unità della società multinazionale in una miriade di società collegate, ma, al contrario, tratta la multinazionale come un unico soggetto giuridico, imponendole di presentare un bilancio consolidato su base mondiale in ogni Stato in cui concretamente opera, per poi distribuire il reddito totalmente ottenuto fra i diversi Stati secondo un criterio che contempera l’effettiva presenza economica dell’impresa estera in ciascun territorio in cui opera. Tale modo di porsi è indice della realtà economica delle multinazionali, che, in realtà, frequentemente consistono in centri economici basati su una specifica tecnologia con caratteristiche peculiari ed uniche nel loro specifico settore. Tali approcci fiscali sono regolamentati, in maniera particolare, dall’OCSE, e vengono diretti, peculiarmente, all’affinamento dei metodi applicabili nell’ambito del concetto dell’approccio separato per ogni singola autorità statuale e fiscale, per rafforzarne l’efficacia nel rispetto della sovranità nazionale.
MULTINAZIONALI E STRATEGIA FISCALE: GLI ESEMPI
Negli anni 80 e 90 del secolo scorso, periodo lontanissimo da quello attuale, in cui viviamo la fine del mondo offshore, era particolarmente in uso un sistema di gestione della fiscalità, denominato, “Double Irish with Dutch Sandwich”: in cosa consisteva (ed in parte in cosa consiste)? Questo strumento finanziario, utilizzato da molte società abili nella pianificazione fiscale innovativa, ad esito delle recenti riforme del sistema irlandese, è molto diminuito nella sua applicazione concreta, ma resta tuttora mediamente usato dalle società multinazionali, magari non in Irlanda, ma in altre giurisdizioni. Il modello è quello.
Funziona così: una società-madre XXX Inc. — con sede in uno stato a fiscalità tradizionale, costituisce una sua propria principale holding offshore, in Irlanda, nazione a fiscalità moderata, membro EU ed in white list. Quest’ultima controlla indirettamente, per il tramite di un’altra società irlandese di secondo livello, che la possiede, un’ulteriore società irlandese di terzo livello, che, a sua volta, è proprietaria della seconda ltd nonché dei diritti di proprietà intellettuale del gruppo.
Per il tramite di queste ltd controllate, di secondo e terzo livello, la società madre sposta in Irlanda i diritti di sfruttamento economico della proprietà intellettuale sviluppata nello stato a fiscalità tradizionale, dove è sita la sede ufficiale della compagnia. L’effettiva proprietà, intesa in senso strettamente giuridico, di questi beni intangibili di rilevante valore economico, resta in capo alla società madre, il tutto perchè nel primo stato vi è una maggiore tutela degli asset intangibili, ottenendo però che la tassazione delle royalties avvenga in Irlanda, dove l’aliquota impositiva è, in media, del 12,5%, contro il 35% dello stato a fiscalità tradizionale, e non parliamo dell’Italia, dove la tassazione reale, ivi compresa l’IRAP e la contribuzione previdenziale (non considerata tassazione ma previdenza, in realtà tassa attesa la pressoché completa assenza di controprestazioni) nonché le imposte comunali, la avvicinano al 70%. Per continuare in tale disamina, e nel modello di ottimizzazione fiscale, ricordiamo che le società controllate irlandesi sono, in parte, possedute da un’ulteriore società controllata dalla casa madre, con sede legale nelle Antille Olandesi.
Ovviamente tale fatto consente la veicolazione di redditi nei confronti di uno stato offshore per il tramite di una società controllata olandese. A questo punto possiamo affermare come le citate ltd irlandesi non hanno una reale residenza fiscale, non sono legate a nessuno stato in particolare: in realtà le stesse sono state create dalla società madre che le ha situate in nessun luogo reale, utilizzando le normative internazionali che consentono questi passaggi. Per meglio capire questo nostro ragionamento si deve considerare che, per la legge dello stato definito “a fiscalità ordinaria” la residenza fiscale è determinata in base al luogo fisico in cui la società è incorporata, mentre per la legge irlandese vengono reputate residenti solo le società gestite e controllate in Irlanda. Le società subordinate, controllate da una società-madre, prive di dipendenti e di qualsiasi reale presenza fisica in Irlanda, e totalmente gestite però dagli amministratori della società madre, non vengono quindi reputate residenti ai sensi della legge irlandese: a questo punto, si badi bene, dette società controllate non posseggono però i requisiti per essere considerate residenti ai sensi dell’ordinamento fiscale della società madre, perché sono incorporate in Irlanda, dette società sono a loro volta controllate da altre società residenti nei Paesi Bassi Caraibici (isole BES-bijzondere gemeente) e qui si fermano i flussi fiscali.
Facciamo un esempio: XXX LTD con sede in un paese a fiscalità ordinaria cede ad una società controllata al 100% delle BES ma con sede in Irlanda, XXX Holdings, i diritti sui suoi beni immateriali per un’area che comprende l’Europa e l’Asia. XXX Holdings ha una doppia residenza: per la legge del paese della casa madre è residente nel luogo fisico dell’incorporazione, cioè in Irlanda; per la legge irlandese invece risiede nel luogo in cui vi è l’effettiva amministrazione, cioè, ad esempio, a Sint Eustatius. XXX Holdings difatti è considerata non residente secondo la legislazione irlandese poiché controlla, in misura superiore al 50%, una società irlandese che opera attivamente in Irlanda (XXX Holdings Ltd.) ed è controllata da una società residente in un Paese che ha firmato un trattato, con l’Irlanda, contro le doppie imposizioni. XXX Holdings Ltd, quindi, concede in licenza i diritti sui suoi brevetti acquisiti dalla società-madre XXX Ltd, ad una controllata delle BES che, a sua volta effettua un ulteriore accordo di licenza con una controllata di terzo livello, XXX Ireland Limited. Quest’ultima commercializza i brevetti di XXX Ltd in tutta l’area indicata, effettuando i relativi incassi. Alla fine quindi i redditi che affluiscono a XXX Ireland Limited sono soggetti alla corporate income tax irlandese del 12,5%, ma si deve considerare che la base imponibile viene limata dalla deduzione delle royalties che la società corrisponde a XXX Ltd per l’utilizzo del diritto di sfruttamento dei beni immateriali, XXX Ltd, a sua volta, paga royalties di importi quasi simili a XXX Holdings, che, per la legge irlandese è residente nelle BES, dove non esiste imposta sul reddito delle società.
SOCIETA’ OLANDESI E TASSAZIONE SUI DIVIDENDI
In particolare ricordiamo che le società olandesi non devono pagare tasse sui dividendi o sui profitti di capitale ottenuti all’estero da società controllate, inoltre poi l’Olanda ha firmato una straordinaria quantità di patti fiscali con altre nazioni (circa un centinaio) per ridurre le ritenute alla fonte su dividendi, interessi e royalties incassati dall’estero. In particolare il patto firmato tra l’Olanda e l’Irlanda fissa l’aliquota a zero in tutti e tre i casi. In definitiva l’interposizione delle società di diritto olandese ottengono lo scopo di fare risparmiare imposte, alle multinazionali, in modo legale. Se il pagamento della royalty fosse fatto direttamente fra la casa madre e la holding, lo stesso sarebbe assoggettato a ritenuta alla fonte in Irlanda: l’Olanda non applica, invece, nessuna imposta sulle royalties in uscita ed effettuano soltanto un piccolo prelievo sulla differenza tra la royalty che la casa madre riceve e quella che paga a XXX Holdings. In questo modo si ottiene lo sradicamento della fonte del reddito da un determinato stato, essendo, quello di un’attività multinazionale così gestita, sviluppato in luoghi diversi da quello di residenza della casa-madre ed anche da quello ove vi sono stabilimenti operativi.
A questo risultato è possibile arrivare se si è consci e consapevoli dell’importanza dei beni immateriali in ambito fiscale, beni che esigono il pagamento di royalties. Crediamo sia bene ricordare, visto che siamo in tema di diritto societario internazionale, che in ambito fiscale vi sono, in dottrina diversi punti di vista, spesso basati su una presunta moralità del sistema fiscale (che invece è un sistema che dovrebbe servire a rendere operativo uno stato-ma spesso serve solo ad arricchire i pochi a danno dei molti). A questo riguardo le parole del Giudice statunitense Learned Hand, sono esemplari: “Over and over again the courts have said that there is nothing sinister in so arranging one’s affairs as to keep taxes as low as possible. Everybody does so, rich or poor, and do all right, for nobody owes any public duty to pay more tax than law demands: taxes are enforced extractions, not voluntary contributions. To demand more in the name of morals is mere cant.” Non a caso il Regno Unito sta diventando la giurisdizione di elezione delle multinazionali che operano in Europa, utilizzando la competitività fiscale.
FISCALITÀ INTERNAZIONALE: LE CONCLUSIONI
In definitiva le multinazionali eludono la fiscalità del loro stato di residenza o trasportano reddito in giro per il mondo? Sottraggono risorse o le distribuiscono a coloro che sono inseriti nella catena del valore? Difficile fornire una risposta univoca, certo è che nel II millennio, con internet che delocalizza e smaterializza ogni concetto produttivo, (quando scarico un file dove avviene l’acquisto? nel luogo dove ha sede il server? nel luogo dove lo scarico? in quello ove è avvenuta la transazione? o in quello del pagamento?) e con il prevalere dei beni immateriali come valore aggiunto delle multinazionali la fiscalità territoriale del secolo scorso diviene difficilmente applicabile.
Noi crediamo che l’imprenditore accorto, che pensi al vantaggio economico non solo suo, ma anche della sua azienda (e dei suoi dipendenti), dovrà comprendere che la smaterializzazione produttiva, la delocalizzazione decisionale, e la multiterritorialità delle aziende saranno concetti di basilare importanza per il futuro prossimo. Diversamente non si compete, e se non si compete si è estromessi dal mercato, quello reale, sano, non quello italico delle conoscenze e delle amicizie.
Vedremo cosa riserverà il futuro.
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Articolo aggiornato al 05 Marzo 2021