• News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Cittadinanza e passaporti esteri
domenica, Maggio 18, 2025
Studio avvocato Bertaggia Blog

News giuridiche, fiscali, finanziarie, con riguardo al panorama internazionale.

  • News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Cittadinanza e passaporti esteri
No Result
View All Result
  • News
  • Societario Internazionale
  • Penale
  • Civile
  • Recupero Crediti
  • Cittadinanza e passaporti esteri
No Result
View All Result
Studio avvocato Bertaggia Blog
No Result
View All Result
Home Archiviati

Euroritenuta rimborso fiscale

Euroritenuta e Volontary Disclosure

di Avv. Daniele Bertaggia
Ottobre 6, 2021
in Archiviati
0
euroritenuta rimborso
216
SHARES
1.7k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 EURORITENUTA RIMBORSO E VOLUNTARY DISCLOSURE

Contenuti dell'articolo

Toggle
  •  EURORITENUTA RIMBORSO E VOLUNTARY DISCLOSURE
      • INFO LINE EURORITENUTA RIMBORSO FISCALE: +390532240071
      • Related articles
      • Registro Navale San Marino: crescita
      • Commercio Cina Aprile 2024
        • EURORITENUTA RIMBORSO; COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE, SENTENZA N. 309 DEL 30/05/17
        • EURORITENUTA RIMBORSO DI QUANTO TRATTENUTO DALLE BANCHE ESTERE: LA QUESTIONE
        • EURORITENUTA RIMBORSO DI QUANTO TRATTENUTO DALLE BANCHE ESTERE LA DECISIONE
        • EURORITENUTA E DOPPIA IMPOSIZIONE: LE CONSEGUENZE IL DIRITTO AL RIMBORSO

Gentili lettori, per coloro che hanno effettuato la procedura di Voluntary Disclosure, vi è la possibilità, per chi la ha espletata regolarmente, di vedersi rimborsare l’euroritenuta trattenuta dalle banche estere: euroritenuta rimborso, vediamo di cosa si tratta.

INFO LINE EURORITENUTA RIMBORSO FISCALE: +390532240071

Related articles

registro navale san marino

Registro Navale San Marino: crescita

Febbraio 6, 2025
COMMERCIO CINA APRILE 2024

Commercio Cina Aprile 2024

Febbraio 19, 2025

EURORITENUTA RIMBORSO; COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE, SENTENZA N. 309 DEL 30/05/17

La Commissione tributaria provinciale di Varese, con sentenza n. 309 del 30 maggio 2017, ha determinato, in ambito di credito per le imposte pagate all’estero ed omessa indicazione in dichiarazione, che il rifiuto dell’Amministrazione di procedere al rimborso delle Euroritenute applicate non in relazione alla procedura di collaborazione volontaria, bensì in relazione all’applicazione da parte degli istituti di credito esteri dell’accordo bilaterale UE/Svizzera riguardante la tassazione dei redditi da risparmio è illegittimo.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.

Pertanto, non è condivisibile l’interpretazione dell’Ufficio secondo cui la possibilità di compensare le imposte pagate all’estero con quelle italiane sarebbe consentita solo nell’ipotesi in cui le stesse risultino dalla dichiarazione del contribuente, giacché tale interpretazione comporterebbe l’impossibilità di compensare l’Euroritenuta con l’imposta sul reddito di capitali prevista in Italia nei casi di collaborazione volontaria e, dunque, darebbe luogo a una doppia imposizione in violazione della direttiva 2003/48/CE e degli accordi tra l’UE e gli Stati aderenti.

EURORITENUTA RIMBORSO DI QUANTO TRATTENUTO DALLE BANCHE ESTERE: LA QUESTIONE

Alla luce di questa importante sentenza si apre quindi la possibilità di vedersi rimborsare le euroritenute trattenute dalle banche estere, per tutti quei contribuenti che hanno aderito alla Voluntary Disclosure versando tutti i tributi, interessi e sanzioni come liquidati dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Conseguenza non da poco visto che normalmente l’euroritenuta ammontava al 30% degli interessi annualmente percepiti dai correntisti che detenevano conti correnti esteri non dichiarati.

Nella sentenza citata, il contribuente, una volta aderito alla Voluntary Disclosure, e saldato integralmente quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate per regolarizzare i capitali detenuti all’estero illecitamente, ha fatto richiesta di rimborso dell’euroritenuta trattenuta negli anni dalle Banche svizzere sui medesimi capitali oggetto di regolarizzazione. Trascorsi inutilmente 90 giorni, impugnava il silenzio-rifiuto, eccependone l’illegittimità per violazione dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Svizzera e la Ue e del divieto di doppia imposizione.

L’ufficio (ovviamente) resisteva sostenendo l’inammissibilità del ricorso atteso che il contribuente aveva precedentemente definito la propria posizione tramite la Voluntary Disclosure, eccepiva altresì la manifesta infondatezza a causa dell’assenza dell’indicazione dei redditi esteri nelle relative dichiarazioni e, soprattutto, riteneva (erroneamente), che vi fosse stato un esercizio di opzione per l’anonimato fiscale mediante applicazione dell’euroritenuta.

EURORITENUTA RIMBORSO DI QUANTO TRATTENUTO DALLE BANCHE ESTERE LA DECISIONE

La Commissione Tributaria invece, accoglieva completamente il ricorso articolando tale accoglimento giudiziale tramite l’enunciazione di quattro importanti motivi molto importanti per voluntary disclosure euroritenuta.

  • I) la richiesta di rimborso non concerne la procedura di Voluntary Disclosure precedentemente definitasi, non comportando quindi alcuna modifica agli atti già definiti, avendo invece per oggetto l’applicazione delle euroritenute da parte delle banche estere. Ciò che il contribuente contesta è invece il rifiuto dell’Ufficio a procedere al rimborso delle Euroritenute applicate non in relazione alla procedura in questione i cui atti non ne fanno per altro menzione, bensì in relazione all’applicazione da parte degli istituti di credito esteri dell’accordo bilaterale UE/Svizzera riguardante la tassazione dei redditi da risparmio.
  • II) All’euroritenuta non può applicarsi la limitazione prevista dall’articolo 165, comma 8 del TUIR, che esclude il foreign tax credit nel caso di omessa indicazione dei relativi redditi in dichiarazione. L’articolo del TUIR citato concerne infatti i soli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e non quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, quali i redditi di capitale esteri;
  • III) l’euroritenuta non costituisce un corrispettivo pagato dal contribuente per garantirsi l’anonimato fiscale. Concetto di basilare importanza. Tale impostazione appare in contrasto con le stesse interpretazioni dell’Agenzia che con Circolare n. 55/E del 30.12.2005 evidenziava che l’applicazione dell’Euroritenuta non impediva allo Stato italiano di assoggettare a tassazione gli stessi redditi secondo la propria legislazione interna, fatta salva l’osservanza del trattato, ossia avendo cura di assicurare l’eliminazione della doppia imposizione sul reddito.
  • IV) Il mancato rimborso dell’euroritenuta consisterebbe in una doppia imposizione in violazione del diritto comunitario (direttiva 2003/48/CE e relativi accordi con Paesi terzi) e dell’articolo 169 del Tuir.

EURORITENUTA E DOPPIA IMPOSIZIONE: LE CONSEGUENZE IL DIRITTO AL RIMBORSO

In definitiva tutti i contribuenti che, nell’ambito della prima Voluntary Disclosure, hanno subito una doppia imposizione, possono avere la possibilità di vedersi rimborsare le euroritenute trattenute dalle banche estere. Allo stesso modo, nell’ambito della seconda Voluntary Disclosure, ai contribuenti dovrà essere riconosciuta la possibilità di scomputare le euroritenute subite già in sede di autoliquidazione.

Per conteggi e relative istanze di rimborso volte a tutti coloro che hanno aderito alla Voluntary Disclosure, sia la I che la II; lo Studio Legale Internazionale Bertaggia è a disposizione, scrivere per effettuare la pratica di rimborso delle imposte pagate in eccesso per l’euroritenuta.

INFO LINE EURORITENUTA RIMBORSO FISCALE: +390532240071

Per approfondire questo argomento naviga nel nostro canale YouTube

Siamo operativi anche per videoconsulenze, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici

© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo
EURORITENUTA RIMBORSO FISCALE, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 26 Novembre 2017

 

Post Views: 425
Tags: anonimato fiscaleavvocato bertaggiacapitali detenuti all'esterocredito imposte esteredoppia imposizioneeuroritenutaforeign tax creditrestituzione imposte
Share86Tweet54
Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

Related Posts

registro navale san marino

Registro Navale San Marino: crescita

di Avv. Daniele Bertaggia
Febbraio 6, 2025
0

REGISTRO NAVALE SAN MARINO REGISTRO NAVALE SAN MARINO INFOLINE: +393483610420 Registro Navale San Marino: Navigando verso l'Europa: Crescita Esponenziale del...

COMMERCIO CINA APRILE 2024

Commercio Cina Aprile 2024

di Avv. Daniele Bertaggia
Febbraio 19, 2025
0

COMMERCIO CINA  APRILE 2024 COMMERCIO CINA APRILE 2024 INFOLINE: +393483610420 Commercio Cina Aprile 2024. Secondo i dati dell'Amministrazione Generale delle...

Svizzera Esclusa dalla Black List

Svizzera Esclusa dalla Black List

di Avv. Daniele Bertaggia
Febbraio 26, 2025
0

SVIZZERA ESCLUSA DALLA BLACK LIST INFO LINE DIRITTO FISCALE INTERNAZIONALE: +393483610420   La Svizzera esclusa definitivamente dalla Black List: Nuove...

LONDRA PARADISO FISCALE

Londra paradiso fiscale: il dopo Brexit

di Studio Legale Internazionale Bertaggia
Giugno 11, 2024
0

LONDRA PARADISO FISCALE: IL DOPO BREXIT LONDRA PARADISO FISCALE INFO LINE:+393483610420   Londra paradiso fiscale, gli scenari finanziari e fiscali...

regno unito evasione fiscale

Regno Unito evasione fiscale, nuove regole

di Avv. Daniele Bertaggia
Novembre 28, 2022
0

REGNO UNITO EVASIONE FISCALE NUOVE REGOLE Regno unito evasione fiscale. Se desideri essere seguito da un team professionale di avvocati...

Carica Altri

Cerca nel blog

No Result
View All Result

Per maggiori informazioni contattaci al
+39 0532 240 071

oppure scrivici qui:

    Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate Nell'informativa

    Cookie Policy - Privacy Policy

    Categorie

    • Archiviati
    • Business
    • Cittadinanza e passaporti esteri
    • Civile
    • News giuridico finanziarie
    • Penale
    • Pensioni all'estero
    • Recupero Crediti
    • Societario Internazionale
    • Truffe informatiche
    No Result
    View All Result
    • News
    • Societario Internazionale
    • Penale
    • Civile
    • Recupero Crediti
    • Cittadinanza e passaporti esteri

    Copyright ©2020 Avv. Daniele Bertaggia

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • News
    • Societario Internazionale
    • Penale
    • Civile
    • Recupero Crediti
    • Cittadinanza e passaporti esteri

    Copyright ©2020 Avv. Daniele Bertaggia