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AIRE cambio residenza

Chi si deve iscrivere all'AIRE, e cosa comporta l'iscrizione all'AIRE

di Avv. Daniele Bertaggia
Ottobre 27, 2022
in Civile
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AIRE cambio residenza
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AIRE CAMBIO RESIDENZA

Contenuti dell'articolo

  • AIRE CAMBIO RESIDENZA
      • AIRE CAMBIO RESIDENZA INFO LINE: +393483610420
        • AIRE CAMBIO RESIDENZA: COSA E’ L’AIRE
        • AIRE CAMBIO RESIDENZA: CHI SI DEVE ISCRIVERE E CHI NO
        • AIRE CAMBIO RESIDENZA: LE CONSEGUENZE DELL’ISCRIZIONE ALL’AIRE
        • AIRE CAMBIO RESIDENZA: LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA ISCRIZIONE ALL’AIRE
        • AIRE CAMBIO RESIDENZA: LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI
        • AIRE CAMBIO RESIDENZA: DOPPIA RESIDENZA E ABITAZIONE PERMANENTE, ABITAZIONE PERMANENTE O CENTRO DEGLI INTERESSI VITALI?

AIRE CAMBIO RESIDENZA INFO LINE: +393483610420

AIRE cambio residenza: chi  è il cittadino italiano che è obbligato all’iscrizione all’AIRE?

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara

AIRE CAMBIO RESIDENZA: COSA E’ L’AIRE

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.

Essa è gestita dai comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. I comuni italiani sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero.

Da notare bene che l’iscrizione all’AIRE comporta un cambio di residenza anagrafico e non fiscale, come molti purtroppo credono. Per completare adeguatamente la procedura di trasferimento all’estero il cittadino dovrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate e scegliere l’indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale. Il contribuente residente all’estero può anche indicare un indirizzo estero per le notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. È necessario, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73).

AIRE CAMBIO RESIDENZA: CHI SI DEVE ISCRIVERE E CHI NO

Per Legge, il cittadino italiano che obbligatoriamente deve iscriversi all’AIRE è:

  • colui che trasferisce la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di espatrio definitivo e sarà possibile richiederla anche in seguito;
  • colui che già risiede all’estero perchè nato all’estero o per aver acquisito la cittadinanza italiana a qualsivoglia titolo.

Per Legge, il cittadino italiano che non è obbligato all’iscrizione all’AIRE è:

  • colui che si reca all’estero per un lasso di tempo inferiore ai 12 mesi come per esempio lo studente Erasmus, colui che frequenta un corso di durata inferiore all’anno accademico o il lavoratore stagionale, per cui si rende necessario il mantenimento della residenza in Italia;
  • colui che è militare italiano in servizio presso gli uffici e strutture NATO ubicate all’estero;
  • colui che è dirigente scolastico, docente o facente parte del personale amministrativo di una scuola posto fuori ruolo e mandato all’estero nell’ambito di attività scolastiche estere;
  • colui che è dipendente di ruolo dello Stato in servizio all’estero che sia notificato ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari rispettivamente del 1961 e del 1963.

AIRE CAMBIO RESIDENZA: LE CONSEGUENZE DELL’ISCRIZIONE ALL’AIRE

Le conseguenze dell’iscrizione all’AIRE sono essenzialmente di natura fiscale, infatti il cittadino che si iscrive all’AIRE e soggiorna regolarmente in un paese estero, evitando fenomeni di esterovestizione della persona fisica, ha il diritto di pagare le imposte nel paese prescelto e rescinde completamente ogni legame fiscale e tributario con l’Italia (ad eccezione di eventuali rediti prodotti in terrirtorio italiano) diventando così soggetto tributario estero al 100%.

Vi sono però delle eccezioni, vediamole: ai fini impositivi i criteri per la determinazione della residenza nel territorio dello Stato italiano sono indicati nell’art. 2 del D.P.R. n. 917 del 1986, il quale individua, a tal fine, tre presupposti in via alternativa: il primo formale, rappresentato dall’iscrizione nell’anagrafica della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta, gli altri due, di fatto, costituiti dal domicilio o dalla residenza nello Stato.

Ai sensi del comma 2-bis si considerano, altresì, residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze, c.d. Paesi black list.

Alla luce di tali principi, dunque, la residenza in Italia di un soggetto residente in una giurisdizione Black List, va accertata alla stregua della normativa predetta che prevede una presunzione relativa di residenza in Italia, ovvero di fittizietà della residenza estera siccome indicata, superabile dall’interessato mediante prova contraria.

 

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AIRE CAMBIO RESIDENZA: LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA ISCRIZIONE ALL’AIRE

Tasto dolente, moltissimi italiani si trasferiscono all’estero convinti che questo sia sufficiente e bastevole per poter interrompere ogni rapporto giuridico e fiscale con l’Italia: non è così!

Non rileva il solo trasferimento della residenza all’estero se manca l’iscrizione all’AIRE

In ambito tributario, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente di un Comune italiano si considerano sempre residenti nel territorio dello Stato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2 del T.U.I.R., ed ivi assoggettati ad imposizione tributaria.

Ne deriva che, essendo tale iscrizione preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il mero trasferimento all’estero non assume nessun significato, fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe nazionale.

Questa è giurisprudenza consolidata, fra le tante: Cassazione nell’ordinanza n. 16634 del 25 giugno 2018.

Il rischio concreto per coloro che si trasferiscono all’estero senza iscriversi all’AIRE, è che siano obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia e non solo nel paese dove lavorano, con il rischio della doppia tassazione e di rischi penali nel caso dell’omissione della stessa.

Difatti non iscrivendosi all’AIRE, pur lavorando realmente all’estero, si commette la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, atteso che, ai sensi dell’art. 3 del T.U.I.R., per i residenti, l’imposta si applica sul reddito complessivo – formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili – mentre, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (principio della territorialità). Il concetto di “residenza fiscale”, si desume, invece, dall’art. 2 del T.U.I.R., secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Pertanto, ai fini dell’imposizione fiscale nazionale, rileva – come criterio generale preclusivo di ogni altro accertamento – la sola iscrizione nelle anagrafi dei soggetti residenti, con la conseguenza che il trasferimento di fatto della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano e l’iscrizione all’AIRE.

In generale, l’art. 2, commi 1 e 2, del T.U.I.R. stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi del Codice civile.

In sostanza, il citato art. 2 prevede tre presupposti in presenza dei quali un soggetto si possa considerare residente in Italia, il primo di carattere esclusivamente formale, rappresentato dall’iscrizione nell’anagrafica della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta, gli altri due, di fatto, costituiti dal domicilio o dalla residenza nello Stato, ai sensi dell’art. 43 del Codice civile.

Trattasi di tre presupposti alternativi tra di loro, con la conseguenza che, per considerare un soggetto come fiscalmente residente in Italia – e quindi assoggettarlo all’imposizione fiscale nazionale – è sufficiente che ricorra uno solo dei presupposti previsti dalla norma.

Quindi, per non essere sottoposto alla normativa tributaria nazionale, il soggetto che risiede effettivamente all’estero deve cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente ed iscriversi all’AIRE.

Tuttavia, se l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è requisito di per sé sufficiente a qualificare una persona come fiscalmente residente in Italia, la cancellazione da essa, attraverso apposita dichiarazione resa dall’interessato, e la contestuale iscrizione all’AIRE, è suscettibile di prova contraria.

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’iscrizione all’AIRE costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per poter essere considerato non residente, a differenza dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che, da sola, costituisce presupposto per essere considerato residente in Italia.

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AIRE CAMBIO RESIDENZA: LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Con riferimento alla notifica degli atti tributari, la Cassazione ha precisato che la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’AIRE, senza distinzione fra contribuente residente in Stati della UE ed extra UE. Tuttavia, se il trasferimento avviene in uno Stato a fiscalità c.d. privilegiata, in ragione della presunzione semplice di residenza italiana stabilita dalla legge, è valida la notifica dell’atto tributario che sia stata eseguita nel Comune di ultima residenza in Italia.

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AIRE CAMBIO RESIDENZA: DOPPIA RESIDENZA E ABITAZIONE PERMANENTE, ABITAZIONE PERMANENTE O CENTRO DEGLI INTERESSI VITALI?

Il rilievo del concetto di abitazione permanente quale discrimine nei casi di doppia residenza convenzionale.

Si sostiene, infatti, come la funzione specifica di tale regola sia quella di risolvere i conflitti che si generano qualora la doppia residenza sia conseguenza del soggiorno, per un periodo più o meno lungo, in uno dei due Stati contraenti malgrado ‘l’abitazione permanente’ permanga nell’altro Stato, mentre il criterio in esame risulti inconcludente e debba necessariamente lasciare spazio al test successivo – che si incentra sul ‘centro degli interessi vitali’ di tipo personale o di carattere economico per individuare lo Stato di residenza convenzionale – ogni volta che il contribuente abbia relazioni personali o economiche in entrambi gli Stati contraenti. A tal proposito leggi questo nostro articolo in merito ai controlli che possono subire gli iscritti AIRE.

Significativi, in ogni caso, anche i profili di sovrapposizione tra il requisito in punto di ‘abitazione permanente’ ed il test successivo, basato sull’individuazione del ‘centro degli interessi vitali’, così come non secondaria la difficoltà di verificare in concreto i presupposti applicativi di entrambe tali regole, attesa l’esigenza di porre in essere complessi accertamenti in fatto che richiedono necessariamente attivazioni nei due Stati contraenti al fine di giungere alla positiva determinazione dello Stato di residenza convenzionale.

Tuttavia, rimane fermo che il requisito in punto di ‘abitazione permanente’ possa trovare applicazione frequentissimamente, potendo venire riscontrato in concreto, oltre che nelle situazioni in cui il contribuente disponga di un immobile sulla base di un apposito titolo abilitante, anche nei casi in cui ne abbia la disponibilità in via di mero fatto.

In sostanza, acclarata la scarsa valenza dell’elemento di tipo ‘fisico’ allo scopo di individuare il requisito de quo – che, appunto, si traduce nella mera disponibilità, anche in via di fatto, di un’unità immobiliare, potenzialmente anche di dimensioni ‘minime’ – elemento fondamentale per valutare se tale requisito assuma portata risolutiva del conflitto di residenza è dato dall’elemento della ‘permanenza’ dell’abitazione.

Concetto che, peraltro, rischia facilmente di collidere con l’oggetto della diversa regola, collocata subordinatamente rispetto al criterio della determinazione del ‘centro degli interessi vitali’, che è quello dell’‘abitazione stabile’. Al riguardo, infatti, occorrerebbe tenere in considerazione, alla luce di un’analisi di tipo primariamente quantitativo, quale sia lo Stato presso cui il contribuente ha speso il lasso di tempo più lungo nel corso dell’anno, al fine di arrivare alla determinazione della residenza convenzionale. Per questo è di basilare importanza precostituirsi delle prove relative al reale periodo trascorsio nello stato estero di residenza.

AIRE CAMBIO RESIDENZA INFO LINE: +393483610420

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo AIRE cambio residenza, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato all’11 Ottobre 2021

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Tags: AIREavvocato bertaggiaiscrizione anagraficaresidente estero
Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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