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Riconoscimento sentenza penale straniera

Quando una sentenza penale straniera può essere riconosciuta in Italia. Le eccezioni, le norme.

di Avv. Daniele Bertaggia
Ottobre 2, 2022
in Penale
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riconoscimento sentenza penale straniera
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RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA

Contenuti dell'articolo

  • RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA
      • RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA INFOLINE: +393483610420
        • RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: I CASI DEL RICONOSCIMENTO
        • RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: COMPETENZA A DELIBERARE
        • RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: IL PROCEDIMENTO
        • RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: LA DECISIONE
        • RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLO STATO ESTERO

RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA INFOLINE: +393483610420

Riconoscimento sentenza penale straniera. Quanto volte ci si chiede, per quale finalità non può essere riconosciuta una sentenza penale straniera? Cosa può fare l’interessato avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello riconosce una sentenza penale straniera? in altre parole, cosa succede se si viene condannati all’estero?  Vediamo cosa succede al cittadino italiano condannato all’estero.

In quest’articolo valuteremo gli effetti e la proocedura del riconoscimento di una sentenza penale straniera, emessa da uno stato extra UE, per cui vige invece una procedura particolarmente semplificata dettata in tema di mutuo riconoscimento delle sentenze emesse nell’ambito degli stati UE.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara

RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: I CASI DEL RICONOSCIMENTO

Quando si è condannati all’estero, (consigliamo sempre di usufruire di una adeguata difesa penale all’estero), vi sono due alternative, se la condanna interviene nel mentre il cittadino italiano è tuttora detenuto in un carcere straniero, si potrà tentare di fare rientrare il detenuto in Italia per ivi scontare la condanna. Se invece la condanna alla pena detentiva interviene durante la latitanza del condannato, o con costui in libertà, lo stato estero che ha irrogato la condanna, emetterà un mandato di cattura internazionale chiedendo l’arresto del cittadino italiano condannato all’estero, ed il suo trasferimento in un carcere straniero (quello dello Stato che ha emesso la sentenza penale di condanna). A questo punto cosa fare?

Cominciamo con il ricordare che, dal punto di vista del codice di procedura penale italiano, la sentenza straniera non può essere riconosciuta se:

  • – la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
  • – la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
  • – la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l’imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all’autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile ed a essere assistito da un difensore;
  • – vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull’esito del processo;
  • – il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
  • – per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato, una sentenza irrevocabile;
  • – per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato, un procedimento penale.
  • – se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato

Occorre prima valutare con attenzione se la sentenza penale straniera di cui viene chiesto il riconoscimento, presenta uno dei seguenti punti ostativi al suo riconoscimento. Poi bisognerà opporsi nei tempi e nei modi di legge, poichè, quando il mandato di arresto è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: COMPETENZA A DELIBERARE

Il compito di deliberare in ordine al riconoscimento della sentenza penale straniera è demandato alla Corte d’Appello individuata ai sensi dell’  art. 730, ossia la Corte del distretto in cui ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di Appello di Roma qualora la persona sia nata all’estero o non sia possibile accertarne il luogo di nascita. La Corte non può entrare nel merito della pronuncia straniera, ma può chiedere (art. 205 disp. att.) al Ministro della giustizia il testo, con la traduzione, delle leggi estere o delle convenzioni internazionali utili ai fini della decisione.

RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: IL PROCEDIMENTO

Il rito segue lo schema procedimentale della camera di consiglio, ai sensi dell’ art. 127, che si conclude tuttavia con la pronuncia di una sentenza in luogo della ordinanza tipica del procedimento camerale. La sentenza deve essere motivata a pena di nullità, ai sensi dell’ art. 125, 3° co. e deve indicare con precisione gli effetti del riconoscimento ( C., Sez. IV, 16.12.2008,). Ad essa è stata attribuita natura costitutiva ( C., Sez. IV, 10.4.1996).

La stessa può essere oggetto di restituzione in termini se il soggetto non abbia avuto la possibilità di difendersi nel processo della cui sentenza si è operato il riconoscimento ( C., Sez. I, 6.4.2006).

Secondo lo schema del procedimento in camera di consiglio, il presidente della Corte d’Appello provvede alla fissazione, con decreto, del giorno dell’udienza per la deliberazione, dandone avviso almeno dieci giorni prima al procuratore generale, all’interessato, al difensore nominato d’ufficio all’interessato che ne sia sprovvisto o, eventualmente, a quello di fiducia, nonché al terzo che eventualmente abbia proposto domanda di riconoscimento agli effetti civili. Fino a cinque giorni prima dell’udienza le parti possono presentare memorie in cancelleria. Sia il procuratore generale che i privati ed i loro difensori possono comparire per essere sentiti in camera di consiglio. In caso di legittimo impedimento a compire dell’interessato non detenuto o internato che abbia chiesto di essere sentito, l’udienza è rinviata. Se l’interessato è detenuto o internato in località fuori dal distretto della Corte d’Appello, qualora ne faccia richiesta deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. Le attività svolte nel corso dell’udienza devono essere documentate con apposito verbale anche se nessuno compare. In questo caso nel verbale d’udienza deve risultare la mancata comparizione delle parti, ritualmente e tempestivamente avvisate. L’omessa citazione dell’imputato dà luogo a nullità assoluta; danno luogo a nullità di ordine intermedio la mancata audizione dell’imputato che sia comparso e l’omessa audizione da parte del magistrato di sorveglianza.

Con riferimento alla procedura per il riconoscimento delle sentenze emesse da autorità giudiziarie operanti in stati non membri dell’Unione europea, si è stabilito che la Corte d’appello deliberi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, mentre la Cassazione deve decidere sull’impugnazione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Inoltre, è previsto che nei casi di;

a) riconoscimento per gli effetti previsti dal codice penale delle sentenze penali emesse da stati stranieri con cui non intercorrano accordi internazionali,

b) riconoscimento per gli effetti civili delle sentenze penali,

c) riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere, il contraddittorio fra le parti è meramente cartolare ed infatti la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.

RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: LA DECISIONE

Il procedimento si conclude con sentenza, che viene comunicata o notificata senza ritardo alle parti: la sentenza potrà dichiarare la inammissibilità della richiesta di riconoscimento, ove manchino i presupposti di legge, ovvero il riconoscimento della decisione estera.

Da ricordare che: alla Corte, non è attribuita alcuna discrezionalità in materia, come rilevato dalla giurisprudenza costante, fra le tante: (C., Sez. IV, 22.2.1978, C., Sez I, 30.11.1976, C., Sez. I, 12.5.1976, ). La sentenza di riconoscimento non determina l’avvenuto accertamento, anche per l’ordinamento italiano, della sussistenza o meno fatto di reato oggetto della pronuncia dello Stato estero: la pronuncia della Corte d’Appello non verte, dunque, sul merito della vicenda processuale quanto, piuttosto, sulla esistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 733.

Particolare profilo di inammissibilità comportante, pertanto, il respingimento della richiesta di riconoscimento di una sentenza estera è stato rilevato nella ipotesi in cui il procuratore generale, nel formulare la richiesta, non produca copia della sentenza – unitamente alla traduzione in lingua italiana – dal momento che la sentenza rappresenterebbe un “indispensabile supporto documentale” della richiesta.

RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA: ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLO STATO ESTERO

Nei rapporti con gli Stati che non siano membri dell’Unione europea, la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, nel rispetto delle disposizioni del libro XI del c.p.p.. Il Ministro della Giustizia, infatti, ha il potere di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione e alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all’amministrazione della giustizia laddove lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

Da notare infatti che nel caso di sentenze penali di Stati non appartenenti all’Unione europea e all’esecuzione di sentenze penali italiane all’estero, la decisione sul riconoscimento della sentenza straniera è attribuita alla corte d’appello e non dovrà essere accolta in presenza dei seguenti casi:

  • sentenza non irrevocabile,
  • contraria ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano,
  • pronunciata da un giudice non indipendente e imparziale o a seguito di un processo non equo,
  • discriminatoria;
  • il fatto non sia previsto come reato in Italia o sia oggetto di giudizio penale pendente in Italia o definito con sentenza passata in giudicato o ancora se il bene confiscabile in base alla sentenza non sia confiscabile nell’ordinamento italiano.

Da notare infatti che si chiede una reale garanzia di compatibilità fra gli ordinamenti italiano e straniero fondata sulla cultura giuridica nazionale, tale da permettere di valutare se il giudice straniero, pur applicando la legge, abbia reso giustizia nel caso concreto

In definitiva occorre valutare caso per caso e, soprattutto, tutelarsi tempestivamente, tramite avvocati esperti in diritto penale internazionale.

RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA INFOLINE: +393483610420

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo RICONOSCIMENTO SENTENZA PENALE STRANIERA, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 02 Ottobre 2022

Post Views: 586
Tags: avvocato bertaggiacittadino italiano condannato all'esteroesecuzione sentenza penale esterasentenza penale straniera
Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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