RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA
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Riconoscimento sentenza penale straniera. Quanto volte ci si chiede, per quale finalità non può essere riconosciuta una sentenza penale straniera? Cosa può fare l’interessato avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello riconosce una sentenza penale straniera? in altre parole, cosa succede se si viene condannati all’estero? Vediamo cosa succede al cittadino italiano condannato all’estero.
In quest’articolo valuteremo gli effetti e la proocedura del riconoscimento di una sentenza penale straniera, emessa da uno stato extra UE, per cui vige invece una procedura particolarmente semplificata dettata in tema di mutuo riconoscimento delle sentenze emesse nell’ambito degli stati UE.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: I CASI DEL RICONOSCIMENTO
Quando si è condannati all’estero, (consigliamo sempre di usufruire di una adeguata difesa penale all’estero), vi sono due alternative, se la condanna interviene nel mentre il cittadino italiano è tuttora detenuto in un carcere straniero, si potrà tentare di fare rientrare il detenuto in Italia per ivi scontare la condanna. Se invece la condanna alla pena detentiva interviene durante la latitanza del condannato, o con costui in libertà, lo stato estero che ha irrogato la condanna, emetterà un mandato di cattura internazionale chiedendo l’arresto del cittadino italiano condannato all’estero, ed il suo trasferimento in un carcere straniero (quello dello Stato che ha emesso la sentenza penale di condanna). A questo punto cosa fare?
Cominciamo con il ricordare che, dal punto di vista del codice di procedura penale italiano, la sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
- – la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
- – la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
- – la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l’imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all’autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile ed a essere assistito da un difensore;
- – vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull’esito del processo;
- – il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
- – per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato, una sentenza irrevocabile;
- – per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato, un procedimento penale.
- – se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato
Occorre prima valutare con attenzione se la sentenza penale straniera di cui viene chiesto il riconoscimento, presenta uno dei seguenti punti ostativi al suo riconoscimento. Poi bisognerà opporsi nei tempi e nei modi di legge, poichè, quando il mandato di arresto è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.
RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: COMPETENZA A DELIBERARE
Il compito di deliberare in ordine al riconoscimento della sentenza penale straniera è demandato alla Corte d’Appello individuata ai sensi dell’ art. 730, ossia la Corte del distretto in cui ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di Appello di Roma qualora la persona sia nata all’estero o non sia possibile accertarne il luogo di nascita. La Corte non può entrare nel merito della pronuncia straniera, ma può chiedere (art. 205 disp. att.) al Ministro della giustizia il testo, con la traduzione, delle leggi estere o delle convenzioni internazionali utili ai fini della decisione.
RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: IL PROCEDIMENTO
Il rito segue lo schema procedimentale della camera di consiglio, ai sensi dell’art. 127, che si conclude tuttavia con la pronuncia di una sentenza in luogo della ordinanza tipica del procedimento camerale. La sentenza deve essere motivata a pena di nullità, ai sensi dell’art. 125, 3° co. e deve indicare con precisione gli effetti del riconoscimento (C., Sez. IV, 16.12.2008,). Ad essa è stata attribuita natura costitutiva (C., Sez. IV, 10.4.1996).
La stessa può essere oggetto di restituzione in termini se il soggetto non abbia avuto la possibilità di difendersi nel processo della cui sentenza si è operato il riconoscimento (C., Sez. I, 6.4.2006).
Secondo lo schema del procedimento in camera di consiglio, il presidente della Corte d’Appello provvede alla fissazione, con decreto, del giorno dell’udienza per la deliberazione, dandone avviso almeno dieci giorni prima al procuratore generale, all’interessato, al difensore nominato d’ufficio all’interessato che ne sia sprovvisto o, eventualmente, a quello di fiducia, nonché al terzo che eventualmente abbia proposto domanda di riconoscimento agli effetti civili. Fino a cinque giorni prima dell’udienza le parti possono presentare memorie in cancelleria. Sia il procuratore generale che i privati ed i loro difensori possono comparire per essere sentiti in camera di consiglio. In caso di legittimo impedimento a compire dell’interessato non detenuto o internato che abbia chiesto di essere sentito, l’udienza è rinviata. Se l’interessato è detenuto o internato in località fuori dal distretto della Corte d’Appello, qualora ne faccia richiesta deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. Le attività svolte nel corso dell’udienza devono essere documentate con apposito verbale anche se nessuno compare. In questo caso nel verbale d’udienza deve risultare la mancata comparizione delle parti, ritualmente e tempestivamente avvisate. L’omessa citazione dell’imputato dà luogo a nullità assoluta; danno luogo a nullità di ordine intermedio la mancata audizione dell’imputato che sia comparso e l’omessa audizione da parte del magistrato di sorveglianza.
Con riferimento alla procedura per il riconoscimento delle sentenze emesse da autorità giudiziarie operanti in stati non membri dell’Unione europea, si è stabilito che la Corte d’appello deliberi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, mentre la Cassazione deve decidere sull’impugnazione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Inoltre, è previsto che nei casi di;
a) riconoscimento per gli effetti previsti dal codice penale delle sentenze penali emesse da stati stranieri con cui non intercorrano accordi internazionali,
b) riconoscimento per gli effetti civili delle sentenze penali,
c) riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere, il contraddittorio fra le parti è meramente cartolare ed infatti la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.
RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: LA DECISIONE
RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: LE CONCLUSIONI
Procedura rigorosa e leggi italiane: Il processo di riconoscimento delle sentenze penali straniere in Italia è sottoposto a rigorose norme e procedure. La legge italiana stabilisce chiaramente le condizioni in cui una sentenza straniera può essere riconosciuta, garantendo che sia conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
Ruolo della Corte d’Appello: La Corte d’Appello svolge un ruolo cruciale nel processo di riconoscimento delle sentenze penali straniere. È responsabile di valutare se una sentenza straniera soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge italiana e se può essere riconosciuta.
Nessuna discrezionalità nella decisione: È importante notare che la Corte d’Appello non ha discrezionalità nel processo di riconoscimento. La sua decisione si basa rigorosamente sul rispetto dei requisiti di legge, senza entrare nel merito della vicenda processuale stessa.
Garanzie di reciprocità: Nel caso delle sentenze penali di Stati non appartenenti all’Unione europea, il Ministro della Giustizia può valutare la richiesta di assistenza giudiziaria alla luce delle garanzie di reciprocità fornite dallo Stato richiedente.
Valutazione caso per caso: Infine, è fondamentale valutare ogni caso individualmente e cercare tempestivamente la consulenza di avvocati esperti in diritto penale internazionale per tutelare i propri interessi in situazioni di condanna all’estero.
In conclusione, il riconoscimento delle sentenze penali straniere in Italia è un processo complesso che richiede la conformità con le leggi italiane e il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. La Corte d’Appello svolge un ruolo cruciale in questo processo, ma la sua decisione si basa rigidamente sui requisiti di legge. È fondamentale valutare attentamente ogni situazione e cercare la consulenza di professionisti legali specializzati per garantire la tutela dei propri diritti in caso di condanna all’estero.
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Articolo aggiornato al 14 Settembre 2023
Il procedimento si conclude con sentenza, che viene comunicata o notificata senza ritardo alle parti: la sentenza potrà dichiarare la inammissibilità della richiesta di riconoscimento, ove manchino i presupposti di legge, ovvero il riconoscimento della decisione estera.
Da ricordare che: alla Corte, non è attribuita alcuna discrezionalità in materia, come rilevato dalla giurisprudenza costante, fra le tante: (C., Sez. IV, 22.2.1978, C., Sez I, 30.11.1976, C., Sez. I, 12.5.1976, ). La sentenza di riconoscimento non determina l’avvenuto accertamento, anche per l’ordinamento italiano, della sussistenza o meno fatto di reato oggetto della pronuncia dello Stato estero: la pronuncia della Corte d’Appello non verte, dunque, sul merito della vicenda processuale quanto, piuttosto, sulla esistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 733.
RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLO STATO ESTERO
Nei rapporti con gli Stati che non siano membri dell’Unione europea, la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, nel rispetto delle disposizioni del libro XI del c.p.p.. Il Ministro della Giustizia, infatti, ha il potere di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione e alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all’amministrazione della giustizia laddove lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
Da notare infatti che nel caso di sentenze penali di Stati non appartenenti all’Unione europea e all’esecuzione di sentenze penali italiane all’estero, la decisione sul riconoscimento della sentenza straniera è attribuita alla corte d’appello e non dovrà essere accolta in presenza dei seguenti casi: