NOTIFICA RESIDENTE ESTERO
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Notifica residente estero. Gentili lettori, oggi valuteremo la problematica derivante dalla notifica residente estero, al fine di verificare se un residente estero possa subire notifiche di atti giudiziari senza problematiche, e se e come, tali notifiche, possano considerarsi regolari. Vediamo cosa dice la legge in merito alla notifica a cittadino italiano residente all’estero. Come notificare un atto a persona residente all’estero? Quando si perfeziona la notifica all’estero? Vediamo di scoprirlo.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
NOTIFICA RESIDENTE ESTERO: LA NORMATIVA
In materia di notifica residente estero, l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 917/1986 prevede che: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Per realizzare il requisito della maggior parte del periodo d’imposta, e per essere reputati effettivi residenti esteri, occorre superare, nel corso dell’anno, 183 giorni ossia 184 giorni in caso di anno bisestile.
Quindi, le prove atte a dimostrare la residenza fiscale delle persone fisiche in Italia sono:
- l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente;
- il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi ai sensi dell’art. 43, c.c.;
- la residenza nel territorio dello Stato, identificabile come la dimora abituale del soggetto, sempre articolo 43, secondo comma, del codice civile.
NOTIFICA RESIDENTE ALL’ESTERO: ITALIANO ISCRITTO AIRE
Quando un cittadino italiano emigra all’estero dove stabilirà la propria residenza fiscale, dovrà provvedere alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del suo comune di residenza e, contestualmente, iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero – istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470), che consiste in un elenco concernente tutti i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Quindi come deve essere la regolare notifica atto giudiziario cittadino iscritto AIRE ?
Per individuare la residenza fiscale, la C.M. 304/E/1997, del Ministero delle Finanze Direzione centrale accertamento e programmazione, ha specificato che: “La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello stato ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Da ciò discende che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente”.
LA CORTE DI CASSAZIONE
La suprema Corte di Cassazione, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.06/10/2017), n. 23354, si è espressa circa il luogo di notifica di atti impositivi nei confronti del contribuente emigrato all’estero. Concretamente, la Corte ha risolto la questione relativa alla regolare notifica degli avvisi di accertamento emessi prima della cartella di pagamento, che il soggetto passivo riteneva irregolarmente effettuata presso il domicilio fiscale, identificato dall’ultima residenza del contribuente trasferitosi in un paese a fiscalità privilegiata.
NOTIFICA RESIDENTE ESTERO: LA TESI DEL CONTRIBUENTE
Nello specifico il ricorrente eccepiva che, in seguito al trasferimento all’estero e all’iscrizione all’AIRE effettuata in epoca antecedente alle notifiche, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provvedere alla notifica degli atti impositivi nel Paese estero della nuova residenza.
Nel caso specifico il contribuente, originariamente residente in Italia, aveva trasferito la propria residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata (di cui alla black list ex D.M. 4 maggio 1999), in relazione al quale opera la presunzione legale relativa di residenza nel territorio dello Stato italiano (ex articolo 2, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986).
NOTIFICA RESIDENTE ESTERO: LA TESI DELLA CASSAZIONE
La Corte ha dapprima chiarito che per i soggetti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata il domicilio fiscale è quello previsto dall’articolo 58, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. 600/1973, ovvero il “comune di ultima residenza nello Stato”: quanto alla notifica, secondo la Corte di Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha effettuato regolarmente la notifica degli avvisi di accertamento impugnati presso il comune italiano di ultima residenza fiscale, ovvero il domicilio fiscale dove il soggetto risulta anche iscritto ai fini AIRE. Questo assunto vale anche per la notifica atti giudiziari penali all’estero.
NOTIFICA RESIDENTE ESTERO: CONSIDERAZIONI FINALI
In definitiva è possibile affermare come per poter avere una effettiva validità, le residenze estere dei contribuenti italiani debbono essere sempre vere e mai fittizie, e questo anche, ed a maggior ragione, per i residenti in giurisdizioni black list. Laddove infatti si sia in grado di dimostrare l’effettività della residenza estera e del compimento, in detto stato estero, della totalità degli interessi affettivi e professionali, si sarà in grado di resistere, legittimamente, ad ingiuste pretese impositive degli enti accertatori. Essere cittadini italiani implica numerose problematiche negative: ce ne rendiamo conto. Però, finchè si resta in territorio italiano si dovranno le imposte a questo stato.
Inutile lamentarsi o trovare scappatoie antigiuridiche. Qualora si voglia modificare fiscalità e vivere in paesi maggiormente civili e rispettosi dell’imprenditoria, ci si potrà trasferire in paesi esteri, purché il trasferimento sia vero e non fittizio. Non dimentichiamoci mai degli effetti negativi dell’esterovestizione.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Notifica residente estero-, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 22 Febbraio 2023