REVOCATORIA FALLIMENTARE STATO INSOLVENZA
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Revocatoria fallimentare stato di insolvenza, due principi legati l’uno all’altro dalla stessa catena? Vediamolo. Gentili lettori: spesso in ambito fallimentare vengono effettuati tentativi, per lo più disperati e legati ad una scarsa cultura della prevenzione e tutela patrimoniale, tipica dell’Italia, volti a disfarsi, a fallimento o avvenuto o incombente, del proprio patrimonio, sia mobiliare che immobiliare. Facendo ciò si ottengono solo effetti negativi e si commettono dei reati!
Questo articolo, che riporta una precisa e puntuale sentenza della Corte di Cassazione, vuole mettere in guardia da tali comportamenti, rilevanti penalmente e destinati all’insuccesso ed alla revocatoria in sede civile, ma che, a volte, possono essere ammissibili qualora non vi sia prova della conoscenza preventiva dello stato di insolvenza della fallita. Vediamo di comprendere: revocatoria fallimentare presupposti oggettivi e soggettivi.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
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Revocatoria fallimentare e conoscibilità dello stato di insolvenza: possibilità di ricavarla da elementi indiziari
Cassazione civile sez I 21/02/2014 n 4190
“In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 2, l. fall., la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza; per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l’insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.”
Giustamente la suprema corte eccepisce che la considerazione unitaria degli indizi valorizzati dalla ricorrente, anche attraverso il richiamo ad alcuni precedenti di questa Corte (particolarmente Cass. n. 19894 del 2005), a bene intenderla, suppone la loro piena idoneità, e cioè che gli elementi esaminati siano dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, in modo da fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva dello stato di decozione del proprio debitore da parte dell’accipiens, ciò che nella specie è contestato avendo il giudice di appello valorizzato il carattere non preciso, nè univoco e tantomeno concordante degli elementi acquisiti nel giudizio e finalmente dallo stesso valutati. Di conseguenza, il secondo motivo del ricorso è, sotto i menzionati tre diversi profili, inammissibile.
REVOCATORIA FALLIMENTARE: LA CONOSCENZA DELLO STATO D’INSOLVENZA
Il primo (e residuo) motivo, con il quale si pone il problema della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della Banca creditrice, in relazione a specifici atti solutori, con riferimento ai due bilanci approvati dalla società fallita, presenta ben diversa chiarezza e complessità, essendo articolato in una pluralità di sub censure. E’ sicuramente inammissibile quella relativa alla non condivisa motivazione della sentenza di appello riferita al fatto che, l’esame del bilancio chiuso al 1992, era stato depositato solo in data successiva a quella delle rimesse solutorie revocabili.
Infatti, la doglianza diretta a contrastare il ragionamento del giudice del riesame nella parte in cui ha ricordato che la conoscibilità dell’atto è possibile solo a partire dal deposito del documento, quando esso è divenuto pubblico e consultabile dagli interessati, facendo richiamo a non meglio “note prassi” di trasmissione anticipate delle bozze del bilancio alle Banche, in disparte la sua verisimiglianza e la relativa prova (non fornita), non ha qui rilievo perchè la circostanza non ha mai formato oggetto di dibattito processuale e, quindi, risulta del tutto nuova. Diversa portata ha il ragionamento relativo alla ricavabilità della scientia decoctionis dal bilancio del 1991 dove, peraltro, risulta un saldo attivo di esercizio. Secondo la Curatela, da tale documento contabile, pur con saldo positivo, potrebbero trarsi, per il tramite di alcuni indici di consistenza economico-finanziari posti in luce dalla dottrina aziendalistica, quegli elementi dimostrativi della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della Banca, elementi che la Corte territoriale avrebbe sbrigativamente liquidato come non utilizzati da tali operatori economici negli anni di riferimento al caso esaminato (primi anni ’90).
Il ragionamento della Curatela, nel suo presupposto metodologico relativo alla possibilità di utilizzare una tale sorta di indici esplicativi è condivisibile avendo questa Corte già chiarito (con la Sentenza, di questa stessa sezione, n. 10208 del 2007) che, in tema di prova della scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare, non è violato il divieto di praesumptio de praesumpto dal giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, presuntivamente provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della società debitrice, poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale consapevolezza costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicchè, in tali casi, si è al cospetto di un’unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto. Infatti, in astratto e salvo l’esame in concreto dei singoli indici utilizzati dal giudice, nel pieno del contraddittorio, per pervenire alla conclusione della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens, un tale metodo si rivela corretto. Con riferimento alla struttura logico giuridica di tali indici ed alla loro astratta utilizzabilità ai fini della prova della scientia decoctionis, vale il principio diritto già posto da questa stessa sezione (con la Sentenza n. 1719 del 2001) e secondo cui, per il raggiungimento della prova della detta scientia – – con il mezzo delle presunzioni – non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicchè la qualità di banca di colui che entra in contatto con l’insolvente rileva, non di per sè, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza; in tal senso dovendosi dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l’accipiens, ed in quest’ambito anche all’attività professionale da esso esercitata ed alle regole di prudenza ed avvedutezza che caratterizzano concretamente, indipendentemente da ogni doverosità, l’operare della categoria di appartenenza.
LA CONOSCENZA QUALIFICATA DELLO STATO D’INSOLVENZA
Tali collegamenti sono stati cercati dalla Curatela ricorrente nella formalizzazione dei detti indici economico-finanziari, idonei a palesare, sotto le mentite spoglie di un bilancio con utile di esercizio, una situazione di conclamata insolvenza, ben conoscibile dal qualificatissimo operatore che con esso è venuto in contatto. Ma se nel caso concreto qui esaminato la Banca non ha contestato di aver avuto cognizione del detto bilancio, essa ha recisamente escluso che da esso potesse trarsi la conseguenza inferita dalla Curatela ricorrente, ossia la diretta conoscenza dello stato di decozione del proprio debitore, anche in considerazione del saldo attivo di esercizio, così come ha concluso il giudice dell’appello.
A tale proposito, la mancata specifica contestazione, da parte della Banca nei due gradi di giudizio, degli indici ipotizzati dalla Curatela, non può costituire prova della sua consapevolezza (per il tramite di tali indici) in base al principio della non contestazione (di cui all’art. 115 c.p.c.) in quanto, l’aver escluso che da un tale bilancio potesse trarsi ogni possibile cognizione circa il presunto stato d’insolvenza della società debitrice (come ha fatto la Banca in ogni sua difesa) costituisce una affermazione che, per implicito, ha veicolato anche una critica alla possibilità che, con il solo fatto della estrapolazione dei detti indici di bilancio e con la loro illustrazione ex professo, si potesse e si possa pervenire al risultato che è stato escluso dal giudice di appello attraverso l’esame dell’intero documento contabile e dei dati in esso riportati.
Peraltro, gli indici richiamati in questa sede sono stati si nominativamente enunciati dal ricorrente ma senza una loro precisa individuazione, sia quanto alla loro estrazione metodologica, sia quanto agli esiti, sia quanto alla loro portata probatoria, con la conseguenza che ha ragione la Banca resistente a lamentare, con la formale eccezione di inammissibilità per tale doglianza, uno specifico difetto di autosufficienza del ricorso anche in riferimento all’individuazione del documento, acquisito nel giudizio di merito, che tali indici avrebbe dovuto illustrare, in uno con il loro valore probatorio e con le conseguenze che da esso dovrebbero trarsi. Infatti, vertendosi in materia di ricostruzione presuntiva dello stato di (effettiva) conoscenza della decozione della debitrice, e dovendo il giudice evitare di passare attraverso le maglie fallaci della dimostrazione attraverso presunzioni di secondo grado, la Curatela avrebbe avuto l’onere di illustrare la portata di tali indici, la metodologia di loro estrazione dal documento preso in esame dai giudici di merito, la sottoposizione di tali acquisizioni al dibattito processuale e alla cognizione del giudice. Che poi il giudice di appello si sia liberato della questione semplicemente affermando che tali indici non sarebbero stati in uso nelle prassi del periodo considerato, neppure da parte di operatori particolarmente qualificati quali sono le Banche, è affermazione non corretta che deve essere emendata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., dalla motivazione della sentenza impugnata, risultando del tutto apodittica e, se fondata, frutto di un’enunciazione per scienza privata del giudice, in contrasto con la previsione dell’art. 115 c.p.c., e art. 97 disp. att. c.p.c.. Una tale menda, tuttavia, non inficia la tenuta della restante parte della motivazione della sentenza esaminata in quanto, in disparte il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso, quanto ai menzionati indici economico-finanziari di bilancio (inammissibilmente poi, più diffusamente enunciati nella memoria, ex art. 378 c.p.c.), essa si articola su affermazioni altre e diverse e secondo le quali, dall’esame del bilancio della società al 31 dicembre 1991 non emergevano elementi che potessero far ritenere che la stessa si trovasse in stato d’insolvenza nel periodo sospetto, in considerazione sia dell’utile di esercizio rilevato che della consistente situazione di cassa. Infatti, tali ultime considerazioni, in un contesto distributivo degli oneri probatori nel quale è la parte attrice, ossia la Curatela, ad avere il dovere della prova in relazione alla affermata diversa portata del bilancio di esercizio rispetto alle sue risultanze formali, costituiscono affermazioni logicamente e normativamente corrette che non possono risultare oggetto di un riesame, sic et simpliciter, in sede di legittimità.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo REVOCATORIA FALLIMENTARE STATO D’INSOLVENZA, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 21 Febbraio 2014