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Home Business

Residenza fiscale Emirati Arabi

Residenza fiscale negli Emirati e tassazione in Italia: cosa dice la legge e cosa ha stabilito la Cassazione.

di Avv. Daniele Bertaggia
Maggio 10, 2025
in Business, News giuridico finanziarie, Societario Internazionale
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Residenza fiscale Emirati Arabi
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RESIDENZA FISCALE EMIRATI ARABI

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  • RESIDENZA FISCALE EMIRATI ARABI
    • Residenza fiscale Emirati Arabi
      •  Premessa: perché questo tema è cruciale
      • Residenza fiscale negli Emirati Arabi e Convenzione con l’Italia
      • Il caso concreto: richiesta di rimborso e diniego dell’Agenzia delle Entrate
      • La decisione della Commissione Tributaria Regionale
      • Il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Entrate
      • La Cassazione chiarisce: i criteri convenzionali prevalgono
      • Il superamento della presunzione di residenza fiscale in Italia
      • Conclusioni: cosa deve sapere chi si trasferisce fiscalmente negli Emirati
      • 🔎 Hai dubbi sulla tua residenza fiscale?
    • Perché rivolgersi allo Studio Legale Internazionale Bertaggia
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RESIDENZA FISCALE EMIRATI ARABI INFOLINE:+44 7865631327

Residenza fiscale Emirati Arabi

Residenza fiscale Emirati Arabi. Tassazione dei redditi da lavoro dipendente per cittadini italiani residenti negli Emirati Arabi: cosa prevede la Convenzione contro le doppie imposizioni e cosa ha stabilito la Cassazione.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia→.

 Premessa: perché questo tema è cruciale

Nel contesto dell’internazionalizzazione crescente, sempre più cittadini italiani trasferiscono la propria residenza fiscale negli Emirati Arabi Uniti (EAU), attratti da un sistema tributario favorevole. Ma cosa accade quando il Fisco italiano pretende comunque la tassazione sui redditi prodotti all’estero?

Questo articolo analizza un caso pratico chiarito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 35284/2024, fornendo indicazioni utili per i contribuenti e gli operatori del diritto.

Residenza fiscale negli Emirati Arabi e Convenzione con l’Italia

Secondo l’art. 15 della Convenzione contro la doppia imposizione→ tra Italia ed Emirati Arabi Uniti (ratificata con Legge n. 309/1997), i redditi da lavoro dipendente percepiti da un soggetto fiscalmente residente negli EAU per attività svolta in tale Paese sono tassabili esclusivamente negli Emirati.

In altre parole, se il cittadino italiano ha effettivamente acquisito la residenza fiscale negli Emirati e ha prestato la sua attività lavorativa solo in quel territorio, l’Italia rinuncia alla propria potestà impositiva su tali redditi.

Il caso concreto: richiesta di rimborso e diniego dell’Agenzia delle Entrate

Un contribuente italiano, fiscalmente residente a Dubai nel 2011, ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF trattenute dal datore di lavoro italiano sui redditi da lavoro dipendente percepiti in quell’anno.

A supporto della richiesta, ha invocato l’art. 15 della Convenzione Italia-EAU. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha respinto l’istanza in assenza del certificato ufficiale rilasciato dall’Autorità emiratina, previsto dall’art. 28 della medesima Convenzione.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale

La CTR ha accolto il ricorso del contribuente, evidenziando come i redditi percepiti fossero esclusivamente imponibili negli EAU. In particolare, ha stabilito che:

“l’Italia, con questa disposizione convenzionale, ha rinunciato, ab origine, ad esercitare la propria pretesa impositiva sui redditi in questione.”

La CTR ha riconosciuto la residenza fiscale effettiva negli Emirati, comprovata da:

  • iscrizione AIRE;
  • documentazione anagrafica e familiare;
  • permanenza all’estero dell’intero nucleo familiare.

Il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha impugnato la decisione, (ovviamente: i costi sono sostenuti dai contribuenti italiani….) sostenendo che senza il certificato fiscale emiratino richiesto dall’art. 28, par. 2 della Convenzione, non sarebbe stato possibile applicare i benefici convenzionali. La stessa ha citato giurisprudenza conforme (Cass. n. 5927/2021, n. 13159/2019).

La Cassazione chiarisce: i criteri convenzionali prevalgono

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 35284/2024, ha respinto il ricorso dell’Agenzia, stabilendo un principio molto rilevante:

In presenza di residenza fiscale effettiva negli Emirati e soggezione al potere impositivo locale, i redditi da lavoro sono esclusi dalla base imponibile IRPEF italiana, anche se non soggetti a tassazione negli EAU.

In altre parole, non è necessaria una doppia imposizione giuridica affinché la convenzione produca effetti. L’assenza di un’imposta personale sul reddito negli Emirati non esclude l’applicabilità dell’art. 15, né rende inapplicabile la disciplina convenzionale. Questo è un caso nel quale può essere affermato il principio: come lavorare dall’estero e non pagare tasse né in Italia né altrove!

Il superamento della presunzione di residenza fiscale in Italia

La Corte ha riconosciuto come il contribuente abbia fornito prova sufficiente per superare la presunzione di residenza fiscale in Italia (art. 2, co. 2-bis, TUIR), applicabile ai cittadini iscritti all’AIRE e residenti in Stati a fiscalità privilegiata come gli Emirati Arabi.

Ma quanti costi ha dovuto affrontare, per sentirsi dare ragione? Uno dei motivi per i quali chi vuole vivere del suo lavoro deve abbandonare questo stato, che ostacola in tutti i modi imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi.

Conclusioni: cosa deve sapere chi si trasferisce fiscalmente negli Emirati

Questa importante pronuncia conferma che:

  • ✅ La residenza fiscale effettiva negli EAU può legittimamente escludere l’imposizione IRPEF in Italia.
  • ✅ L’assenza di imposte negli Emirati non ostacola l’applicazione della Convenzione.
  • ✅ La prova documentale della residenza reale è fondamentale, anche in mancanza del certificato formale.

Per evitare errori e contenziosi, è essenziale una consulenza preventiva personalizzata→, che valuti la struttura familiare, la documentazione da predisporre, la posizione lavorativa e i rapporti bancari o patrimoniali.

🔎 Hai dubbi sulla tua residenza fiscale?

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia è al tuo fianco per valutare correttamente la tua posizione ed evitare contestazioni di esterovestizione o richieste di tassazione indebite.

Perché rivolgersi allo Studio Legale Internazionale Bertaggia

Affrontare questioni complesse come la residenza fiscale all’estero, l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e i rischi connessi all’esterovestizione richiede competenze giuridiche trasversali, aggiornamento costante e una visione internazionale.

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, con sede a Ferrara e clienti in tutta Europa e nei Paesi extra-UE, vanta un’esperienza ultratrentennale nel campo del diritto tributario internazionale, diritto societario internazionale→ e della pianificazione fiscale legittima.

Affidarsi al nostro Studio significa:

  • 🔍 Ricevere una valutazione personalizzata della propria posizione fiscale
  • ⚖️ Avere tutela legale sia in fase di consulenza preventiva che in contenzioso
  • 🌍 Poter contare su una rete di consulenti, fiduciari e fiscalisti nei principali Paesi a fiscalità agevolata
  • 📚 Evitare errori che potrebbero esporre il contribuente a gravi sanzioni o accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Non lasciarti guidare da soluzioni generiche o da chi promette risparmi facili senza basi giuridiche. Ogni caso è unico e va affrontato con competenza, riservatezza e visione strategica.

Contattaci oggi per un colloquio riservato con i nostri professionisti e scopri come possiamo aiutarti a costruire una struttura fiscale e legale solida, sostenibile e pienamente conforme, e senza rischi di esterovestizione→.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Residenza fiscale Emirati Arabi, in www.avvocatobertaggia.com/blog→

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 10 Maggio 2025

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Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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