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Interessi moratori nelle transazioni commerciali: tassi, calcolo e recupero

Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali. Direttiva CEE 2000/35

Avv. Daniele Bertaggia di Avv. Daniele Bertaggia
Settembre 19, 2026
in Civile
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Interessi moratori nelle transazioni commerciali: fatture, orologio e logo dello Studio Bertaggia

Immagine illustrativa – Studio Legale Internazionale Bertaggia.

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STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE BERTAGGIA

BERTAGGIA TOP LEGAL · RECUPERO CREDITI

Contents

  • 1. Interessi moratori nelle transazioni commerciali: tassi, calcolo e recupero
    • 1.1. In sintesi: quando spettano gli interessi moratori?
    • 1.2. Indice
    • 1.3. Quando si applica il D.Lgs. 231/2002
      • 1.3.1. Non confondere mora commerciale e interessi giudiziali
    • 1.4. Da quale giorno decorrono: termini ordinari e deroghe
    • 1.5. Tasso degli interessi moratori 2026: 10,15% e 10,40%
      • 1.5.1. Esempio: 10.000 euro e 30 giorni di ritardo
    • 1.6. I 40 euro per il recupero: una voce diversa dagli interessi
      • 1.6.1. Posso chiedere anche le spese dell’avvocato?
    • 1.7. Clausole inique, subfornitura e settori particolari
      • 1.7.1. La subfornitura non è una normale fornitura per definizione
    • 1.8. Dal sollecito al recupero giudiziale, anche all’estero
      • 1.8.1. Se il debitore si trova fuori dall’Italia
    • 1.9. Fatture insolute: chiedi una valutazione allo Studio Bertaggia
      • 1.9.1. Vuoi verificare quanto chiedere e come procedere?
    • 1.10. Domande frequenti sugli interessi moratori commerciali
    • 1.11. Fonti ufficiali e approfondimenti
      • 1.11.1. Conosci lo Studio
      • 1.11.2. Avv. Daniele Bertaggia
    • 1.12. Avv. Daniele Bertaggia

Interessi moratori nelle transazioni commerciali: tassi, calcolo e recupero

Fatture scadute, termini di pagamento e forfait di 40 euro: come distinguere le somme dovute e documentare una richiesta corretta.

Avv. Daniele Bertaggia · Articolo originario: 14 maggio 2020 · Aggiornamento editoriale: 19 settembre 2026

Consulta i tassi 2026Valuta il tuo credito
Interessi moratori nelle transazioni commerciali: fatture, orologio e logo dello Studio Bertaggia
Immagine illustrativa – Studio Legale Internazionale Bertaggia.

In sintesi: quando spettano gli interessi moratori?

Nelle transazioni commerciali soggette al D.Lgs. 231/2002, gli interessi maturano di regola dal giorno successivo alla scadenza, senza una preventiva messa in mora. Occorre però verificare il contratto, la prestazione eseguita, la scadenza e le eventuali contestazioni: una fattura emessa non dimostra, da sola, che ogni somma richiesta sia dovuta.

Per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013, il tasso legale di mora ordinario è dato dal tasso di riferimento semestrale più otto punti percentuali. Il forfait di 40 euro per i costi di recupero è una voce distinta, non un interesse né una penale giornaliera. Vanno inoltre considerate le discipline speciali e le clausole contrattuali valide.

Il punto pratico. Conserva contratto, prova della consegna o del servizio, fatture e ricevute, scadenziario, pagamenti parziali e contestazioni. Sono questi documenti a rendere verificabile il conteggio e a orientare la scelta fra sollecito, accordo e azione giudiziaria.

Indice

  1. A chi si applica la disciplina
  2. Scadenze, imprese e pubblica amministrazione
  3. Tassi 2026 ed esempio di calcolo
  4. I 40 euro e le spese ulteriori
  5. Clausole, subfornitura e contestazioni
  6. Come preparare il recupero, anche all’estero
  7. Consulenza dello Studio
  8. Domande frequenti
  9. Fonti ufficiali

Quando si applica il D.Lgs. 231/2002

La disciplina riguarda il corrispettivo di contratti tra imprese, oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni, aventi a oggetto in via esclusiva o prevalente merci o servizi. La definizione comprende chi esercita una libera professione: non riguarda soltanto società commerciali.

Non basta, invece, che il debitore sia in ritardo per applicare automaticamente questo regime a qualsiasi debito. I rapporti con un consumatore, i risarcimenti del danno e i debiti coinvolti nelle procedure concorsuali richiedono una diversa verifica. Il decreto esclude espressamente i pagamenti risarcitori, compresi quelli effettuati a tale titolo dall’assicuratore, e i debiti oggetto delle procedure indicate dall’articolo 1.

Non esiste più, nel testo aggiornato dell’articolo 1, la vecchia esclusione per interessi inferiori a 5 euro. Per rapporti molto risalenti va comunque individuata la versione applicabile: le modifiche del D.Lgs. 192/2012 riguardano le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013, non indistintamente ogni contratto anteriore.

Fonti: D.Lgs. 231/2002, artt. 1 e 2; D.Lgs. 192/2012, artt. 1 e 3. Il quadro europeo di riferimento è la direttiva 2011/7/UE, che ha rifuso la precedente direttiva 2000/35/CE.

Non confondere mora commerciale e interessi giudiziali

Questa guida riguarda soprattutto fatture e corrispettivi commerciali. Gli interessi richiesti dopo una domanda giudiziale, anche in rapporti differenti, pongono questioni autonome ai sensi dell’articolo 1284 c.c. L’esistenza di un rinvio al medesimo tasso non rende identici presupposti e decorrenza. Per una sentenza o un decreto già emesso occorre leggere anche il titolo e la sua motivazione.

Da quale giorno decorrono: termini ordinari e deroghe

L’articolo 4 collega la mora al giorno successivo alla scadenza applicabile. In assenza di una valida diversa pattuizione, il termine ordinario è di 30 giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta equivalente. Se tale ricevimento è incerto, se la fattura precede la prestazione o se è prevista una verifica di conformità, la norma individua differenti momenti iniziali.

Perciò 30 giorni dalla data scritta in fattura non è una formula universale: data di emissione, ricevimento e consegna possono essere diverse. Documentare il percorso della fattura evita conteggi anticipati o incompleti.

RapportoRegola da controllareAttenzione pratica
Tra impresePossibili termini contrattuali diversi. Oltre 60 giorni occorrono pattuizione espressa, prova scritta e assenza di grave iniquità.Un termine lungo non è automaticamente valido solo perché stampato in fattura.
Debitore pubblicoTermine ordinario di 30 giorni; deroga espressa e giustificata, provata per iscritto, entro 60 giorni.Verificare contratto, natura della prestazione e regole speciali.
Sanità pubblica e imprese pubbliche individuate dalla leggeL’articolo 4, comma 5, prevede il raddoppio dei termini.La qualifica del debitore deve essere effettivamente quella prevista.
Pagamento a rateInteressi e risarcimento si calcolano sugli importi scaduti.Non usare l’intero prezzo come base se le altre rate non sono esigibili.

Le verifiche di conformità hanno a loro volta limiti: non possono essere usate per differire liberamente l’inizio del pagamento. Quadro normativo: articolo 4, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012.

La mora automatica non elimina il contraddittorio. Il debitore può contestare, per esempio, l’esistenza del credito, l’esecuzione della prestazione, la scadenza o il conteggio. L’articolo 3 contempla inoltre la prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. Non è corretto promettere che il debitore «non possa opporre nulla».

Tasso degli interessi moratori 2026: 10,15% e 10,40%

I comunicati del Ministero dell’Economia fissano il tasso di riferimento per ciascun semestre. Per la disciplina ordinaria delle transazioni concluse dal 2013 si aggiungono otto punti percentuali. Non va usato un unico tasso per tutta la vita del credito quando il ritardo attraversa periodi con tassi differenti.

Periodo del ritardoTasso di riferimentoMaggiorazione ordinariaTasso legale di mora
1 gennaio – 30 giugno 20262,15%8 punti10,15% annuo
1 luglio – 31 dicembre 20262,40%8 punti10,40% annuo

Fonti dirette: comunicato MEF, G.U. 15 del 20 gennaio 2026 e comunicato MEF, G.U. 163 del 16 luglio 2026. La tabella non sostituisce la verifica di un diverso tasso contrattuale valido o di un regime speciale.

Esempio: 10.000 euro e 30 giorni di ritardo

Supponiamo un credito commerciale esigibile di 10.000 euro, interamente soggetto al tasso ordinario del secondo semestre 2026, senza pagamenti parziali e con 30 giorni di mora. Il conteggio illustrativo, su base annua di 365 giorni, è:

10.000 × 10,40% × 30 / 365 = 85,48 euro di interessi.

Se ricorrono i presupposti dell’articolo 6, si aggiungono separatamente 40 euro: totale accessori dell’esempio 125,48 euro, prima di eventuali ulteriori costi provati. Il capitale rimane 10.000 euro. Non è un preventivo né un conteggio relativo a una pratica reale.

Per un conteggio effettivo occorre segmentare il ritardo per semestre e per variazioni del capitale, verificare l’imputazione degli acconti e gestire correttamente date e arrotondamenti. Gli interessi previsti dal decreto sono semplici, calcolati su base giornaliera: non va inserita una capitalizzazione automatica.

L’importo dovuto comprende le imposte e gli oneri applicabili indicati nella fattura o richiesta equivalente. La Corte di giustizia, nella sentenza C-585/20, BFF Finance Iberia, 20 ottobre 2022, ha chiarito che l’IVA indicata in fattura rileva indipendentemente dal momento del suo versamento all’Erario. Restano da verificare i particolari meccanismi fiscali della singola operazione.

I 40 euro per il recupero: una voce diversa dagli interessi

L’articolo 6 riconosce un forfait di 40 euro senza necessità di costituzione in mora, nei casi previsti dalla disciplina. Serve a compensare i costi di recupero; non cresce ogni giorno e non si moltiplica con il numero dei solleciti inviati.

La sentenza CGUE C-585/20 del 20 ottobre 2022 precisa che il minimo è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza e attestata in una fattura, anche se più fatture vengono riunite in una sola domanda. È un precedente consolidato del 2022, non una nuova pronuncia del 2026.

Il criterio è la transazione e il ritardo, non la mera quantità di documenti stampati. Duplicati, note riepilogative o frazionamenti richiedono una verifica: non giustificano automaticamente altrettanti forfait.

Posso chiedere anche le spese dell’avvocato?

È salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero. Occorre documentare le spese ulteriori e la loro relazione con il ritardo, evitando duplicazioni con il forfait o con le spese processuali liquidate. Il totale della parcella non diventa automaticamente un debito incontestabile della controparte.

Nel sollecito o nella domanda tieni distinte quattro voci: capitale, interessi con periodo e tasso, forfait e ulteriori costi documentati. La maturazione civilistica non risolve da sola il trattamento contabile e fiscale, che va verificato secondo il regime applicabile.

Clausole inique, subfornitura e settori particolari

Tra imprese è possibile concordare un tasso diverso nei limiti dell’articolo 7. Le clausole su termini, interessi e costi di recupero sono nulle quando gravemente inique per il creditore. La clausola che esclude gli interessi è considerata gravemente iniqua senza prova contraria; per l’esclusione dei costi di recupero la legge prevede una presunzione.

Non confondere una clausola preventiva imposta al fornitore con la valutazione di un accordo successivo su un credito già maturato. Un piano di rientro o una transazione devono chiarire quali somme vengono riconosciute, quali eventualmente rinunciate e cosa accade in caso di nuovo inadempimento.

La subfornitura non è una normale fornitura per definizione

Quando il rapporto rientra nella legge 192/1998, occorre coordinare le disposizioni speciali sulla subfornitura con quelle sui ritardi. Vanno controllati forma del contratto, prezzo, termini e rimedi: non basta usare la parola «subfornitura» per ottenere automaticamente un decreto esecutivo. Anche per le cessioni agricole e alimentari possono valere disposizioni specifiche; i tassi ordinari della tabella non vanno applicati senza questa verifica.

Riferimenti: articolo 7 del D.Lgs. 231/2002 nel testo della riforma e rinvio alla legge 18 giugno 1998, n. 192.

Dal sollecito al recupero giudiziale, anche all’estero

L’automatismo della mora non rende inutile una richiesta scritta ben costruita: consente di identificare il credito, rendere trasparente il calcolo e affrontare eventuali contestazioni. Non occorre attendere che il rapporto commerciale sia definitivamente compromesso per far valere i propri diritti.

  1. Ricostruisci il rapporto: contratto, ordini accettati, condizioni generali e modifiche concordate.
  2. Prova la prestazione: consegne, accettazioni, rapporti di intervento, corrispondenza e contestazioni.
  3. Individua scadenza e saldo: ricevute delle fatture, estratti contabili, acconti e note di credito.
  4. Prepara un prospetto: per ogni operazione indica capitale, decorrenza, periodi, tassi e accessori separati.
  5. Valuta la strategia: sollecito, trattativa, piano di rientro o iniziativa giudiziaria, considerando costi, prove e solvibilità.

Un eventuale decreto ingiuntivo richiede i presupposti processuali e documentali; la provvisoria esecutorietà va valutata secondo la disciplina applicabile. Né gli interessi né il forfait garantiscono che il debitore disponga di beni aggredibili.

Se il debitore si trova fuori dall’Italia

Prima di applicare la disciplina italiana occorre verificare legge del contratto, giudice competente, clausole arbitrali, notifiche e strumenti di riconoscimento o esecuzione. Il solo domicilio estero della controparte non determina quale tasso usare. Una decisione favorevole e il recupero effettivo sono fasi diverse.

Approfondisci il recupero dei crediti insoluti, il decreto ingiuntivo e l’arbitrato nei rapporti esteri e le notifiche a chi risiede all’estero. Le informazioni generali vanno adattate al Paese e al contratto.

Fatture insolute: chiedi una valutazione allo Studio Bertaggia

Lo Studio può esaminare contratto e documentazione del credito, verificare interessi e accessori e valutare il percorso di recupero in Italia o gli aspetti transnazionali. L’incarico, i costi e le attività vengono definiti in base al caso concreto.

Vuoi verificare quanto chiedere e come procedere?

Prepara fatture, contratto, prove della prestazione e dei pagamenti. Una consulenza aiuta a distinguere il credito documentato dalle somme da approfondire.

Richiedi una consulenza di diritto civile

Contatta lo Studio · +39 0532 240071

Per trasmettere atti e dati riservati concorda il canale con lo Studio. Non pubblicare documenti nei commenti. La richiesta di contatto non equivale all’accettazione dell’incarico e non interrompe da sola prescrizioni o decadenze.

Domande frequenti sugli interessi moratori commerciali

È necessaria una messa in mora per far decorrere gli interessi?

Nel regime del D.Lgs. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza senza costituzione in mora. Vanno però verificati i presupposti del credito e la scadenza applicabile; un sollecito documentato resta utile.

Qual è il tasso ordinario nel secondo semestre 2026?

Per le transazioni concluse dal 2013 e soggette alla disciplina ordinaria, è il 10,40% annuo: riferimento del 2,40% più otto punti. Occorre verificare eventuali pattuizioni valide o regimi speciali.

I 40 euro sono interessi o una penale giornaliera?

No. Sono un forfait per i costi di recupero, distinto dagli interessi. Non aumentano per ogni giorno di ritardo o per ogni sollecito.

Con più fatture posso chiedere più forfait?

La CGUE ha riconosciuto il minimo per ogni operazione commerciale scaduta attestata in una fattura, anche in una domanda unica. Va verificata la corrispondenza tra fatture, operazioni e ritardi, senza moltiplicare le somme per semplici duplicati.

La disciplina vale anche contro un consumatore?

Non automaticamente. Il decreto riguarda le transazioni tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni. Il credito verso un consumatore richiede la verifica delle altre regole applicabili.

Il tasso del giorno del sollecito vale per tutto il ritardo?

No. Se il ritardo attraversa semestri con tassi diversi, il conteggio va suddiviso per periodo. Vanno considerati anche pagamenti parziali e variazioni del capitale dovuto.

Se il debitore è estero applico sempre il tasso italiano?

No. Occorre verificare la legge applicabile al contratto e il contesto del rapporto, oltre a competenza, notifiche ed esecuzione. La sede estera da sola non risolve il problema.

Fonti ufficiali e approfondimenti

Verifica editoriale: 19 settembre 2026. L’aggiornamento del tasso del secondo semestre 2026 è distinto dalla riforma del 2012 e dal precedente europeo del 2022. Prima di un conteggio relativo ad altri periodi va consultata la fonte pertinente.

  • Normattiva: D.Lgs. 231/2002.
  • Gazzetta Ufficiale: D.Lgs. 192/2012.
  • EUR-Lex: direttiva 2011/7/UE.
  • MEF: tasso di riferimento del primo semestre 2026.
  • MEF: tasso di riferimento del secondo semestre 2026.
  • CGUE, 20 ottobre 2022, C-585/20, BFF Finance Iberia: forfait, termini della PA e IVA.

Conosci lo Studio

Guarda la presentazione dello Studio su YouTube. Puoi seguire il canale dello Studio o consultare il servizio di videoconsulenza legale.

Avv. Daniele Bertaggia

Studio Legale Internazionale Bertaggia · Via Aldighieri, 10 – 44121 Ferrara. Assistenza legale e coordinamento transnazionale.

Articolo originario: 14 maggio 2020. Aggiornamento editoriale: 19 settembre 2026. Contenuto informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo contratto e non garantisce il recupero del credito.

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Pubblicato: 14/05/2020 Aggiornato: 19/09/2026
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