TRASFERIMENTO PERSONE DETENUTE ESTERO
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Trasferimento persone detenute all’estero in Italia
Molte volte capita che un italiano venga arrestato, processato e condannato all’estero. Si pone allora il problema angosciante di fare ottenere, al cittadino italiano, la possibilità di scontare la detenzione non già in un paese straniero, ma direttamente in Italia. E’ possibile ciò? Come si fa ad ottenerlo? In questo articolo ve lo spiegheremo.
Si parla di trasferimento persone detenute all’estero per indicare la procedura in base alla quale un condannato che sta già scontando la pena in un paese estero (rispetto a quello di sua residenza) viene trasferito in un altro paese, quasi sempre quello d’origine, per ivi proseguire e terminare l’esecuzione della pena.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
TRASFERIMENTO PERSONE DETENUTE ED ESTRADIZIONE: LE DIFFERENZE
Essa opera su un piano diverso rispetto all’estradizione ed agli altri strumenti di cooperazione giudiziaria: ha finalità prevalentemente di carattere umanitario, per riavvicinare il detenuto al suo luogo d’origine. In tale prospettiva, non può che risultare obbligatoria la necessità del consenso della persona interessata, da cui sarà attivata la procedura che mette in moto la convenzione, diversamente da quanto avviene generalmente nelle procedure estradizionali o di consegna, che prescindono dal consenso dell’interessato. Si tratta quindi di una procedura su base volontaria, attivata dal detenuto stesso.
La principale fra queste convenzioni è quella che si può avviare con la Convenzione di Strasburgo. Il principale strumento per attuare il trasferimento delle persone condannate è la Convenzione del Consiglio d’Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 alla quale hanno aderito numerosi paesi, che deve essere integrata, per quanto in essa non specificato, dalla normativa codicistica ed, in particolare, dagli artt. 742 e ss. c.p.p. Vediamo quindi quali sono le condizioni per il trasferimento persone detenute.
Condizioni: ai sensi dell’art. 3 della Convenzione una persona condannata, e detenuta, può essere trasferita se ricorrono le seguenti condizioni:
- la persona condannata è cittadino (o residente) dello Stato di esecuzione della pena;
- la sentenza è definitiva;
- la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata;
- la persona condannata – o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale – acconsente al trasferimento;
- gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o c costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
- lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d’accordo sul trasferimento.
Inoltre, per completare la disamina sul trasferimento persone detenute, la persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.
Bisogna però ricordare che, al di là dell’esistenza delle citate convenzioni, la concreta esecuzione e fattibilità delle citate procedure esige tempo (molto tempo purtroppo), precisione, profonda conoscenza del diritto di entrambi gli Stati, ed un valido avvocato internazionale che sia in grado di gestire adeguatamente la pratica, per fare in modo che tutto possa essere effettuato celermente e con esattezza. Pare quindi essere necessario, in materia di trasferimento di persone detenute all’estero in Italia, rivolgersi sempre ad un avvocato esperto di diritto penale internazionale, che abbia quindi le giuste conoscenze penali per poter ottenere il trasferimento del detenuto italiano da un carcere estero ad uno italiano.
TRASFERIMENTO PERSONE DETENUTE ALL’ESTERO: LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Esistono inoltre, al di là ed oltre alla Convenzione di Strasburgo, molte altre convenzioni che obbligano reciprocamente l’Italia e gli stati esteri firmatari a fare ottenere il trasferimento dei propri cittadini fra uno Stato e l’altro, ne citeremo i principali. (Clicca per leggere il testo del trattato)
Italia – Albania Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (Roma, 2002)
Italia – Hong Kong Accordo sul trasferimento delle persone condannate (Hong Kong, 1999)
Italia – Perù Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (Roma, 1994)
Italia – Thailandia Trattato di cooperazione per l’esecuzione delle sentenze penali (Bangkok, 1984)
Italia – Repubblica Dominicana Trattato sul trasferimento dei detenuti fra Repubblica Dominicana e Italia (Santo Domingo 2002)
Ti ricordiamo che il nostro Studio Legale Internazionale, in ambito di difesa penale internazionale e di trasferimento di italiani detenuti all’estero, agisce direttamente, entro le 24 ore dall’arresto, con avvocato, in Italia, Austria, Slovenia, Francia, Croazia, Spagna, Malta, Gran Bretagna, Germania, Iran, Repubblica Dominicana, Perù, Thailandia. Nelle altre giurisdizioni possono occorrere anche 48 ore, sempre dall’arresto.
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Articolo aggiornato al 01 Aprile 2022