• Sito dello studio legale Bertaggia
lunedì, Gennaio 30, 2023
Studio avvocato Bertaggia Blog

News giuridiche, fiscali, finanziarie, con riguardo al panorama internazionale.

  • News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Fallimentare
  • Foreign Citizenship and Passport
No Result
View All Result
  • News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Fallimentare
  • Foreign Citizenship and Passport
No Result
View All Result
Studio avvocato Bertaggia Blog
No Result
View All Result
Home News giuridico finanziarie

Esterovestizione avviso accertamento

Residenza in Italia per soli 67 giorni. No esterovestizione.

di Avv. Daniele Bertaggia
Novembre 7, 2020
in News giuridico finanziarie
0
esterovestizione avviso accertamento
0
SHARES
246
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

ESTEROVESTIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO

Contenuti dell'articolo

  • ESTEROVESTIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO
        • INFO LINE ESTEROVESTIZIONE PERSONA FISICA: +393483610420
        • ESTEROVESTIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO
        • ESTEROVESTIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO

INFO LINE ESTEROVESTIZIONE PERSONA FISICA: +393483610420

Esterovestizione avviso di accertamento. Gentili Lettori. vi segnaliamo un’importante decisione della Commissione Tributaria Provinciale della Lombardia Sez. II  25/05/2020, nel cui ambito il contribuente ha dimostrato l’illegittimità dell’accertamento effettuatogli dall’Agenzia delle Entrate per esterovestizione, a fronte di una permanenza nel territorio italiano di soli 67 giorni in un anno solare.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.

Desideri informazioni in ambito di esterovestizione? Contatta i nostri avvocati. Clicca

Comm. trib. prov. Lombardia Milano Sez. II, 25/05/2020
C.A. c. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano

E’ illegittimo l’avviso di accertamento con il quale il Fisco abbia recuperato le imposte dovute a carico di un contribuente persona fisica, in quanto soggetto esterovestito, laddove non risulti assolto l’onere probatorio su di esso gravante circa la sussistenza dell’ esterovestizione ed anzi abbia contribuito a dare prova della fondatezza delle ragioni addotte dal contribuente, dando atto della residenza di quest’ultimo, in Italia per soli 67 giorni. Detta circostanza deve ritenersi senza dubbio importante, posto che secondo l’art. 2, comma 2, TUIR sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno e, dunque, per almeno 183 giorni, anche se non iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, hanno in Italia la dimora abituale o il domicilio.

ESTEROVESTIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO

L’atto impugnato recupera maggiori imposte per l’anno 2009, corrispondenti ad Euro 1.605.162,00 (irpef), 52.398,00 (addizionale regionale), 42.557,00 (imposta sostitutiva), 910.559,00 (iva), oltre interessi, irrogando la sanzione pecuniaria di Euro 5.778.583,00.

Le riprese sono scaturite dal citato pvc, che avrebbe individuato un caso di esterovestizione, con riferimento al signor C..

Secondo l’Amministrazione, il ricorrente, all’epoca agente e procuratore sportivo, avrebbe fittiziamente stabilito la propria residenza nel P. di M., per esercitare la propria attività attraverso lo schermo di società stabilite all’estero, allo scopo di evitare di essere soggetto alla tassazione in Italia.

In particolare, i verificatori hanno ricostruito il reddito d’impresa da sottoporre a tassazione ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 2-bis, D.L. n. 78 del 2009 in Euro 3.748,367,00, in Euro 174.626,74 i redditi di capitale di fonte estera.

Il signor C. ha contestato ed impugnato l’accertamento, allegando di:

a) essere cittadino monegasco dal 1999,

b) essere iscritto all’AIRE,

c) di avere casa nel Principato di Monaco,

d) di avere svolto la propria attività professionale di agente/procuratore sportivo nel Principato di Monaco, dal 1999 ad oggi,

e) di avere a Montecarlo il proprio conto corrente dal 1999,

f) di non aver subito condanne penali né in Italia, né a Montecarlo,

g) di avere nel Principato i propri interessi economici e i propri legami affettivi.

Replica l’Ufficio, premettendo che, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR, sono considerati residenti in Italia, e quindi soggetti alla tassazione italiana, i cittadini italiani, cancellati dalle anagrafi italiane, residenti o trasferiti in Stato o in territori aventi un regime fiscale privilegiato, tra i quali rientra il Principato di Monaco.

E’ fatta salva la prova contraria, che avrà per oggetto l’allegazione da parte del contribuente della prova dell’effettività della residenza e dello stabilimento all’estero dei propri interessi economici ed affettivi.

Con riferimento alle persone giuridiche stabilite all’estero, ricorda l’Ufficio che la sede amministrativa coincide con il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione e che l’oggetto della loro attività si deduce dall’attività concretamente esercitata nel territorio dello Stato.

Quanto agli elementi di fatto individuati dall’Ufficio a sostegno della pretesa erariale, a fronte delle specifiche prove versate dal ricorrente, si rinvia all’atto impugnato e, soprattutto, al pvc, allegato al processo sub doc. 3 della resistente.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che le prove dedotte dal ricorrente per superare la presunzione introdotta dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR, confermino che la residenza fiscale del signor C. per l’anno 2009 fosse nel Principato di Monaco.

Sul punto le deduzioni dell’Ufficio non consentono di giungere ad una conclusione contraria, per l’irrilevanza e l’incongruenza del materiale probatorio allegato.

Secondo l’Ufficio, il signor C. avrebbe costituito delle società finalizzate all’evasione delle imposte dovute allo Stato italiano, ma le prove presentate al riguardo sono in gran parte irrilevanti, prive di specificità e storicamente non riconducibili all’anno 2009 in esame. Ad esempio, non rileva la società G.G.I. s.r.l., in quanto cancellata dal registro delle imprese nel 2006; così come non rilevano le società M.C. s.r.l. e M.C. s.c.a r.l., la prima cancellata nel 2002 e la seconda nel 2007, né, per logica conseguenza, rilevano gli investimenti effettuati attraverso quest’ultima società prima del 2002 nelle società F. s.r.l., peraltro cancellata nel 2002, e I. s.p.a.).

Uguali considerazioni possono farsi per società che, secondo l’Ufficio, sarebbero riconducibili al ricorrente, ma che sono state cancellate dal registro delle imprese ben prima dell’anno 2009 e cioè la O. s.p.a. (cancellata nel 2007) e la G.S. s.r.l. (cancellata nel 2002).

Del pari irrilevanti, posto che non viene spiegato il rapporto causale con l’assunta esterovestizione, sono i richiami fatti alle società I.I.P. s.r.l. e G.S. AG ed il coinvolgimento del ricorrente nel fallimento della società H.V. s.p.a.

Difettano, altresì, di rilevanza per decidere dell’accertamento per l’anno 2009, riferendosi a fatti avvenuti nell’anno 2012, i richiami alla società irlandese F.S. Limited, alla statunitense P. LLC ed a tutta la vicenda dell’acquisizione della società M.C.F. s.p.a.

Quanto all’attività di procuratore svolta dal ricorrente nell’anno 2009 in rappresentanza del calciatore Trezeguet della Juventus, premesso che il calciatore avrebbe conferito il mandato alla signora P., esponente e socia della società I.P.C. S.A.M. (di seguito anche I.), società monegasca della quale il signor C. nel 2007, aveva la maggioranza del capitale sociale, i compensi percepiti ed il trasferimento alla stessa dei diritti patrimoniali del calciatore, rientrano e sono il frutto nella normale attività d’impresa svolta dalla I..

Similmente per il calciatore Maicon dell’Internazionale, rappresentato sempre dalla I., con l’ulteriore precisazione che i rinnovi contrattuali ed il tesseramento che hanno determinato pagamenti a favore di I. risalgono agli anni 2006, 2008, 2010 e non al 2009.

Con riferimento al rapporto intrattenuto con questo calciatore, rimasti privi di sostanza probatoria, per stessa ammissione dell’Ufficio, sono stati i riferimenti al molo della società F. s.p.a. (evidentemente diversa dalla omonima s.r.l. cancellata nel 2002), ai rapporti intrattenuti con il signor C. e con tale signor R..

Le stesse conclusioni si devono trarre con riferimento alla documentazione bancaria richiamata dall’Ufficio o perché non rilevante per l’anno d’imposta 2009 o perché non sufficiente a provare l’esterovestizione ed il radicamento degli interessi economici in Italia o perché non concludente, quando si prende a riferimento il conto corrente cointestato con la coniuge signora Pimpinella.

Per converso, le ingenti disponibilità liquide del ricorrente nei conti correnti aperti nel Principato di Monaco depongono a favore della difesa e cioè a favore del radicamento in quello Stato degli interessi economici e della prevalente attività professionale del signor C. (v. mem. Ufficio, pag. 26).

Così dicasi per le altrettanto ingenti proprietà immobiliari dello stesso nel Principato (v. me. Ufficio, pag. 15).

E’ inoltre contraddittorio con lo stesso materiale probatorio allegato dall’Ufficio, assumere che la società I. fosse uno schermo o una scatola vuota, creata per nascondere il fatto che l’attività imponibile del signor C. veniva svolta in Italia.

Dalle dichiarazioni rilasciate, ad esempio, dal signor L. appare una realtà diversa e cioè quella di una società con sede, dipendenti ed attività radicata nel Principato di Monaco, anche se proiettata sul mercato sportivo italiano.

Sempre in tema di dichiarazioni di terzi, si sorvola su quelle che – e sono la gran parte – riferiscono di accadimenti non avvenuti nell’anno 2009.

Infine e, si conclude, l’Ufficio, oltre a non aver dato la prova dell’esterovestizione per l’anno 2009, a fronte delle prove allegate dal ricorrente (v. ante lett. da a) a g), ha contribuito a convincere la Commissione della fondatezza delle ragioni del signor C., quando – con lodevole trasparenza – ha dato atto che il ricorrente nell’anno 2009 è stato in Italia per 67 giorni (v. pvc, pag. 59). Circostanza senza dubbio importante, che conferma la difesa del ricorrente, posto che secondo l’art. 2, comma 2, TUIR sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno e, dunque, per almeno 183 giorni, anche se non iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, hanno in Italia la dimora abituale o il domicilio.

Per queste ragioni, la Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’accertamento impugnato. Alla soccombenza dell’Ufficio, segue la sua condanna al rimborso delle spese del processo che si liquidano, considerata l’attività difensiva svolta, in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento / 00).

ESTEROVESTIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO

Questa decisione dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio che, qualora un contribuente decida di trasferirsi in un paese a fiscalità privilegiata, rispetto all’Italia, ed adempia in maniera pedissequa a tutte le norme nazionali ed internazionali che regolamentano la materia, detto trasferimento, o l’eventuale costituzione di società estera volta all’effettuazione dell’attività economica dell’espatriato, tale decisione sia perfettamente legittima ed inoppugnabile.

Chiaramente è sempre consigliabile rivolgersi ad esperti professionisti del settore, in modo tale che tutte le attività sia prodromiche, che successive al trasferimento, siano sempre effettuate nell’assoluta conformità alla legislazione vigente. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che a fronte dei vantaggi del trasferimento all’estero e dell’internazionalizzazione delle attività e delle imprese, deve corrispondere un reale trasferimento estero. Bisogna assolutamente evitare ogni attività fittizia di finto trasferimento all’estero, a fini esclusivi di elusione o evasione fiscale, atteso che tali comportamenti sarnno scoperti dall’Autorità e saranno forieri di importanti sanzioni, anche penali, in capo all’incauto contribuente.

Informarsi sempre da un professionista esperto di diritto societario internazionale prima di effettuare ogni attività di trasferimento personale o societario all’estero.

 

Desideri informazioni in ambito di esterovestizione? Contatta i nostri avvocati. Clicca

© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo – Esterovestizione avviso accertamento -, in www.avvocatobertaggia.com/blog

Post Views: 429
Tags: accertamenti esterovestizioneAgenzia delle Entrateavvocato bertaggiaCommissione Tributaria Provinciale della Lombardia Sez. II  25/05/2020espatriatoesterovestizioneimposte e tasseresidente estero
Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

Prossimo Post
pignoramento conti esteri

Pignoramento conti esteri

Cerca nel blog

No Result
View All Result

Contattaci al
+390532240071
oppure scrivici qui:

    Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate Nell'informativa

    Categorie

    • Archiviati
    • Civile
    • Fallimentare
    • Foreign Citizenship and Passport
    • News giuridico finanziarie
    • Penale
    • Pensioni all'estero
    • Recupero Crediti
    • Societario Internazionale
    • Uncategorized
    Privacy e cookie-policy

    Copyright ©2020 Avv. Daniele Bertaggia

    No Result
    View All Result
    • News
    • Societario Internazionale
    • Penale
    • Civile
    • Recupero Crediti
    • Fallimentare
    • Foreign Citizenship and Passport

    Copyright ©2020 Avv. Daniele Bertaggia

    Dettagli sui cookie

    Questo sito web utilizza i cookie

    Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.

    Mostra dettagli Leggi di più sui cookie Informazioni sulla Privacy
    Tecnici Marketing Statistiche Preferenze Altro

    Consenso fornito in data: id:

    Dettagli cookie presenti su questo sito web

    Nome CookieDescrizioneTipo CookieDurataMaggiori Dettagli
    wordpress_test_cookieUtilizzato dal sito web per per verificare se i cookie sono abilitati sul browserTecnici6 mesi
    _fbpUtilizzato da Facebook: Genera dati di marketing sulle pagine visitate dall'utenteTecniciSessionehttps://it-it.facebook.com/policies/cookies/
    livesite_66j54inchoqnkqsu_notificationUtilizzato per le notifiche della live chatTecnici12 mesi
    mp_78aa39b3aa49594f172cfccda537ef1a_mixpanelUtilizzato per le notifiche della live chatTecnici12 mesi
    dwb_cookie_consentCookie che consente di memorizzare per 6 mesi la scelta dei cookie dell'utenteTecnici6 mesi
    PHPSESSIDConserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sitoTecnici6 mesi
    ____vcita_sessionusato per fornire la funzionalitá di contattoTecnici6 mesi
    _cfuvidusato per fornire la funzionalitá di contattoTecnici6 mesi
    __cf_bmusato per fornire la funzionalitá di contatto Tecnici6 mesi
    weather_locationUtilizzato per mostrare le condizioni meteo nella zona utentePreferenze6 mesi
    _gaUtilizzato da Google Analytics: Registra un ID univoco per generare dati statistici sulle pagine visitate in forma anonimaStatistiche2 Annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    _gidUtilizzato da Google Analytics: Generara dati statistici sulle pagine visitate in forma anonimaStatistiche1 Giornohttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    __Secure-3PSIDCCQuesti cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi.Statistiche1 annohttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    __Secure-1PSIDQuesti cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi.Statistiche2 annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    SIDGoogle utilizza i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, prevenire l'uso fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i dati degli utenti da soggetti non autorizzati.Statistiche2 annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    __Secure-1PSIDCCQuesti cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi.Statistiche1 annohttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    SIDCCCookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google.Statistiche1 annohttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    APISIDCookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google.Statistiche2 annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    __Secure-3PAPISIDCookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google.Statistiche2 annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    SSIDCookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google.Statistiche2 annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    HSIDCookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google.Statistiche2 annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    __Secure-1PAPISIDCrea un profilo degli interessi dell'utente che naviga per mostrargli annunci rilevanti e personalizzati in caso di retargheting.Statistiche2 annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    SAPISIDCookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google.Statistiche2 annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    __Secure-3PSIDCrea un profilo degli interessi dell'utente che naviga per mostrargli annunci rilevanti e personalizzati in caso di retargheting.Statistiche2 annihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    Tk_aiper memorizzare un ID utente univoco.StatisticheSessioneCookie del plugin WooCommerce di WordPress
    AECassicurano che le richieste all'interno di una sessione di navigazione siano effettuate dall'utente e non da altri siti.Statistiche6 mesihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    1P_JARQuesti cookie sono destinati alla memorizzazione delle impostazioni dell'utente nel motore di ricerca, alla pubblicità e all'analisi dell'utilizzo del motore di ricerca registrato da Google per i suoi scopi.Statistiche1 mesehttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    NIDQuesti cookie vengono usati per memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, come la lingua preferita, il numero di risultati che preferisci vengano mostrati in una pagina dei risultati di ricerca (ad esempio 10 o 20) e la tua preferenza relativa all'attivazione del filtro SafeSearch di Google.Statistiche6 mesihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    OTZGoogle utilizza cookie come OTZ per aiutare a personalizzare la pubblicità sulle proprietà di Google, come il motore di ricerca di Google.Statistiche1 mesehttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    CONSENTQuesti cookie sono destinati alla memorizzazione delle impostazioni dell'utente nel motore di ricerca, alla pubblicità e all'analisi dell'utilizzo del motore di ricerca registrato da Google per i suoi scopi.StatistichePersistentehttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    SEARCH_SAMESITEQuesto cookie viene utilizzato per il corretto invio di dati a Google.Statistiche5 mesihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    DVQuesti cookie sono associati a Google Universal Analytics – un aggiornamento significativo del servizio di analisi più comunemente utilizzato da Google. Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti univoco assegnando un numero generato in modo casuale come identificatore client.Statistiche10 minutihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    __Secure-ENIDQuesti cookie sono associati a Google Universal Analytics – un aggiornamento significativo del servizio di analisi più comunemente utilizzato da Google. Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti univoco assegnando un numero generato in modo casuale come identificatore client.Statistiche6 mesihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    IDEQuesti cookie sono associati a Google Universal Analytics – un aggiornamento significativo del servizio di analisi più comunemente utilizzato da Google. Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti univoco assegnando un numero generato in modo casuale come identificatore client.Statistiche6 mesihttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
    __gadsUtilizzato da Google per funzioni di remarketingMarketing13 mesi

    : Altro