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Sentenza penale europea, valida in Italia senza riconoscimento

Automatismo del riconoscimento di una sentenza penale di uno stato EU in Italia.

di Avv. Daniele Bertaggia
Febbraio 7, 2021
in Penale
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sentenza penale europea
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SENTENZA PENALE EUROPEA: VALIDA IN ITALIA SENZA RICONOSCIMENTO

INFO LINE DIRITTO PENALE E PROCESSO PENALE EUROPEO: +390532240071

Sentenza penale europea. Gentili lettori, in ambito di sentenza penale europea, ovvero emessa da uno degli stati dell’Unione Europea, bisogna porre particolare attenzione: molti infatti credono che, essendo formalmente una condanna (la sentenza penale europea) emessa da uno stato estero rispetto all’Italia, gli effetti giuridici non si riverbereranno in Italia, salvo difficili e lunghi riconoscimenti internazionali.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara

Attenzione, non è così: la sentenza emessa da un tribunale penale europeo è valida ed esecutiva in Italia senza bisogno di riconoscimento.

SENTENZA PENALE EUROPEA: VALIDITÀ IN ITALIA SENZA RICONOSCIMENTO

La sentenza emessa da uno stato dell’unione europea non ha bisogno di essere formalmente riconosciuta ai sensi dell’art. 731 c.p.p., discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna (in particolare, la l. n. 69 del 2005) di conformazione alla Decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio dell’Ue del 13 giugno 2002.  Questo il principio espresso dalla Cassazione penale sez. VI 05 luglio 2013 n. 34587.

SENTENZA PENALE EUROPEA: IL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI

La regolamentazione della esecuzione della sentenza estera nell’ambito della disciplina interna del MAE (Mandato Arresto Europeo), è quindi conformata alla decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, che è vincolante per gli stati membri dell’Unione Europea e che sconta il mutuo riconoscimento delle decisioni penali (vedi in particolare i consideranda n. 2 e 6 di detta decisione-quadro): l’iniziativa volta al riconoscimento, non spetta al Ministro ma alla corte di appello investita della procedura del MAE, nè essa è condizionata dall’esistenza di un particolare “accordo internazionale“, come nel caso del Perù o della Repubblica Dominicana,  che non sia quello, costituito dalla stessa decisione-quadro.

Infine, la sentenza estera europea non deve essere formalmente “riconosciuta” ai sensi dell’art. 731 c.p.p., ma, sussistendone i presupposti, semplicemente posta in esecuzione, discendendo la sua riconoscibilità, e quindi la sua esecutività, direttamente dalla legge interna (la n. 69 del 2005) di conformazione alla decisione-quadro.

SENTENZA PENALE EUROPEA: L’ESECUZIONE AUTOMATICA DELLA CONDANNA E DELLA CARCERAZIONE

Legittimamente, dunque, la Corte di appello, preso atto di una sentenza di condanna emessa dall’a.g. di uno stato dell’Unione Europea, e della legittimità del I titolo, la potrà porre in esecuzione, senza nessuna previa procedura di riconoscimento: quindi incarcerarvi. Inoltre, lo si ricordi bene, non è certamente compito dell’a.g. italiana sindacare la procedura attraverso la quale una sentenza di qualunque stato dell’U.E. acquisti definitività – e quindi esecutività – sulla base delle norme vigenti nello stato di emissione.

SENTENZA PENALE EUROPEA: L’AUTOMATISMO DEL RICONOSCIMENTO

La “condizione” fissata dall’art. 5 par. 1 della decisione quadro 2002/584, è stata integralmente riportata dal legislatore italiano nell’ambito della procedura passiva. La legge di attuazione ha alterato la vincolatività dell’art. 5 par. 1: essa non opera quale condizione che potrebbe essere opposta alla consegna del condannato, bensì quale elemento essenziale per dare riconoscimento alla decisione ed eseguire la consegna.

A norma dell’art. 19 lett. a) della legge n. 69 del 2005, l’Italia, quale Stato cui si chiede l’esecuzione di un mandato di arresto, subordina la consegna del ricercato, condannato nello Stato di emissione dopo un giudizio celebrato in contumacia, alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente garantisca in modo sufficiente al soggetto da arrestare la possibilità di richiedere un “nuovo” processo. Tale garanzia, così come specificato anche all’art. 5 par. 1 della decisione quadro, è richiesta dall’Italia solo « se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ».

ESECUZIONE AUTOMATICA DELLA SENTENZA PENALE EUROPEA: LA SOTTRAZIONE VOLONTARIA AL PROCESSO

Spesso accade che un italiano imputato in un processo penale in uno stato dell’Unione Europea, la Slovenia come l’Austria, la Croazia come la Spagna, o la Francia, mal consigliato, si rifiuti di recarsi a subire il processo all’estero, e, peggio ancora, a nominare un avvocato difensore esperto di diritto penale internazionale, nell’errata convinzione che “tanto non mi succederà nulla“: GROSSO ERRORE! Nel considerandum n. 8 si legge che nell’esaminare le modalità attraverso le quali sono state date le informazioni all’interessato (e se queste siano, così, sufficienti ad assicurare la consapevolezza circa la celebrazione del processo) si potrebbe prestare particolare attenzione alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.

Ciò potrebbe imporre un perentorio ostacolo al rifiuto della consegna del soggetto che non abbia avuto conoscenza per effetto di una condotta colposa o dolosa, senza dover fare ricorso ad alcuna delle clausole introdotte dalla decisione quadro 2009/299. Nonostante l’accenno contenuto nel considerandum n. 8, la norma non opera alcuna distinzione fra ignoranza colpevole e incolpevole.

È bene, a tal proposito, sottolineare che se da una parte la Corte Europea ha riconosciuto un diritto “incondizionato” ad un nuovo giudizio per colui che è stato condannato a sua insaputa (a nulla rilevando, quindi, la causa – colpevole o meno – dell’ignoranza), dall’altra la già citata Raccomandazione 11 considera del tutto legittimo procedere in contumacia, e quindi, non far scattare il diritto al nuovo processo o all’appello, nei confronti dell’imputato non raggiunto effettivamente da una citazione perché « sottrattosi volontariamente alla giustizia ».

PROCESSO PENALE EUROPEO: COME COMPORTARSI

Cosa fare dunque, se un italiano deve essere processato penalmente in uno stato dell’Unione Europea? Mai fare finta di nulla credendo che “tanto non mi accadrà nulla io sono in Italia“, o prima o poi arriverà la Polizia ad arrestarvi (ovviamente in caso di condanna-ma perchè rischiare senza difendersi?) e poi sarete condotti in un carcere estero a scontare la condanna. La cosa migliore è rivolgersi ad un avvocato penalista internazionale, che vi sappia difendere in maniera adeguata, evitandovi il peggio, e seguendovi con professionalità per fare ottenere il rispetto dei vostri diritti.
Se sei stato arrestato all’estero e devi subire un processo penale in una nazione dell’Unione Europea, contattaci, sapremo difenderti al meglio.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo – Sentenza penale europea, valida in Italia senza riconoscimento-, in www.avvocatobertaggia.com/blog

 

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