TRUST REVOCABILE FISCALMENTE INESISTENTE
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Trust revocabile fiscalmente inesistente. Con la Risposta ad Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul delicato tema della fiscalità del trust revocabile confermando, peraltro, l’orientamento interpretativo già delineatosi.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
TRUST REVOCABILE FISCALMENTE INESISTENTE: IL TRUST ESTERO AUTODICHIARATO
Il caso è quello di un trust estero revocabile il quale si caratterizza, in particolare, per il fatto che il disponente e il beneficiario siano lo stesso soggetto. Su ququesto punto è necessario insistere e fare chiarezza.
Tuttora vi sono persone che si ostinano a creare trust autodichiarati, con confusione fra disponente e beneficiario: ovviamente è un atto di nessuna efficacia giuridica (quod nullum est nullum producit effectum), ma ciò nonostante, attratti non capiamo da cosa, creano tali inutili e risibili strutture, invece che organizzarsi per effettuare una seria, e giuridicamente valida, tutela patrimoniale.
Di fronte all’esercizio da parte dell’Istante del potere di revoca integrale del trust, in relazione alla totalità dei beni costituenti il relativo fondo al fine di ottenerne la completa reintestazione, sorge il tema dell’eventuale assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni del (ri)trasferimento in favore dell’Istante/disponente dei beni originariamente conferiti nel trust revocabile e, ancor prima, il tema dell’eventuale assoggettamento all’imposta indiretta dell’iniziale conferimento dei beni in trust.
TRUST REVOCABILE FISCALMENTE INESISTENTE: LA DECISIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate affronta la questione ricordando innanzitutto che ai fini dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni, riguardo ai trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui al D.L. n. 262/2006 e al D.Lgs. n. 346/1990 evidenziando che l’attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni solo al verificarsi dei presupposti ivi previsti.
In particolare, nel caso di specie, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del trust e, a tal proposito, l’Amministrazione finanziaria afferma che l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicabilità dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza.
Tale conclusione, trova altresì riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nell’Ordinanza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che «solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza».
Per concludere, appare opportuno ricordare la posizione dell’Agenzia delle Entrate sul tema dell’inquadramento di un trust revocabile sul piano fiscale, emersa dalle precedenti pronunce, sottolineando che un trust può essere considerato come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi solo ove il trustee detenga un potere effettivo di amministrazione e gestione dei beni ivi apportati.
Pertanto, qualora il disponente si riservi la possibilità di esercitare qualche potere sul trust, quale è quello di revocarlo, quest’ultimo deve essere considerato come strumento meramente interposto rispetto al disponente con la conseguenza dell’imputabilità dei redditi prodotti dal trust direttamente in capo disponente.
In particolare, si assiste a una cristallizzazione dei principi emersi dalla famosa circolare n. 48/E/2007, per i quali appare ormai certo e chiaro che il trust revocabile “ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al Disponente“.
TRUST REVOCABILE FISCALMENTE INESISTENTE: I CASI DI REVOCABILITA’, LA GIURISPRUDENZA
Per concludere spiegheremo che il trust autodichiarato è sempre una cosa inutile, la giurisprudenza (ma anche un minimo di logica giuridica) è sempre sfavorevole a questo istituto, creato in maniera poco accorta. La tutela patrimoniale è una cosa estremamente seria e difficile da ottenere, sono sempre da evitare i rimedi dell’ultimo momento e fatti sotto la spinta di una nulla conoscenza delle regole giuridiche della materia.
Fra le tante: Tribunale Catania, Sez. III, 17/02/2020: ” La duplice circostanza che il coniuge del disponente venga nominato guardiano e che il trust sia autodichiarato ben possono giustificare la conclusione che il disponente abbia operato allo scopo di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, ma non valgono a provare la simulazione del trust. È revocabile il trust autodichiarato familiare istituito dall’amministratore unico e liquidatore di una S.p.A., convenuto in giudizio di responsabilità ex art. 146 l.f. dal curatore fallimentare della società, successivamente al compimento dei fatti di mala gestio: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della gratuità del trust, si desume dalla circostanza che il trust ha interessato tutto il suo patrimonio immobiliare; l’eventus damni sussiste poiché è indimostrata la proprietà in capo al disponente di altri beni immobili utilmente aggredibili dalla curatela fallimentare.”
Tribunale Milano, Sez. II, 25/02/2019: “Il beneficiario vitalizio del trust non è legittimato passivo nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust in quanto non gode di alcun potere di gestione sui beni in trust. E’ revocabile ex art. 2901 c.c. il trust familiare autodichiarato istituito dal disponente, condannato al pagamento di una somma di denaro in favore del creditore agente in revocatoria, successivamente alla sentenza di condanna: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dal fatto che questi ha istituito il trust successivamente alla sentenza di condanna, mentre l’eventus damni sussiste in re ipsa.”
Tribunale Roma, Sez. XVII, 21/02/2019: “Il beneficiario non è legittimato passivo nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust se gli vengono attribuite facoltà non connotate da realità, ma assoggettate alle valutazioni discrezionali del trustee. E’ revocabile ex art. 2901 c.c. il conferimento di un bene immobile in un trust familiare posto in essere dal disponente, correntista e mutuatario della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente all’apertura del conto e alla stipula del mutuo: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dal fatto che questi era al corrente del mancato pagamento delle rate di mutuo e del saldo negativo del rapporto di conto corrente, mentre l’eventus damni si desume dal fatto che la banca aveva precedentemente effettuato un pignoramento, rivelatosi infruttuoso.”
TRUST REVOCABILE FISCALMENTE INESISTENTE: LE CONCLUSIONI
Il trust è uno strumento che nasce per scopi completamente diversi da quelli per i quali viene usato (forse nella convinzione che costi poco-se autodichiarato), usarlo per tutelare un patrimonio è sbagliato, non è la sua natura, non è il suo reale fine. La tutela del patrimonio familiare è cosa ben diversa dal crearsi un trust autodichiarato, desinato inesorabilmente alla revoca. Se si ha bisogno di tutelare il proprio patrimonio è bene rivolgersi a quei professionisti che siano in grado di farvi fare le giuste procedure giuridiche, evitando il fai da te o i consigli di “amici” senza esperienza alcuna nel settore.
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Articolo aggiornato al 12 Settembre 2021