PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE NO AL LIMITE DEL QUINTO
Gentili lettori vi segnaliamo un’importante sentenza della Cassazione che determina il principio secondo il quale non vi è nessun limite nell’ambito del pignoramento di un conto corrente di un debitore.
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Articolo a cura dello Studio Legale Bertaggia di Ferrara.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 ottobre 2012, n. 17178
La Massima: “Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro è legittimo il pignoramento effettuato dal datore a garanzia del proprio credito risarcitorio sul conto corrente bancario dell’ex dipendente non dovendosi ritenere operante il limite del quinto dello stipendio, laddove, dopo l’accredito delle somme, si determina confusione con il patrimonio del debitore, essendo il denaro bene fungibile per eccellenza.”
Va, infatti, ritenuto che qualora le somme dovute per crediti di lavoro siano già affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore esecutato non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall’art. 545 cod. proc. civ.. E, d’altra parte, detta ultima norma quando prevede la possibilità di procedere al pignoramento dei crediti soltanto nel limite del “quinto” del loro ammontare si riferisce ai crediti di lavoro. Orbene, per individuare la natura di un credito (ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro) occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio. Ond’è che, laddove il creditore procedente notifichi un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v’è dubbio che le “somme” da questi dovute a titolo di retribuzione rappresentino un credito di lavoro. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento (id est a sequestro) somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità di stipendio, il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle “somme” sono state versate su quel conto: il denaro è bene fungibile per eccellenza. Ciò, del resto, trova conferma nei precedenti di questa Corte, secondo cui, una volta soddisfatta, spontaneamente o per via coattiva, l’obbligazione derivante per legge a carico della p.a. in conseguenza dell’opera di lavoro prestata dal dipendente, nessuna preclusione o limitazione sussiste, in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità di tali somme, ormai definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell’art. 1834 cod. civ. (cfr. Cass. n. 3518 del 12 giugno 1985).
Qualora venga sottoposto a pignoramento il conto bancario del debitore, non trova applicazione la limitazione di un quinto, anche se sul predetto conto venga accreditato lo stipendio ed anche se il creditore procedente sia lo stesso datore di lavoro (nel caso di specie l’istituto di credito). Infatti, nel momento stesso in cui la retribuzione viene accreditata, la stessa entra completamente e definitivamente nel patrimonio dell’esecutato e diviene irrilevante la causale da cui trae origine, considerato che il denaro è bene fungibile per eccellenza. Si potrà quindi procedere senza problemi a pignorare il conto corrente del debitore, se in possesso del titolo, e là ove si scopra con certezza dove siano i conti correnti del debitore stesso.
Si tratta poi sempre di utilizzare istituti investigativi seri e qualificati in grado di scoprire con rapidità e certezza i conti correnti dei debitori.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo- Pignoramento conto corrente: no al limite del quinto- in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 01 Giugno 2022