TUTELA PATRIMONIALE E SEQUESTRO CONSERVATIVO
Gentili lettori, restiamo in tema di tutela patrimoniale e sequestro conservativo, e cerchiamo di comprendere come il sequestro conservativo possa incidere in maniera particolarmente negativa su tutti coloro che non hanno attivato per tempo utili strumenti di tutela patrimoniale, rischiando così di vedere distrutto il loro intero patrimonio, solo per il fatto che non si sono decisi, per tempo, a tutelare il loro patrimonio, sia immobiliare che mobiliare.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
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TUTELA PATRIMONIALE E SEQUESTRO CONSERVATIVO: LA MANCANZA DI PREVENZIONE
Molte persone, soltanto quando hanno debiti immediati e contingenti, cercano di risolvere i loro problemi effettuando inutili operazioni per sottrarre i loro beni ai creditori: operazioni sconsiderate, illecite, e comunque sempre sottoposte alla concreta possibilità di essere sottoposta all’azione revocatoria ex art. 2901 ss c.c. Il problema, tutto italiano, consiste nell’assoluta mancanza di una cultuta preventiva volta alla tutela immobiliare, già i latini ci ammonivano: “melius est intacta jura servare, quam vulnerata, remedia quaerere“. Ora, nel 2020, tale aforisma ha una validità assoluta. Cercare di tenere intatti i propri diritti piuttosto che porre rimedio, inutile, ad esecuzioni iniziate, è una priorità a cui l’imprenditore ed il proprietario assennato non potrà rinunziare, mai.
TUTELA PATRIMONIALE E SEQUESTRO CONSERVATIVO: LA COMPATIBILITÀ
Sussiste infatti, vanificando quindi ogni sforzo dell’ultimo momento, compatibilità assoluta tra il sequestro conservativo di cui al combinato disposto ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c., e l’azione revocatoria ordinaria, sia in ragione della finalità di quest’ultima, ovvero di ricostruzione della garanzia generica assicurata dal creditore al patrimonio del suo debitore, sia avuto riguardo al disposto di cui al secondo comma dell’art. 2906 c.c., atteso che se il rimedio cautelare è proponibile nei confronti del terzo acquirente, nella causa in cui è stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione, deve esserlo anche in quella esperita nei confronti del debitore principale.
E’ sufficiente, ai fini del perfezionamento dell’azione revocatoria in capo al creditore, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
TUTELA PATRIMONIALE E SEQUESTRO CONSERVATIVO: LE RAGIONI DEL CREDITORE
Ai fini dell’utile esperibilità dell’azione revocatoria, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, non del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
TUTELA PATRIMONIALE E SEQUESTRO CONSERVATIVO: UN CASO
Esemplificativamente potremmo ipotizzare un creditore che convengo in giudizio un debitore, garante di una società, assumendo che quest’ultimo abbia posto in essere atti pregiudizievoli in proprio danno, mediante la costituzione di un fondo patrimoniale (atto inutile e sconsigliatissimo) con la coniuge, nel quale si sono inglobate le azioni della società garantita e la donazione (altro atto sconsiderato) di altre azioni appartenenti alla medesima società.
Il creditore ben potrebbe ritenere configurati gli elementi essenziali dell’azione revocatoria, potrebbe chiedere che fosse esperita l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e, con contestualità, procedere al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. delle azioni della società garantita, oggetto degli atti di disposizione.
TUTELA PATRIMONIALE E SEQUESTRO CONSERVATIVO: DONAZIONE, L’INUTILE DIFESA
Se non ci si è assicurati precedentemente un’assicurazione adeguata (in punto agli atti di tutela patrimoniale) ogni difesa è inutile. Inutilmente i debitori si costituiranno in giudizio, deducendo preliminarmente l’evidente sproporzione tra i beni oggetto dell’istanza di sequestro ed il credito vantato dal creditore e contestando, pertanto, la sussistenza dei requisiti essenziali per ottenere il sequestro conservativo.
Il Tribunale, con un grandissimo grado di probabilità, riterrà ammissibile la domanda di sequestro, ritenendo compatibile l’azione revocatoria ordinaria con il sequestro conservativo, nella considerazione che se il rimedio cautelare è proponibile nei confronti del terzo acquirente, nella causa in cui sia stata proposta per far dichiarare l’inefficacia dell’atto di disposizione, deve esserlo, con logica ineccepibile, anche in quella esperita nei confronti del debitore principale.
TUTELA PATRIMONIALE E SEQUESTRO CONSERVATIVO: I MOTIVI DELLA SCONFITTA IN GIUDIZIO
Il Tribunale, quanto ai ai presupposti cautelari, probabilmente riterrà evidente la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esperimento del sequestro conservativo, ed in conformità con la giurisprudenza di legittimità, riterrà che non è necessaria la totale compromissione delle ragioni del creditore, bastando la semplice valutazione di maggiore difficoltà della loro realizzazione anche nel caso di garanzia fideiussoria, posto che è da ritenersi sufficiente per la procedibilità del sequestro conservativo, l’esistenza di elementi certi e sintomatici del possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo.
TUTELA PATRIMONIALE E SEQUESTRO CONSERVATIVO: COME TUTELARE ADEGUATAMENTE IL PROPRIO PATRIMONIO
Come abbiamo ribadito più e più volte nei nostri interventi, l’unico modo per preservare intatti i propri diritti patrimoniali è quello di disporre degli stessi anticipatamente ad un ipotetico ( e non voluto ) evento debitorio.
Non ha senso tenere patrimoni mobili ed immobili intestati a sé medesimo per poi pretendere, innanzi alle pretese di creditori, di disfarsi degli stessi come se ciò non fosse sanzionabile (civilmente ma anche penalmente, basti pensare all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 ed all’art. 388 c.p.) e facilmente revocabile. Il principio per cui bisogna rispondere delle proprie obbligazioni con l’intero proprio patrimonio ai sensi dell’art. 2740 c.c. resta valido: altrettanto valido è prevedere eventi non voluti e, così come uno si assicura contro gli infortuni o le malattie (che nessuno vorrebbe mai avere) effettuare una adeguata e propositiva tutela patrimoniale atta a salvaguardare il patrimonio personale da future aggressioni.
TUTELA PATRIMONIALE E SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONSIDERAZIONI FINALI
La tutela patrimoniale e il sequestro conservativo possono avere un impatto negativo significativo su coloro che non hanno messo in atto in tempo utile strumenti di protezione patrimoniale, rischiando così di perdere l’intero patrimonio semplicemente perché non hanno provveduto in anticipo a tutelare i loro beni, sia immobiliari che mobiliari.
L’azione revocatoria ex art. 2901 ss c.c. può invalidare operazioni effettuate per sottrarre i beni ai creditori, qualora queste operazioni siano state compiute in modo sconsiderato o illecito. La mancanza di una cultura preventiva volta alla tutela del patrimonio può portare a gravi conseguenze quando i debiti si fanno presenti. È importante prendere in considerazione la tutela patrimoniale in anticipo per evitare di dover agire quando le azioni correttive potrebbero essere inutili o vanificate.
Il sequestro conservativo (ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c.) può essere compatibile con l’azione revocatoria ordinaria, poiché l’intento di quest’ultima è quello di ricostruire la garanzia generica del creditore sul patrimonio del debitore. Il creditore può richiedere il sequestro conservativo delle azioni oggetto dell’atto di disposizione effettuato dal debitore per pregiudicare i suoi interessi.
L’azione revocatoria può essere perfezionata sulla base della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore tramite l’atto di disposizione, anche se l’intenzione del debitore o la partecipazione del terzo beneficiario non sono rilevanti.
La protezione patrimoniale anticipata è fondamentale per preservare i propri diritti patrimoniali. È inutile cercare di disfarsi dei beni quando i creditori avanzano le richieste, poiché tali azioni possono essere considerate illecite e revocabili. È essenziale agire preventivamente e adottare misure di tutela patrimoniale per proteggere i propri beni da future eventuali richieste creditorie.
Si consiglia di consultare un avvocato patrimonialista per ricevere informazioni adeguate sulla tutela dei beni mobili e immobili.
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Articolo aggiornato al 28 Luglio 2023