• News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Cittadinanza e passaporti esteri
sabato, Agosto 30, 2025
Studio avvocato Bertaggia Blog

News giuridiche, fiscali, finanziarie, con riguardo al panorama internazionale.

  • News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Cittadinanza e passaporti esteri
No Result
View All Result
  • News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Cittadinanza e passaporti esteri
No Result
View All Result
Studio avvocato Bertaggia Blog
No Result
View All Result
Home Civile

Stabile organizzazione occulta

Attività produttiva in Italia, stabile organizzazione: ordinanza n. 21693 dell’8 ottobre 2020, Corte di Cassazione.

di Avv. Daniele Bertaggia
Agosto 18, 2022
in Civile
0
stabile organizzazione occulta
301
SHARES
2.3k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA

Contenuti dell'articolo

Toggle
  • STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA
      • STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA INFO LINE: +393483610420
        • STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: LA CASSAZIONE ORDINANZA 21693 DELL’8 OTTOBRE 2020
        • STABILE ORGANIZZAZIONE: LA NORMA VIGENTE IN ITALIA
        • STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: IL CASO GIUDICATO DALLA CASSAZIONE
        • STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: QUANDO SI CONFIGURA
        • STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: VALUTAZIONI FINALI
      • Related articles
      • Società ristretta base partecipativa
      • Tassazione Cripto Attività

STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA INFO LINE: +393483610420

Stabile organizzazione occulta. Gentili lettori, torneremo su un tema molto diffuso, quello della stabile organizzazione, a cui abbiamo già dedicato uno specifico articolo.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara

STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: LA CASSAZIONE ORDINANZA 21693 DELL’8 OTTOBRE 2020

“In tema di imposte sui redditi, per l’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente, è necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre, dovendo aggiungersi che, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non solo sul piano formale, ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale”.

Con l’ordinanza n. 21693 dell’8 ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare i presupposti che determinino l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione occulta di un soggetto non residente.

STABILE ORGANIZZAZIONE: LA NORMA VIGENTE IN ITALIA

In Italia (conformemente alle indicazioni OCSE), per aversi stabile organizzazione di un’impresa estera occorre avere: una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. Deve quindi esistere nel territorio dello stato una sede fisica e materiale dell’azienda, non occasionale e finalizzata (anche potenzialmente) alla produzione di reddito.

Può esistere anche una stabile organizzazione laddove, nonostante le disposizioni dei commi precedenti, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni. Conformemente al dettato dell’art. 162 TUIR. In questa ipotesi vi è stabile organizzazione poichè vi è un rappresentante che ha il potere di portare a compimento affari per conto dell’impresa estera.

STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: IL CASO GIUDICATO DALLA CASSAZIONE

“Laddove si accerti che una sede fissa di affari svolge contemporaneamente attività preparatorie e ausiliarie e attività che possono configurare l’esistenza di una stabile organizzazione, la sede fissa deve essere considerata quale stabile organizzazione per l’intero; ai fini dell’esclusione della considerazione delle attività svolte, quali meramente preparatorie o ausiliarie, è necessario che le stesse siano rivolte esclusivamente all’impresa, sicché, ove la sede fissa presti servizi contemporaneamente in favore di altre imprese, anche se facenti parte del gruppo in cui si colloca la casa madre, non può dirsi che la sede fissa svolge una funzione meramente preparatoria o ausiliaria della casa madre di appartenenza.”

La vicenda esaminata dagli ermellini trae origine dall’impugnazione di accertamenti fiscali nei confronti di una società estera che operava in Italia per il tramite di una persona fisica: la stessa effettuava abitualmente, per conto dell’impresa estera, una serie di attività, realizzando così, concretamente, una stabile organizzazione.

La Corte di legittimità cassava con rinvio ad altra sezione della Commissione regionale, eccependo che i presupposti per l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto estero e per la sua tassazione in Italia, sono: “una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre, dovendo aggiungersi che, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non solo sul piano formale, ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale”.

In particolare leggiamo, nell’ordinanza, che l’attività deve essere intesa “in senso ampio, fino a ricomprendervi anche lo svolgimento di una prestazione di servizi, o, in generale, qualunque attività di impresa, purché riferibile, appunto, al soggetto che la esercita” e, poiché vanno escluse tutte quelle attività non suscettibili di produrre un reddito autonomo, “possono rientrarvi solo quelle consistenti in un ciclo completo di attività imprenditoriale con un proprio risultato economico autonomo rispetto a quello conseguito dalla “casa madre”.

STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: QUANDO SI CONFIGURA

Tale assunto è di particolare importanza per tutti coloro che insistono a credere che sia sufficiente creare una società estera, per poter fatturare all’estero, ed ivi pagare le imposte, pure restando a lavorare in Italia. Lo abbiamo ripetuto più e più volte. Non è così! Infatti la Suprema Corte afferma che la stabile organizzazione, sussiste per l’unica circostanza che sia stato accertato che siano state compiute attività di impresa dalla stabile organizzazione in Italia, essendo requisito necessario, che venga svolta una qualunque attività di impresa, sia essa comparabile con taluna delle attività già esercitate sia di tipo diverso rispetto alle altre attività, purché riconducibili al soggetto che la esercita.

Continuando a riportare i passi essenziali dell’ordinanza, specifichiamo che: “in realtà, poiché le attività meramente preparatorie o ausiliarie sono quelle che, da un lato, non consentono di attribuire un reddito alla sede fissa d’affari mediante la quale sono esercitate, e, d’altro lato, sono rivolte esclusivamente in favore dell’impresa, ove la suddetta attività si traduce, di fatto, in una funzione di finanziamento ovvero in una prestazione di servizi in favore di altre imprese, anche se facenti parte del gruppo in cui si colloca la casa madre, non può, allora, ragionarsi in termini di ruolo svolto con finalità meramente preparatorie o ausiliarie della casa madre di appartenenza, essendo ipotizzabile il perseguimento di un autonomo risultato economico rispetto a quello conseguito dalla sede centrale mediante lo svolgimento di attività che non sono rivolte esclusivamente in funzione del ciclo produttivo dell’attività di impresa della casa madre”, per concludere affermando che: “Laddove si accerti che una sede fissa d’affari svolga attività preparatorie o accessorie e, nel contempo, attività che configurano l’esistenza di una stabile organizzazione, la sede fissa va considerata, nella sua interezza, quale stabile organizzazione. Inoltre, se dette attività preparatorie o accessorie, anziché in favore della casa-madre, vengono svolte nell’interesse di soggetti terzi – incluse imprese dello stesso gruppo della casa-madre – assumono, di per sé, il connotato di vere e proprie attività d’impresa, capaci di produrre un autonomo risultato economico.“

STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: VALUTAZIONI FINALI

Con linguaggio molto chiaro è possibile affermare il seguente concetto:

Quando l’attività economica svolta da una impresa non residente è nascosta al Fisco italiano perché la sede fissa degli affari, per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività, si trova allocata nel territorio dello Stato, non si è al cospetto, per ciò solo, di una società schermo, bensì di una stabile organizzazione occulta, che si configura quando un’impresa estera, avendo una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua la sua attività mediante una organizzazione di persone e di mezzi, ma senza dichiarare i relativi proventi dalla stessa generati e a essa direttamente imputabili. Qualora la società abbia una sua precisa e riscontrata autonomia giuridica e sia perciò concretamente operativa, ma ricorra l’ipotesi della estero-vestizione, la persona giuridica sarà pienamente assoggettata al regime fiscale italiano.

Per godere dei vantaggi dell’internazionalizzazione e di una fiscalità inferiore visogna realmente, e non fittiziamente, trasferire la reale ed effettiva gestione dell’attività all’estero. Ogni altra considerazione non ha nessuna validità giuridica.

STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA INFO LINE: +393483610420

Per approfondire questo argomento naviga nel nostro canale YouTube

Siamo operativi anche per videoconsulenze, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici

Vuoi internazionalizzare la tua azienda? Vuoi aprire una società estera? Vuoi aprire una stabile organizzazione di una ditta estera in Italia? Chiedici un consulto. Servizio online. Clicca

Related articles

società ristretta base partecipativa

Società ristretta base partecipativa

Giugno 22, 2025
tassazione cripto attività

Tassazione Cripto Attività

Aprile 6, 2025

© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Stabile organizzazione occulta, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 18 Luglio 2022

 

Post Views: 612
Tags: avvocato bertaggiacorte di cassazionecreare una società esteraordinanza n. 21693 dell’8 ottobre 2020sede fissa di affaristabile organizzazione
Share120Tweet75
Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

Related Posts

società ristretta base partecipativa

Società ristretta base partecipativa

di Avv. Daniele Bertaggia
Giugno 22, 2025
0

  Società ristretta base partecipativa: guida 2025 su utili extracontabili e difesa fiscale SOCIETÀ RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA INFOLINE: +393483610420 Società...

tassazione cripto attività

Tassazione Cripto Attività

di Avv. Daniele Bertaggia
Aprile 6, 2025
0

TASSAZIONE CRIPTO ATTIVITÀ TASSAZIONE CRIPTO ATTIVITÀ INFOLINE:+393483610420 📘 Cripto-attività e Fisco: cosa cambia dal 2023? Guida alla nuova disciplina fiscale...

REVOCATORIA IMMOBILIARE IMPRENDITORE RISCHI

Revocatoria Immobiliare Imprenditori Rischi

di Avv. Daniele Bertaggia
Marzo 29, 2025
0

REVOCATORIA IMMOBILIARE IMPRENDITORE RISCHI REVOCATORIA IMMOBILIARE IMPRENDITORE RISCHI INFOLINE:+393483610420 La Revocatoria Immobiliare e i Rischi per l’Imprenditore: Commento alla Sentenza...

Monitoraggio fiscale estero RW

Monitoraggio fiscale estero RW

di Avv. Daniele Bertaggia
Marzo 27, 2025
0

Monitoraggio Fiscale Estero RW: Guida per Conti, Immobili e Investimenti all'Estero MONITORAGGIO FISCALE ESTERO RW INFOLINE: +393483610420 Monitoraggio Fiscale Estero...

Immagine astratta e ultramoderna che rappresenta il concetto di 'Decadenza fideiussione 6 mesi'. Un simbolo di catena spezzata con un anello luminoso al centro evoca l'idea di scadenza e cessazione della garanzia fideiussoria. Lo sfondo sfumato da blu scuro a grigio chiaro rappresenta il passaggio del tempo, con un orologio digitale che sottolinea il termine semestrale. Design minimalista, elegante e futuristico

Decadenza Fideiussione 6 Mesi

di Avv. Daniele Bertaggia
Dicembre 17, 2024
0

DECADENZA FIDEIUSSIONE 6 MESI DECADENZA FIDEIUSSIONE 6 MESI INFOLINE:+393483610420 Decadenza fideiussione 6 mesi: il creditore deve agire entro 6 mesi...

Carica Altri

Cerca nel blog

No Result
View All Result

Per maggiori informazioni contattaci al
+39 0532 240 071

oppure scrivici qui:

    Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate Nell'informativa

    Cookie Policy - Privacy Policy

    Categorie

    • Archiviati
    • Business
    • Cittadinanza e passaporti esteri
    • Civile
    • News giuridico finanziarie
    • Penale
    • Pensioni all'estero
    • Recupero Crediti
    • Societario Internazionale
    • Truffe informatiche
    No Result
    View All Result
    • News
    • Societario Internazionale
    • Penale
    • Civile
    • Recupero Crediti
    • Cittadinanza e passaporti esteri

    Copyright ©2020 Avv. Daniele Bertaggia

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • News
    • Societario Internazionale
    • Penale
    • Civile
    • Recupero Crediti
    • Cittadinanza e passaporti esteri

    Copyright ©2020 Avv. Daniele Bertaggia