IPOTECA GIUDIZIALE FONDO PATRIMONIALE
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In materia di ipoteca giudiziale fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 c.c. i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono (genericamente) costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell’atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari. Vediamo cosa statuisce la giurisprudenza più recente in materia di ipoteca giudiziale fondo patrimoniale. Con la sentenza del 27 maggio 2016, n. 11029, la Corte di Cassazione definisce i limiti entro i quali sia possibile, anche quando vi sia di un fondo patrimoniale, iscrivere ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dai coniugi nell’interesse della famiglia, ipoteca giudiziale fondo patrimoniale, quindi.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
La vicenda di cui alla sentenza trae origine dalla opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per uno scoperto di conto corrente ed un saldo negativo di conto corrente. Il debitore provvedeva ritualmente a contestare ipoteca giudiziale fondo patrimoniale dalla circostanza che la banca avesse promosso l’azione in forza di ipoteca iscritta su beni facenti parte di un fondo patrimoniale. I Magistrati, quanto al profilo della legittimità della ipoteca giudiziale fondo patrimoniale, eccepivano che, in presenza di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia e non corrisposte, sui beni facenti parte del fondo patrimoniale è possibile promuovere azione esecutiva per il recupero di tali somme.
REVOCA DEL FONDO PATRIMONIALE
Il fondo patrimoniale è ricompreso tra gli atti a titolo gratuito suscettibili di revocatoria, fatta salva la prova dell’esistenza, nella fattispecie, sia di una situazione oggettiva integrante gli elementi del dovere morale, sia della volontà del solvens di adempiere solo a questo dovere mediante l’atto liberale. La costituzione di un fondo patrimoniale, infatti, in quanto limitante la disponibilità di taluni beni, vincolati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori, attraverso l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la cui funzione è quella di limitare l’aggredibilità dei beni conferiti nel fondo, in presenza di specifiche condizioni, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituendi, in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni.
IPOTECA SUL FONDO PATRIMONIALE
La sentenza citata affronta, come visto, la questione relativa all’ammissibilità dell’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale. Al riguardo, la Cassazione precisa che la natura dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va evidenziata, non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra detto debito ed i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità; da ciò consegue che la costituzione di un fondo patrimoniale comporta che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ma nel concreto quali sono i debiti estranei ai bisogni della famiglia, atteso che chi lavora lo fa sempre per soddisfare i bisogni della famiglia?). L’art. 170 c.c., infatti, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari.
L’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale non è vietata; a nulla rileva poi che alcuni beni sui quali è iscritta ipoteca non siano costituiti in fondo patrimoniale ed infine, ed è ciò che più conta, si ritiene che il vincolo ai bisogni della famiglia non deve essere inteso in senso restrittivo, includendovi le più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento delle capacità lavorative dei componenti con esclusione solo delle esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti speculativi. L’onere della prova dell’estraneità ai bisogni familiari spetta al debitore.
FONDO PATRIMONIALE: CONTESTAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA
In materia di fondo patrimoniale, il coniuge o il terzo titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale che voglia agire per contestare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni di cui all’art. 170 c.c., ha l’onere di allegare i fatti costitutivi della dedotta illegittimità, primo tra tutti l’essere stato il debito del coniuge o del terzo, in relazione al quale si è proceduto ad iscrizione ipotecaria, contratto per un scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che tale estraneità era conosciuta dal creditore che ha iscritto l’ipoteca.
Da notare, ed è questo che rende completamente inutile la costituzione del fondo patrimoniale, che, nel caso di specie, come sottolineato dalla Corte d’Appello, è la stessa parte ricorrente a precisare che il saldo passivo del conto corrente (o dei conti correnti) in ordine al quale è stata iscritta ipoteca giudiziale è strumentale alla sua attività imprenditoriale.
Ne deriva la diretta attinenza alla destinazione ai bisogni familiari e la sua aggredibilità da parte della banca creditrice. Anche la ratio relativa al non assolvimento dell’onus probandi incombente sul debitore in ordine all’estraneità del credito di terzi alla predetta destinazione ai bisogni familiari, ribadito anche di recente nella pronuncia n. 1652 del 2016, è rimasta del tutto priva di censura.
Il che sta a significare che se chi ha un’attività imprenditoriale crede di tutelare il suo patrimonio con la costituzione di un fondo patrimoniale, sbaglia, atteso che la natura imprenditoriale del debito lo fa ricadere sui bisogni della famiglia, il che caduca l’efficacia protettiva del fondo patrimoniale medesimo.
In conclusione, crediamo che l’imprenditore moderno debba avere altri, e più efficaci strumenti di tutela patrimoniale, al fine di non vedersi aggredito il proprio patrimonio per debiti contratti, incolpevolmente, nell’esercizio stesso della sua attività lavorativa.
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Articolo aggiornato al 27 Aprile 2020