INTERESSI MORATORI TRANSAZIONI COMMERCIALI
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Interessi moratori cosa sono. La direttiva CEE 2000/35, nel settore degli interessi moratori, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è stata recepita dal D.Lgs 09/10/2002 n. 231 all’art. 6 che testualmente recita: “risarcimento delle spese di recupero (articolo così sostituito dall’art. 1, Comma 1, Lettera F, D.Lgs 09/11/12 n. 192)
I- nei casi previsti dall’art. 3 il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
II- al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.” Quando si applicano gli interessi legali e quando quelli di mora?
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
Tale disposizione di legge, in ambito di interessi moratori, poco conosciuta in Italia ed ancor meno applicata, consente in effetti di addebitare al debitore, per ogni singola fattura insoluta, una somma forfettariamente prevista in € 40,00, in completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in mora, salve ovviamente eventuali ulteriori somme a titolo di compenso nel recupero del credito, che dovranno però essere valutate e specificate, nonché provate appositamente e con relativa messa in mora. Tutto ciò, nell’ambito di una ordinata gestione del recupero crediti, non può però più essere ignorato. Interessi moratori quando sono dovuti. Come si applicano gli interessi di mora?
Tale provvedimento nasce dall’urgenza di contrastare le pratiche commerciali sleali nell’ambito delle transazioni economiche che rischiano di ampliarsi in relazione alle condizioni di crisi economica e dei suoi consequenziali riflessi in termini di calo di consumi.
Obbiettivo dichiarato da tale norma è quello di salvaguardare i rapporti tra le parti da ipotesi dannose e da condizioni aleatorie che minano il buon andamento del sistema, a danno del contraente debole. Il sistema sanzionatorio introduce garanzie affinché nei rapporti contrattuali vengano apposte condizioni di contrattazione prive di distorsione.
DECORRENZA DELLA SOMMA FORFETTARIA
Tale somma decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine: ciò significa che il venditore creditore non dovrà compiere alcun atto di messa in mora dell’acquirente-debitore non adempiente nei termini di legge, nonché che tale somma, là ove non sia intervenuto uno specifico e posteriore atto di rinuncia da parte del venditore-creditore, dovrà essere adeguatamente contabilizzata sia dall’acquirente-debitore, sia dal venditore-creditore, si tratta in altri termini di interessi di mora automatici che possono, o meglio debbono, essere inseriti anche in contabilità senza bisogno di alcuna particolare formalità.
RITARDO NEI PAGAMENTI
Il problema del ritardo dei pagamenti è particolarmente diffuso nel settore delle piccole/medie imprese e nell’artigianato, dove configura un fenomeno grave e diffuso in grado di incidere negativamente sul benessere generale, in quanto possibile causa della limitazione delle transazioni commerciali e dell’insolvenza di molte imprese, con conseguente perdita di posti di lavoro. Proprio a tutela di costoro soccorre l’articolo citato. Come si calcolano gli interessi legali per il mancato pagamento?
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 231/02
Il campo di applicazione del decreto citato può essere delimitato sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. Sul piano soggettivo la disciplina si applica ai contratti tra imprese ed ai contratti tra pubblica amministrazione e imprese (art. 2). Sul piano oggettivo, la normativa si applica “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1 D.Lgs citato). Sono esplicitamente esclusi:
I- i debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore;
II- le richieste di interessi inferiori a € 5,00;
III- i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti espletati a tale titolo da un assicuratore
Secondo la definizione di legge transazione commerciale è il contratto comunque denominato tra imprese, oppure tra imprese e P.A. che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. In base alla lettera della legge risulterebbero così esclusi dall’applicazione di tale disciplina i contratti con i consumatori, quelli che non hanno ad oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi, quali per esempio i finanziamenti ed i mutui.
SUBFORNITURA MORA AUTOMATICA
In tema di subfornitura (L. n. 192/98) la norma deve essere coordinata con quella sui ritardati pagamenti: in materia di subfornitura il legislatore impone la forma scritta, prevede che il contratto debba contemplare alcuni elementi tra i quali il prezzo ed il termine di adempimento. In caso di mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti, il creditore ha titolo per ottenere l’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva secondo quanto previsto dagli artt. 633 c.p.c. e ss.
Conseguentemente la normativa citata sulla lotta al ritardato pagamento inasprisce le conseguenze della mora in materia di subfornitura (art. 10 D.Lgs citato).
TERMINE DI ADEMPIMENTO E PATTO DI DEROGA NEL D.LGS 231/2002
Le obbligazioni pecuniarie che rientrano nel campo della disciplina citata presentano quindi sempre un termine di adempimento, essendo questo imposto per legge: la tecnica della mora istantanea non può infatti operare senza la presenza di un termine, atteso che senza il medesimo la tecnica dissuasiva della mora istantanea non sarebbe efficace perché il debitore, non conoscendo il momento dal quale gli interessi moratori decorrono, non subisce la pressione psicologica ad adempiere su cui si basa invero tale tecnica. D’altronde la mancanza dell’atto di messa in mora (art. 6 D.Lgs citato), in presenza di un termine di adempimento, non crea problemi di incertezza e sembra escludere eventuali abusi a danno del debitore. Il tutto conforme al dettato dell’art. 1219 c.c. a cui si fa esplicito riferimento.
Il decreto legislativo in esame sottrae però al n. 3 dell’art. 1219 c.c. una parte del suo campo di applicazione, difatti la legge prevede che le parti possano derogare alla data del pagamento ed alle conseguenze sul ritardato pagamento. Peraltro la deroga è nulla se avuto riguardo la corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniqua in danno del creditore (art. 7 D.lgs n. 231/2002), infatti l’esclusione del termine di adempimento dovrebbe rendere operativo il termine legale senz’altro: altrimenti, le parti, attraverso la rimozione del termine, farebbero venir meno le conseguenze legali del ritardato pagamento, eliminando l’efficacia dissuasiva della disciplina.
CONSEGUENZE PRATICHE DELL’APPLICAZIONE AUTOMATICA DELL’ART. 6 D.LGS CITATO
Nel concreto quindi, stante che detto articolo opera automaticamente per la sola circostanza del ritardato pagamento di una fattura, fosse anche di un solo giorno, la sua applicazione concreta risulta sicuramente disagevole, non già per la mancanza di una speculare chiarezza del testo di legge (contrariamente a quello che accade di solito in Italia) ma perché, stante anche la sua inderogabilità ed operatività automatica, là ove fosse pedissequamente applicato renderebbe sicuramente aspri i rapporti commerciali fra il venditore ed il compratore.
Talché la concreta applicazione di tale articolo può essere delimitata solamente in quei casi in cui il rapporto cliente e fornitore si è deteriorato e si ricorra alle vie giudiziali. In quest’ambito però l’articolo medesimo ha sicuramente una piena e totale efficacia inquantoché nel caso di lite giudiziaria, e quindi rapporti commerciali fra le parti già deteriorati, non vi è motivo di dubitare sull’applicazione automatica di tale clausola senza che il debitore possa opporre alcunché e senza che si necessaria un’apposita nonché specifica messa in mora.
CONCLUSIONI
In definitiva l’uso della tecnica della messa in mora istantanea di cui all’art. 6 D.lgs 231/02 è fondata sulla decorrenza automatica degli interessi moratori per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore: conseguentemente il debitore, per potersi liberare, dovrebbe essere in grado di dimostrare la non a lui imputabilità del ritardo, non ritrovandosi nel testo di legge, quale esimente, l’impossibilità soggettiva o l’inesigibilità.
Da quanto sopra esplicitato è evidente che laddove vi sia ritardo nel pagamento, nella messa in mora sarà possibile inserire € 40,00 a forfait, avendo sempre cura di citare l’art. 6 D.Lgs 09/10/2002 n. 231 e nel decreto ingiuntivo tale somma farà parte in automatico della sorta capitale, questo anche nel caso in cui si voglia effettuare un decreto ingiuntivo estero.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Interessi moratori transazioni commerciali-, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 14 Maggio 2020