LEASING DECRETO INGIUNTIVO: REVOCATO
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Leasing decreto ingiuntivo: revocato. I titolari di una società, che avevano ricevuto un decreto ingiuntivo per mancato pagamento dei canoni del leasing, che avevano fatto delle fideiussioni personali a garanzia del debito, che erano stati quindi aggrediti personalmente, sono ricorsi in appello presso la Corte di Appello di Roma. Quest’ultima ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo l’appello, ed ha sancito la nullità totale delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 Legge n. 287/1990.
Questa importante sentenza si inserisce nell’ambito di un’altra che aveva precedentemente dichiarato inammissibili le fidejussioni espletate a favore di una banca, prive di detrminati requisti.
Articolo a cura dello Studio Legale Bertaggia di Ferrara
La proposta in appello è stata fatta in base alla violazione dell’ art. 2 della L. 287/1990, che prevede il divieto di intese anticoncorrenziali. I fideiussori ricorsi all’appello avevano chiesto di dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata a garanzia dell’obbligazione di pagamento del canone del contratto di leasing.
La Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità integrale della fideiussione compilata secondo lo schema ABI giudicato illegittimo, accogliendo quindi tale richiesta.
La Corte di Cassazione con le Ordinanze n. 298/2017 e n. 13846/2019 ha avviato un nuovo orientamento giurisprudenziale, riconoscendo che le fideiussioni compilate su un modulo uniforme allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dalla L: 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) e quindi devono essere ritenute nulle (la relativa eccezione può essere proposta anche in corso di causa).
In questo caso specifico, il Collegio della Corte di Appello di Roma ha assodato che il contratto di fideiussione, sottoscritto dagli appellanti, comprendeva le clausole indicate ai nn. 2, 6 ed 8 del citato schema contrattuale dell’ABI; si è quindi giunti alla conclusione che essendo le fideiussioni stesse conformi ed in contrasto con l’art. 2 lettera a) della legge n. 287/1990, non potevano che ritenersi nulle.
La Suprema Corte con la pronuncia del 22.05.2019 n. 13846, ha attestato che:
in base al “l’art. 2 che obbliga il fideiussore a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, assume il carattere di ILLECITÀ GRAVOSA per il fideiussore che, senza avere alcuno strumento di controllo, è costretto a tenere indenne la banca da vicende successive all’avvenuto adempimento”;
in base all’art.6, che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia ritenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” sia un termine sproporzionatamente lungo per far valere la garanzia fideiussoria;
in base all’art. 8 del contratto di fideiussione che sancisce che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”, permettendo alla banca di poter in ogni caso contare sulla permanenza del credito, indipendentemente dalla validità od efficacia del rapporto.
L’aspetto di grande innovazione, che pone in rilievo la Corte di Appello di Roma, sta nell’aver sancito la NULLITÀ INTEGRALE della fideiussione che è conforme alle suddette clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema ABI, dal momento che la Corte di Cassazione non ha reso esplicito, né con la sentenza n. 29810/2017 né con la sentenza n. 13846/2019, se le clausole sotto esame determino la nullità dell’intero contratto o delle singole clausole riportate nel contratto di fideiussione.
La Corte di Appello di Roma ha convalidato nitidamente che:
“deve ritenersi esclusa l’applicabilità della nullità parziale ex art. 13846/2019 c.c. in quanto la gravità delle violazioni in esame – che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo […] ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni” dal momento che “nell’ottica di assicurare alla nullità la sua funzione sanzionatoria […] è necessario in questo caso applicare al contratto di fideiussione la più grave forma di patologia”.
In base a questi fatti la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la NULLITÀ TOTALE DELLE FIDEIUSSIONI, abrogando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori, liberandoli quindi da ogni obbligo di pagamento nei confronti della banca.
Diventa molto importante, quindi, nel caso si abbia ricevuto un decreto ingiuntivo, un precetto od un pignoramento, in cui ci siano delle fideiussioni a garanzia, verificare la regolarità delle stesse.
Se sono state compilate secondo il modello ABI potrebbero risultare nulle con conseguente revoca dell’azione esecutiva.
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