EURORITENUTA RIMBORSO E VOLUNTARY DISCLOSURE
Gentili lettori, per coloro che hanno effettuato la procedura di Voluntary Disclosure, vi è la possibilità, per chi la ha espletata regolarmente, di vedersi rimborsare l’euroritenuta trattenuta dalle banche estere: euroritenuta rimborso, vediamo di cosa si tratta.
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EURORITENUTA RIMBORSO; COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE, SENTENZA N. 309 DEL 30/05/17
La Commissione tributaria provinciale di Varese, con sentenza n. 309 del 30 maggio 2017, ha determinato, in ambito di credito per le imposte pagate all’estero ed omessa indicazione in dichiarazione, che il rifiuto dell’Amministrazione di procedere al rimborso delle Euroritenute applicate non in relazione alla procedura di collaborazione volontaria, bensì in relazione all’applicazione da parte degli istituti di credito esteri dell’accordo bilaterale UE/Svizzera riguardante la tassazione dei redditi da risparmio è illegittimo.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
Pertanto, non è condivisibile l’interpretazione dell’Ufficio secondo cui la possibilità di compensare le imposte pagate all’estero con quelle italiane sarebbe consentita solo nell’ipotesi in cui le stesse risultino dalla dichiarazione del contribuente, giacché tale interpretazione comporterebbe l’impossibilità di compensare l’Euroritenuta con l’imposta sul reddito di capitali prevista in Italia nei casi di collaborazione volontaria e, dunque, darebbe luogo a una doppia imposizione in violazione della direttiva 2003/48/CE e degli accordi tra l’UE e gli Stati aderenti.
EURORITENUTA RIMBORSO DI QUANTO TRATTENUTO DALLE BANCHE ESTERE: LA QUESTIONE
Alla luce di questa importante sentenza si apre quindi la possibilità di vedersi rimborsare le euroritenute trattenute dalle banche estere, per tutti quei contribuenti che hanno aderito alla Voluntary Disclosure versando tutti i tributi, interessi e sanzioni come liquidati dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Conseguenza non da poco visto che normalmente l’euroritenuta ammontava al 30% degli interessi annualmente percepiti dai correntisti che detenevano conti correnti esteri non dichiarati.
Nella sentenza citata, il contribuente, una volta aderito alla Voluntary Disclosure, e saldato integralmente quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate per regolarizzare i capitali detenuti all’estero illecitamente, ha fatto richiesta di rimborso dell’euroritenuta trattenuta negli anni dalle Banche svizzere sui medesimi capitali oggetto di regolarizzazione. Trascorsi inutilmente 90 giorni, impugnava il silenzio-rifiuto, eccependone l’illegittimità per violazione dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Svizzera e la Ue e del divieto di doppia imposizione.
L’ufficio (ovviamente) resisteva sostenendo l’inammissibilità del ricorso atteso che il contribuente aveva precedentemente definito la propria posizione tramite la Voluntary Disclosure, eccepiva altresì la manifesta infondatezza a causa dell’assenza dell’indicazione dei redditi esteri nelle relative dichiarazioni e, soprattutto, riteneva (erroneamente), che vi fosse stato un esercizio di opzione per l’anonimato fiscale mediante applicazione dell’euroritenuta.
EURORITENUTA RIMBORSO DI QUANTO TRATTENUTO DALLE BANCHE ESTERE LA DECISIONE
La Commissione Tributaria invece, accoglieva completamente il ricorso articolando tale accoglimento giudiziale tramite l’enunciazione di quattro importanti motivi molto importanti per voluntary disclosure euroritenuta.
- I) la richiesta di rimborso non concerne la procedura di Voluntary Disclosure precedentemente definitasi, non comportando quindi alcuna modifica agli atti già definiti, avendo invece per oggetto l’applicazione delle euroritenute da parte delle banche estere. Ciò che il contribuente contesta è invece il rifiuto dell’Ufficio a procedere al rimborso delle Euroritenute applicate non in relazione alla procedura in questione i cui atti non ne fanno per altro menzione, bensì in relazione all’applicazione da parte degli istituti di credito esteri dell’accordo bilaterale UE/Svizzera riguardante la tassazione dei redditi da risparmio.
- II) All’euroritenuta non può applicarsi la limitazione prevista dall’articolo 165, comma 8 del TUIR, che esclude il foreign tax credit nel caso di omessa indicazione dei relativi redditi in dichiarazione. L’articolo del TUIR citato concerne infatti i soli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e non quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, quali i redditi di capitale esteri;
- III) l’euroritenuta non costituisce un corrispettivo pagato dal contribuente per garantirsi l’anonimato fiscale. Concetto di basilare importanza. Tale impostazione appare in contrasto con le stesse interpretazioni dell’Agenzia che con Circolare n. 55/E del 30.12.2005 evidenziava che l’applicazione dell’Euroritenuta non impediva allo Stato italiano di assoggettare a tassazione gli stessi redditi secondo la propria legislazione interna, fatta salva l’osservanza del trattato, ossia avendo cura di assicurare l’eliminazione della doppia imposizione sul reddito.
- IV) Il mancato rimborso dell’euroritenuta consisterebbe in una doppia imposizione in violazione del diritto comunitario (direttiva 2003/48/CE e relativi accordi con Paesi terzi) e dell’articolo 169 del Tuir.
EURORITENUTA E DOPPIA IMPOSIZIONE: LE CONSEGUENZE IL DIRITTO AL RIMBORSO
In definitiva tutti i contribuenti che, nell’ambito della prima Voluntary Disclosure, hanno subito una doppia imposizione, possono avere la possibilità di vedersi rimborsare le euroritenute trattenute dalle banche estere. Allo stesso modo, nell’ambito della seconda Voluntary Disclosure, ai contribuenti dovrà essere riconosciuta la possibilità di scomputare le euroritenute subite già in sede di autoliquidazione.
Per conteggi e relative istanze di rimborso volte a tutti coloro che hanno aderito alla Voluntary Disclosure, sia la I che la II; lo Studio Legale Internazionale Bertaggia è a disposizione, scrivere per effettuare la pratica di rimborso delle imposte pagate in eccesso per l’euroritenuta.
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Articolo aggiornato al 26 Novembre 2017