SOCIETA’ DI PERSONE PIGNORAMENTO QUOTE
SI POSSONO PIGNORARE LE QUOTE DELLE SOCIETA’ DI PERSONE?
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Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
L’ARTICOLO 2252 DEL CODICE CIVILE: LE QUOTE SOCIETARIE SONO PIGNORABILI?
Vi è infatti da porre una particolare attenzione in proposito, gli Ermellini (Cassazione 07/11/02 n. 15605) hanno sancito il principio secondo il quale ” Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio“. Determinazione che ormai fa stato in giurisprudenza, analogo principio è stato assunto recentissimamente dal Tribunale di Monza Sez. III Sent. 22/01/2019
SOCIETA’
Quota di partecipazione sociale (trasferimento)
Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società.
Il creditore particolare del socio potrà quindi compiere atti conservativi sulla quota, effettuare il sequestro conservativo delle quote, ed espropriarle anche prima della liquidazione della società. Oltre alle sentenze citate, la conferma di tale assunto è concorde nella giurisprudenza, cfr. Tribunale Chieti, 06/07/2018
SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETA’ SEMPLICI, PIGNORAMENTO QUOTE AMMESSO O NO?
Secondo parte della dottrina, la quota di partecipazione ad una società di persone è considerata un bene immateriale, non qualificabile in termini di diritto di credito, alla luce dell’intuitus personae che caratterizza la partecipazione alla compagine societaria, ancor più in caso di patto di non libera cedibilità.
Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata (ciò inevitabilmente sino all’esito dello scioglimento della società per volontà dei soci ed alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote).
Infatti, la quota ha, nell’ambito della società di persone, una valenza diversa da quella che possiede nella società di capitali, perché non è un’entità dotata di una sua oggettività, ma rappresenta soltanto la misura della partecipazione del socio-persona fisica ai diritti e agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso.
A ben analizzare quindi quanto determinato dall’importante sentenza citata, la Suprema Corte intervenuta in tema di pignoramento di quote di società di persone, ne ha statuito l’ammissibilità per il solo caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva sempre la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale (Cass. Civ., Sez. I, 07.11.2002, n. 15605).
Da qui la particolare importanza nel chiedere un consulto preventivo prima di utilizzare statuti standard nella creazione di società di persone, che possono poi riservare amarissime sorprese quando prevedano, ad esempio, la libera trasferibilità delle quote.
LO STATUTO SOCIALE E LA NON TRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE
Segnaliamo una recente ordinanza in tal senso, precisamente quella del Tribunale di Rovigo, ordinanza 21/10/2016. Nel corso del giudizio di opposizione si evidenziava che la quota di partecipazione del socio non era liberamente trasferibile, in forza di una specifica previsione dell’atto costitutivo della società semplice, che prevedeva altresì un diritto di prelazione.
Di conseguenza, tra gli atti conservativi che il creditore particolare del socio può compiere sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione ai sensi dell’art. 2270, comma 1, c.c., non rientra il pignoramento, in quanto la finalità espropriativa tipica di tale atto esecutivo non può comportare la modificazione coattiva del rapporto sociale dovuta alla sostituzione del creditore procedente al socio esecutato in contrasto con il principio di intuitus personae che informa le partecipazioni a società di persone.
Il creditore procedente sosteneva invece la pignorabilità delle quote di partecipazione di società semplice assimilabili, a proprio avviso, a qualsivoglia diritto di credito e l’irrilevanza del patto di prelazione in caso di cessione delle stesse.
Inoltre, il creditore procedente, evidenziava anche come il pignoramento fosse avvenuto per entrambi i soci, riteneva che per l’effetto di ciò venisse meno la clausola statutaria di intrasferibilità.
Il Tribunale di Rovigo, disattendendo le deduzioni del creditore procedente e confermando l’assunto costante della Suprema Corte di Cassazione, evidenziava il principio di diritto secondo cui la quota di una società di persone, se non liberamente cedibile secondo le pattuizioni statutarie, non può essere, in quanto tale, sottoposta a pignoramento in costanza del rapporto societario.
Orbene, e da qui l’importanza di rivolgersi a Studi Legali esperti in ambito societario e civilistico, devesi evidenziare che nel caso di specie, l’atto costitutivo della società prevedeva testualmente una clausola di non libera cedibilità delle quote sociali.
In conclusione, la previsione statutaria della non libera trasferibilità delle quote sociali, rende impignorabilili le medesime quote della società semplice, o di persone.
SOCIETA’ SEMPLICE ED ALTRI STRUMENTI PER TUTELARE IL PATRIMONIO
Sempre per restare in tema di società di persone, rammentiamo come, la Suprema Corte Cass. Civ. 7 novembre 2002, n. 15605, afferma che, qualora tale principio di intrasferibilità delle quote sia derogato nel contratto sociale, le quote devono ritenersi suscettibili sia di sequestro che di pignoramento e conseguente espropriazione. In tal senso, non osterebbe neppure la previsione di un diritto di prelazione degli altri soci in caso di cessione della quota.
In effetti, è pacificamente ammessa l’opzione dell’autonomia privata per un regime di libera circolazione delle quote o, comunque, di trasferibilità salvo il diritto di prelazione (che è cosa ben diversa dal necessario consenso degli altri soci). In tal caso, quindi, le quote di società di persone possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento.
In assenza di una clausola di trasferibilità delle quote col solo consenso del socio e del cessionario, invece, la quota non può essere sottoposta a pegno e usufrutto, né pignorata o sequestrata.
Il concetto è stato, più di recente, ripreso e ribadito dalla giurisprudenza di merito (Trib. Padova 7 luglio 2010, in www.leggiditalia.it, per l’accomandita semplice; Trib. Rovigo 21 ottobre 2016, in relazione ad una società semplice). Alla conclusione dell’inespropriabilità come regola generale, inoltre, deve giungersi, secondo il Trib. Rimini 12 maggio 2016, (con riguardo alle quote di una S.n.c.) pure a fronte di un pignoramento dell’intero ammontare delle quote sociali. Non viene, infatti, in tal caso superata l’impignorabilità delle quote, trattandosi unicamente dell’unificazione di più pignoramenti, restando, quindi necessario il consenso in relazione a ciascuno. In tutti questi casi, dunque, i giudici richiamano il precedente della Suprema Corte, la cui statuizione, dunque, può ritenersi ormai standardizzata in quanto alla prassi.
SOCIETA’ DI PERSONE PIGNORAMENTO QUOTE: LE CONCLUSIONI
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In conclusione, la complessità della pignorabilità delle quote nelle società di persone richiede un’attenzione particolare alle specificità dello statuto societario e alle dinamiche legali che ne regolano la trasferibilità. La giurisprudenza recente ha aperto la strada a interpretazioni più flessibili, sottolineando l’importanza di una consulenza legale mirata per la tutela efficace del patrimonio.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo – Società di persone pignoramento quote – in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 26 Novembre 2023