CONTO ESTERO PERCHE’ APRIRLO
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Conto estero perchè aprirlo. Facendo seguito ai nostri precedenti articoli→ in materia di conti correnti esteri, pubblichiamo nel nostro Blog una guida ragionata completa, contenente le risposte a tutte le domande in materia di conto corrente estero, fra le quali: quando va dichiarato un conto estero? Cosa succede se non si dichiara un conto estero? Come si fa ad aprire un conto corrente all’estero?
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
CONTO ESTERO PERCHE’ APRIRLO: E’ LEGALE?
Abbiamo già avuto ampiamente modo di dire che l’apertura di un conto corrente all’estero è un’operazione assolutamente in regola con la normativa legale italiana
Nessuno può impedire di aprire un conto corrente all’estero. Qualunque persona fisica o giuridica è autorizzato ad aprire all’estero un conto corrente per depositarvi i propri soldi. Come posso aprire un conto estero?
Non vi sono limiti nell’utilizzo legale dei propri soldi. Ovviamente purchè vengano rispettate le normative vigenti nello stato di residenza fiscale ed in quello ove i soldi vengono depositati.
Bisogna rispettare la normativa fiscale per aprire un conto corrente all’estero. Diversamente meglio non farlo: in tale caso è possibile subire notevoli problematiche→, anche penali.
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CONTO ESTERO PERCHE’ APRIRLO: LE MOTIVAZIONI VALIDE
Solo pochi concetti: debito pubblico italiano, agenzie di rating, default delle banche italiane (cosa, fra l’altro, non nuova), sicurezza dei propri risparmi.
Solo una risposta: tutelare il proprio patrimonio→. L’apertura di un conto corrente estero rientra nella più ampia categoria della tutela patrimoniale.
Nel mercato finanziario globale vi sono molti rischi, ma, a saper scegliere, molti meno che nel sistema finanziario italiano. Dobbiamo utilizzare gli strumenti nazionali ed esteri per poter telere i nostri legittimi interessi finanziari.
CONTO ESTERO: RISCHIO PAESE
In Italia, per scarsa cultura finanziaria, vi è ancora la convinzione che aprire un conto estero sia illegale. Non è così, purchè si rispetti la normativa italiana ed estera.
Aprire un conto all’estero può essere un positivo modo per sentirsi garantiti in caso di perdita di valore dei titoli italiani, ed anche nel caso di default del sistema finanziario nazionale.
Il maggior vantaggio nell’apertura di un conto estero è quello di difendersi dal rischio Paese. Rischio che si identifica nella possibilità che la solidità del sistema finanziario nazionale possa crollare.
Inoltre se il conto estero è in area extra Euro, allora questo strumento è capace anche di tutelare sia sul fronte dell’inflazione sia su quello di un investimenti in valuta no Euro.
CONTO ESTERO: COME APRIRLO
Premettiamo che i patrimoni da trasferire devono derivare da fonti di reddito lecite e inoltre devono essere stati dichiarati al fisco del paese di origine.
Solo in questo modo l’operazione di apertura di un conto corrente estero si può reputare pienamente legittima.
Un conto corrente estero può essere aperto anche in un paese offshore: anche in questo caso è assolutamente lecito pensare di aprire un conto Offshore: la normativa relativa alla compilazione del quadro RW→ della dichiarazione dei redditi resta identica.
CONTO CORRENTE ESTERO PERCHE’ APRIRLO: IN QUALE GIURISDIZIONE?
Dove conviene aprire un conto corrente estero? Questa è una domanda che può trovare una soluzione solo a seguito di un attento e preciso esame delle concrete aspettative e necessità del cliente. Il rischio paese, i costi bancari, la sicurezza della banca, la necessità di tutelare anzichè investire, rendono questa scelta difficile ed obbligatoriamente destinata a passare per una ben precisa fase consulenziale→.
Difatti, un conto è aprire un conto corrente estero a San Marino→, un altro è aprirlo a Panama→, ad esempio: le procedure di due diligence antiriciclaggio, pur sempre esistenti, avranno tempi e modalità molto differenti, così come le garanzie e le possibilità operative e gestionali del conto estero medesimo.
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CONTO CORRENTE ESTERO PERCHE’ APRIRLO: IL MOVIMENTO DI DANARO ITALIA ESTERO
Come mettere al sicuro i propri risparmi all’estero? Il trasferimento di somme di denaro su un conto corrente estero rappresenta un atto perfettamente legale, ineccepibile e lecito, purchè segua ben precise caratteristiche..
Questo purché, le somme trasferite, che devono essere lecitamente detenute, vengano versate tramite bonifico bancario, e ciò senza alcun limite di somma.
Possono anche essere versate in contanti, con il limite di € 9.999.99.
Tutte le attività finanziarie connesse al trasferimento di somme di denaro verso l’estero, infatti, possone, e devono, essere visibili all’amministrazione dello stato.
Eseguire i trasferimenti di danaro in maniera corretta è basilare per poter dimostrare, in caso di controlli, che si è agito in maniera conforme a legge.
MONITORAGGIO FISCALE DEI CONTI CORRENTI ESTERI DETENUTI DA PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA
Quando dichiarare i conti all’estero? Ogni conto corrente estero detenuto da un residente italiano va dichiarato all’amministrazione finanziaria dello stato, con obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche. Conto corrente estero RW.
MONITORAGGIO FISCALE ED IVAFE
Oltre alla disciplina sul monitoraggio fiscale l’indicazione dell’esistenza del conto corrente estero nella dichiarazione dei redditi deve essere effettuata anche ai fini del pagamento dell’IVAFE.
L’IVAFE è una imposta patrimoniale che colpisce i possessori di attività finanziarie detenute in Paesi esteri. Per i conti correnti l’importo dell’IVAFE da pagare annualmente, è fisso e pari a €. 34,20.
La Legge n. 186/2014 ha previsto che l’obbligo di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero non sussista per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo di imposta non sia superiore a €. 15.000,00.
Tuttavia, l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’IVAFE, e cioè nel caso in cui la consistenza media sia superiore a €. 5.000
CONTI CORRENTI ESTERI SEGRETI
Un aspetto particolare e frutto di molti false credenze è la possibilità di aprire un conto estero segreto o cifrato. Molti chiedono di aprire conto estero anonimo o di avere un conto corrente estero non dichiarato. Non si può fare né in un caso né nell’altro. Vediamo di capire il perchè.
Segretezza nei confronti dei privati: la risposta è affermativa. In generale qualsiasi conto corrente Offshore garantisce, innanzi ai terzi privati una riservatezza assoluta, il 100%.
Se invece per segretezza si presume la mancata conoscenza da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana dell’esistenza del conto estero stesso la risposta è negativa. Le Autorità Italiane debbono, e sono, obbligatoriamente, informate dell’esistenza dei conti detenuti all’estero da parte dei residenti fiscali italiani.
La mancata dichiarazione è fonte di gravi sanzioni in capo a colui che non effettua la dichiarazione.
Ammesso che si apra un conto estero “segreto“, l’inconveniente a cui tutti non pensano è che l’utilizzo di tali somme, diviene poi virtualmente impossibile→.
CONTO ESTERO E CONTROLLI FISCALI
Molti credono che con l’apertura di un conto corrente estero si possa sfuggire ai controlli dell’Amministrazione finanziaria. Non è così. Neppure nel caso di conto estero online.
Si possono detenere i propri risparmi ovunque nel mondo: ma tali depositi devono essere dichiarati allo stato fiscale di residenza del proprietario delle somme. Conto corrente estero dichiarazione dei redditi.
Il conto corrente estero aperto da un soggetto residente fiscalmente in Italia obbliga alla dichiarazione nell’apposito quadro RW. Diversamente il conto corrente estero sarà causa di sanzioni e di notevoli problematiche che possono portare anche a risvolti penali→.
CONTO CORRENTE ESTERO: IL FUNZIONAMENTO
L’istituto finanziario estero che eroga interessi su un conto corrente di un soggetto appartenente all’UE o extra UE lo comunica allo stato di residenza del contraente, unitamente a tutte le informazioni relative al conto corrente estero.
Non bisogna poi dimenticare che la normale operatività bancaria viene correntemente effettuata come in Italia, con home-banking, carta di credito o di debito, e quant’altro normalmente utilizzato per la gestione del conto corrente estero stesso, con costi che, molte volte, sono anche di gran lunga inferiori a quelli praticati in Italia.
In definitiva è possibile affermare come l’apertura di un conto corrente all’estero è un’attività che molte volte è realmente redditizia in tema di minori spese, miglior gestione, maggiore sicurezza sugli investimenti e maggior riservatezza nei confronti dei privati.
Il tutto purché si sia seguiti da un professionista che sia in grado di gestire nella massima correttezza legale e fiscale le operazioni di apertura di un conto corrente estero→.
INTERESSI SUL CONTO CORRENTE ESTERO
Il possesso di un conto corrente estero consente al titolare di percepire interessi calcolati sulle somme depositate.
Gli interessi costituiscono reddito di capitale, e come tali devono essere dichiarati nel Paese di residenza fiscale del soggetto che ha la disponibilità del conto corrente.
Questo significa che chi ha un conto corrente estero, ogni anno deve, nella dichiarazione dei redditi, evidenziare gli eventuali interessi percepiti sul conto.
Tali interessi, nell’ipotesi in cui siano stati già tassati dallo Stato ove è posto il conto corrente, vedono l’applicazione dell’articolo 165 del DPR n. 917/86, tramite il quale è possibile evitare la doppia tassazione del reddito attraverso l’applicazione di un credito di imposta calcolato in base alle imposte estere pagate, in questo caso sugli interessi esteri.
In questo modo l’imposta effettivamente pagata in Italia, sarà pari esclusivamente alla maggiore imposta dovuta rispetto a quella già applicata all’estero.
Si può anche optare per chiedere all’istituto finanziario estero di trasferire l’interesse percepito su un conto corrente gestito da un intermediario finanziario italiano, in modo tale che questi effettui la ritenuta alla fonte su tali interessi (con aliquota del 26%).
In tale maniera, non sarà necessario, per il soggetto titolare del conto estero, andare a dichiarare gli interessi percepiti in dichiarazione dei redditi.
COME APRIRE UN CONTO ESTERO?
Aprire un conto all’estero senza residenza. Dal punto di vista concreto, la modalità di apertura di un conto corrente estero per un soggetto non residente sono complesse, in alcune giurisdizioni in maniera particolare.
Senza un’adeguata due diligence anti riciclaggio diventa praticamente impossibile ottenere l’apertura di un conto corrente in una giurisdizione straniera seria.
La possibilità teorica di aprire un conto corrente estero personalmente sussiste sempre, ma in pratica è difficilissimo che un istituto di credito estero apra un conto corrente ad un no residente senza conoscerlo, senza un’adeguata presentazione bancaria, senza referenze e senza aver saputo, da professionista qualificato, le reali e giustificate motivazioni di tale richiesta di apertura di conto estero.
Clicca per avere la risposta alle più comuni domande in materia di apertura di conti correnti esteri→.
CONTO CORRENTE ESTERO SOCIETARIO
Aprire un conto corrente estero è possibile anche per una società di capitali. Con maggiori difficoltà.
In questi casi la due diligence ai fini anti riciclaggio deve obbligatoriamente comprendere tutti i soci della società italiana, e le motivazioni connesse all’apertura del conto corrente societario devono essere ancora più stringenti ed accurate rispetto a quanto richiesto per l’apertura di un conto personale.
Inoltre, deve essere tenuto in considerazione che alcuni Stati non consento l’apertura di un conto corrente alle società straniere rispetto alla nazione in cui viene richiesta l’apertura del conto.
CONTO CORRENTE ESTERO: LA NORMATIVA INTERNAZIONALE
L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha predisposto uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra paesi (Automatic Exchange Of Information – AEOI) basato sul modello introdotto dagli accordi intergovernativi (IGA Model 1) stipulati da diversi paesi con gli Stati Uniti al fine dell’implementazione della normativa statunitense FATCA.
Lo standard OCSE, definito Common Reporting Standard (CRS), prevede, al pari di FATCA, lo scambio automatico annuale tra Autorità Fiscali di informazioni fornite dalle Istituzioni Finanziarie di ciascun paese.
L’impatto del CRS è esteso a numerosi paesi e più di 90 i paesi si sono già formalmente impegnati ad implementare il sistema di scambio automatico delle informazioni in relazione ai clienti persone fisiche ed entità fiscalmente residenti all’estero. Oltre 50 paesi, tra cui l’Italia hanno attivato gli obblighi CRS→ a partire dal 1° gennaio 2016.
Il che sta a significare che se anche uno crede (o gli viene fatto credere) che il suo conto possa essere riservato per lautorità italiana, in realtà non è così, annualmente la banca effettuerà, tramite la sua autorità fiscale, le debite comunicazioni all’Autorità Fiscale del paese di residenza del correntista straniero.
L’ISTITUTO BANCARIO ESTERO
La banca estera, di fronte alla nuova clientela (acquisita dopo l’entrata in vigore della normativa – a partire dal 1° gennaio 2016), la censirà sulla base delle attuali normative antiriciclaggio di adeguata verifica, a cui sarà aggiunta una certificazione e/o autocertificazione di residenza fiscale.
Non è prevista per la nuova clientela la classificazione High Value Account o Lower Value account tuttavia, allo stato attuale della normativa, è previsto un controllo annuale, in carico al responsabile del rapporto, che certifica eventuali specificità che, sulla base della propria conoscenza, possano avere causato la variazione dello status di residenza fiscale del cliente (“change in circustances“).
ELENCO PAESI CHE ADERISCONO AI CRS AL 16/05/23
Praticamente tutte le nazioni rilevanti ed importanti del mondo:
FIRMATARI DELL’ACCORDO MULTILATERALE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI CONTABILI FINANZIARIE E DATA PREVISTA PER LO SCAMBIO DELLE PRIME INFORMAZIONI
Status as of 16 May 2023
JURISDICTION OF THE COMPETENT AUTHORITY | INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY: (ANNEX F TO THE AGREEMENT) |
1. ALBANIA | September 2018 |
2. ANDORRA | September 2018 |
3. ANGUILLA | September 2017 |
4. ANTIGUA AND BARBUDA | September 2018 |
5. ARGENTINA | September 2017 |
6. ARUBA | September 2018 |
7. AUSTRALIA | September 2018 |
8. AUSTRIA | September 2018 |
9. AZERBAIJAN | September 2018 |
10. BAHAMAS | September 2018 |
11. BAHRAIN | September 2018 |
12. BARBADOS | September 2017 |
13. BELGIUM | September 2017 |
14. BELIZE | September 2018 |
15. BERMUDA | September 2017 |
16. BRAZIL | September 2018 |
17. BRITISH VIRGIN ISLANDS | September 2017 |
18. BRUNEI | September 2018 |
19. BULGARIA | September 2017 |
20. CANADA | September 2018 |
21. CAYMAN ISLANDS | September 2017 |
22. CHILE | September 2018 |
23. CHINA (PEOPLE’S REPUBLIC OF) | September 2018 |
24. COLOMBIA | September 2017 |
25. COOK ISLANDS | September 2018 |
26. COSTA RICA | September 2018 |
27. CROATIA | September 2017 |
28. CURAÇAO | September 2017 |
29. CYPRUS | September 2017 |
30. CZECH REPUBLIC | September 2017 |
31. DENMARK | September 2017 |
32. DOMINICA | September 2020 |
33. ECUADOR | September 2021 |
34. ESTONIA | September 2017 |
35. FAROE ISLANDS | September 2017 |
36. FINLAND | September 2017 |
37. FRANCE | September 2017 |
38. Including NEW CALEDONIA | September 2020 |
39. GEORGIA | September 2024 |
40. GERMANY | September 2017 |
41. GHANA | September 2018 |
42. GIBRALTAR | September 2017 |
43. GREECE | September 2017 |
44. GREENLAND | September 2017 |
45. GRENADA | September 2018 |
46. GUERNSEY | September 2017 |
47. HONG KONG, CHINA | September 2018 |
48. HUNGARY | September 2017 |
49. ICELAND | September 2017 |
50. INDIA | September 2017 |
51. INDONESIA | September 2018 |
52. IRELAND | September 2017 |
53. ISRAEL | September 2018 |
54. ISLE OF MAN | September 2017 |
55. ITALY | September 2017 |
56. JAMAICA | September 2022 |
57. JAPAN | September 2018 |
58. JERSEY | September 2017 |
59. KAZAKHSTAN | September 2020 |
60. KENYA | September 2022 |
61. KOREA | September 2017 |
62. KUWAIT | September 2018 |
63. LATVIA | September 2017 |
64. LEBANON | September 2018 |
65. LIBERIA | September 2020 |
66. LIECHTENSTEIN | September 2017 |
67. LITHUANIA | September 2017 |
68. LUXEMBOURG | September 2017 |
69. MACAU, CHINA | September 2018 |
70. MALAYSIA | September 2018 |
71. MALDIVES | September 2022 |
72. MALTA | September 2017 |
73. MARSHALL ISLANDS | September 2018 |
74. MAURITIUS | September 2018 |
75. MEXICO | September 2017 |
76. MOLDOVA | September 2023 |
77. MONACO | September 2018 |
78. MONTENEGRO | September 2023 |
79. MONTSERRAT | September 2017 |
80. MOROCCO | September 2021 |
81. NAURU | September 2018 |
82. NETHERLANDS | September 2017 |
83. NEW ZEALAND | September 2018 |
84. NIGERIA | September 2019 |
85. NIUE | September 2017 |
86. NORWAY | September 2017 |
87. OMAN | September 2020 |
88. PAKISTAN | September 2018 |
89. PANAMA | September 2018 |
90. PERU | December 2020 |
91. POLAND | September 2017 |
92. PORTUGAL | September 2017 |
93. QATAR | September 2018 |
94. ROMANIA | September 2017 |
95. RUSSIAN FEDERATION | September 2018 |
96. RWANDA | September 2025 |
97. SAINT KITTS AND NEVIS | September 2018 |
98. SAINT LUCIA | September 2018 |
99. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | September 2018 |
100. SAMOA | September 2018 |
101. SAN MARINO | September 2017 |
102. SAUDI ARABIA | September 2018 |
103. SEYCHELLES | September 2017 |
104. SINGAPORE | September 2018 |
105. SINT MAARTEN | September 2018 |
106. SLOVAK REPUBLIC | September 2017 |
107. SLOVENIA | September 2017 |
108. SOUTH AFRICA | September 2017 |
109. SPAIN | September 2017 |
110. SWEDEN | September 2017 |
111. SWITZERLAND | September 2018 |
112. THAILAND | September 2023 |
113. TÜRKIYE | September 2018 |
114. TURKS & CAICOS ISLANDS | September 2017 |
115. UGANDA | September 2023 |
116. UKRAINE | September 2024 |
117. UNITED ARAB EMIRATES | September 2018 |
118. UNITED KINGDOM | September 2017 |
119. URUGUAY | September 2018 |
120. VANUATU | September 2018 |
ELENCO DEGLI STATI CHE NON HANNO ADERITO AI CRS
Algeria, Armenia→, Bielorussia, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia, Camerun, Ciad, Congo (Rep. del), Costa d’Avorio, Gibuti, Repubblica Dominicana, Egitto, El Salvador, Eswatini , Gabon, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Lesotho, Liberia, Madagascar→, Mali, Mauritania, Mongolia, Namibia, Niger, Macedonia del Nord, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay→, Filippine, Senegal, Serbia, Tanzania, Togo, Uzbekistan, Vietnam.
CONTO ESTERO ANONIMO: NON APRIRLO
Purtroppo questa domanda ci viene fatta spesso, lo abbiamo già ribadito in nostri precedenti articoli, lo ribadiamo anche in questa sede.
La risposta? NON APRIRE IL CONTO ESTERO ANONIMO.
Innanzitutto perché così facendo violi la legge, secondariamente perché i paesi che non consentono lo scambio di informazioni bancarie sono caratterizzati da un altissimo rischio Paese, sino a giungere alla volatilizzazione dell’intero patrimonio, oltre che a dei costi di gestione che possono superare il 30% di ogni singola operazione.
Per farti un’idea ecco la lista dei Paesi ad oggi non collaborativi a livello di scambio di informazioni bancarie con l’Italia:
Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Salomone, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Ora fatti una ricerca sulla solidità bancaria e finanziaria di quei luoghi e prova a pensare se ti sentiresti sicuro ad aprire un conto corrente in una di quelle giurisdizioni.
Non ci dilunghiamo neppure a spiegare il perché, è facilmente intuibile. I conti anonimi e non dichiarati non si aprono e, se uno è disposto a violare la legge ed a farlo, il rischio della perdita di tutto è molto alto. Evitate.
POSSONO PIGNORARE UN CONTO CORRENTE ESTERO?
In linea teorica nulla osta a che un creditore possa riuscire a pignorare il saldo attivo di un debitore estero. Anche se molti credono che esista un conto online estero non pignorabile. Esistono anche molte Agenzie Investgative privare che effettuano indagini per scoprire l’esistenza di conti correnti esteri→.
Bisogna distinguere: CREDITORE PRIVATO
Il creditore privato potrà tranquillamente pignorare il tuo conto corrente. Ma prima deve sapere dove lo hai, in che stato, in che banca.
Le possibilità sono molto remote, ed i costi che dovrà affrontare molto alti.
Ovviamente dipende sempre dall’entità del debito.
Un conto è intentare un’azione internazionale per pignorare per mille euro un conto per cento mila.
CREDITORE STATO
Come abbiamo già detto nei nostri precenti articoli, a cui ci rifacciamo, non possiamo escluderlo, secondo quanto previsto dalla Direttiva 26 maggio 2008, n. 2008/55/CE e dal Regolamento 28 novembre 2008, n. 1179/2008. Poi sostituiti dalla Direttiva 16 marzo 2010, n. 2010/24/UE che è stata recentemente recepita dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149.
Tale direttiva europea detta norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti tributari sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro della UE (disciplina applicabile con decorrenza dal primo gennaio 2012).
La norma prevede uno scambio di funzionari delle autorità nazionali deputate al recupero dei crediti tributari, tra paesi membri della UE.
In teoria quindi, ma solo fra i paesi membri della UE, non è da escludere una cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e lo stato UE, per procedere al pignoramento dei beni intestati all’estero e del saldo presente sul conto corrente.
Tutto dipende dall’entità del debito, ovviamente. Per i conti esistenti in paesi extra EU diventa tutto molto più complicato.
CONTO CORRENTE ESTERO: LE CONCLUSIONI
Prima di proseguire leggi questo nostro articolo→, e capirai perchè devi andare solo da dei professionisti per ogni attività collegata all’estero.
Naturalmente fare da solo non è conveniente→, mai: in caso di apertura di conto estero è sconsigliatissimo. Se non sei esperto ma soprattutto se non hai un intermediario finanziario affidabile, potresti trovarti ad avere delle problematiche.
Considera che ci sono tantissime offerte in giro per aprire conti correnti all’estero, anche in pochi giorni e con pochi adempimenti. Attenzione! La possibilità che dietro queste offerte ci siano conti pochi chiari, o condizioni diverse da quelle preventivate è reale.
Speriamo che le informazioni fornite in questo documento siano state utili e informative per comprendere l’importanza e i vantaggi di aprire conti correnti esteri. Se sei interessato a saperne di più o se desideri procedere con l’apertura di un conto corrente estero in modo sicuro e legale, ti invitiamo a rivolgerti a noi presso lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti nel processo di apertura del conto e a rispondere a tutte le tue domande.
Presso lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, garantiamo un servizio professionale, affidabile e confidenziale per tutte le tue esigenze finanziarie internazionali. Siamo specializzati nell’assistenza a clienti provenienti da diverse parti del mondo e offriamo soluzioni personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Non esitare a contattarci per una consulenza. Siamo qui per aiutarti a fare scelte finanziarie informate e a garantire la tua tranquillità nel gestire i tuoi affari finanziari internazionali.
Per prenotare una consulenza o per ulteriori informazioni, ti invitiamo a contattarci ai nostri recapiti forniti di seguito. Siamo ansiosi di assisterti nel raggiungere i tuoi obiettivi finanziari internazionali.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Conto estero perchè aprirlo, in www.avvocatobertaggia.org
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.
Articolo aggiornato al 18 Ottobre 2023