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Voluntary disclosure nuova possibilità

Ancora per poco è possibile regolarizzare i capitali detenuti all'estero.

di Avv. Daniele Bertaggia
Febbraio 19, 2025
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Voluntary disclosure nuova possibilità
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 VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITÀ

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  •  VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITÀ
      • VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVE POSSIBILITA’ INFO LINE: +393483610420
        • VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITA’: LA PROROGA
        • VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITA: CONVIENE ADERIRE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE?
        • VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITA’: COME FARE PER ADERIRE ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA?
        • VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITA’: CHE VANTAGGI OTTENGO?
        • Devo riportare in Italia obbligatoriamente il mio patrimonio estero?
        • Che cosa succede se non faccio la voluntary disclosure?
        • Se ho soldi in paesi black list quanti sono gli anni da regolarizzare?
        • Ho soldi in un paese white list, quali saranno le sanzioni che dovrò pagare?
        • Se ho soldi non dichiarati in un paese black list quali saranno le sanzioni a cui andrò incontro e quanti anni devo regolarizzare?
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VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVE POSSIBILITA’ INFO LINE: +393483610420

avvocati sole 24ore

Gentili lettori, la Voluntary Disclosure sta arrivando al capolinea, possiamo realmente dire che vi è l’ultimo appello per i contribuenti che detengono capitali all’estero non dichiarati, scaduto il quale si chiuderà per sempre questa possibilità di sanatoria e si aprirà invece la stagione dei controlli e delle verifiche fiscali. Il termine per l’adesione alla voluntary disclosure viene infatti prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015: ciò è previsto nel decreto legge riguardante misure urgenti per la finanza pubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2015.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara

VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITA’: LA PROROGA

La proroga è stata determinata a causa del numero molto alto di richieste di adesione pendenti. La proroga della voluntary disclosure è quindi necessaria per permettere ai professionisti (commercialisti ed avvocati) di avere più tempo per completare tutti gli importanti e difficoltosi adempimenti previsti, alla luce anche delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, soprattutto in considerazione che detta documentazione deve arrivare da soggetti esteri. Nel decreto di proroga della voluntary disclosure è previsto, anche per coloro che abbiano già presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di produrre la documentazione ufficiale richiesta entro il termine ultimo del 30 dicembre 2015.
Reputiamo quindi giusto, per vostra maggiore informazione, in aggiunta ai nostri precedenti articoli in materia di voluntary disclosure, consultabili qui.

Voluntary disclosure un’opportunità
Soldi a San Marino, voluntary disclosure
San Marino Voluntary disclosure ultima chiamata,

specificarvi nel dettaglio in cosa consiste esattamente la procedura di emersione dei capitali illecitamente detenuti all’estero e i vantaggi sottesi a tale procedura. Cerchiamo quindi rispondere alle seguenti domande: conviene aderire alla voluntary disclosure? Che vantaggi ottengo? Che cosa succede se non faccio la voluntary disclosure? Come devo comportarmi se ho soldi od immobili non dichiarati in un paese white list od in uno black list?

VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITA: CONVIENE ADERIRE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE?

Come avevamo già ampiamente detto oltre un anno fa, nel nostro articolo “la fine del mondo offshore”, il quadro internazionale relativo all’economia ed alla finanza è radicalmente mutato. Gli anni 80 e 90 del secolo scorso sono ormai storia, e siamo ben addentro nel nuovo millennio, con tutto ciò che comporta. La legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recepisce appieno tale mutato sistema internazionale, istituendo una vera e propria lotta alle somme di danaro non dichiarate. Chi scrive non dice nè che sia giusto nè che sia sbagliato, cerca di spiegarvi cosa è successo e cosa succederà, al fine di consentirvi sempre le scelte migliori, per voi e per I vostri capitali. La volontà, dapprima statunitense, poi europea, di controllare allo spasimo ogni movimento finanziario su scala globale, hanno prodotto queste normative. Per consentire agli stati “occidentali” il massimo controllo sulle somme di danaro possedute dai loro cittadini, sono nate e sono state realizzate diverse convenzioni a livello internazionale e in seno all’OCSE (a cui l’Italia ha aderito) tese a rendere quasi impossibile la normale vita finanziaria di stati, fra cui (per il maggior interesse degli italiani) Svizzera, Principato di Monaco, Jersey, Andorra, Repubblica di San Marino, Gibilterra, Lussemburgo, ed altri, che gestivano masse di danaro provenienti da cittadini esteri rispetto a detti stati.
Sono quindi sorte varie norme, fra cui la Convenzione contro le doppie imposizioni che – all’art. 26 del Modello OCSE – disciplina lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali, la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale (Maat), gli accordi bilaterali FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), lo scambio automatico dei dati finanziari messo a punto in ambito OCSE attraverso il CRS (Common Reporting Standard), e da ultimo l’Ecofin del 9 dicembre 2014. L’insieme di tutte queste norme hanno avuto come effetto di rendere troppo difficoltosa le gestione e la conservazione patrimoniale da parte degli stati che andavano fieri del loro segreto bancario, ottenendo come riflesso l’adeguazione di molti di essi a tali norme. Lo si sapeva, lo avevamo detto, eppure molti investitori italiani fino all’ultimo momento (ancora adesso anche se pare incredibile) non lo credevano possibile. Eppure è così.
Molti degli stati che garantivano il segreto bancario, ora, con date vieppiù diverse, hanno cominciato a comunicare agli stati di residenza fiscale i nomi dei correntisti stranieri che avevano aperti rapporti economici che le istituzioni bancarie dei loro paesi. Quindi per gli italiani che ancora detengono patrimoni non dichiarati in molte di quelle nazioni si apre una scelta: o perdere tutto ed avere problemi anche penali, od attivarsi per effettuare la voluntary disclosure.

VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITA’: COME FARE PER ADERIRE ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA?

Innanzitutto, evitando come la peste il “fai da te” occorre rivolgersi ad un professionista competente in materia ed incaricarlo ufficialmente con un mandato.
Il professionista dopo un esame preventivo della situazione finanziaria globale del soggetto, e dopo avere verificato l’anno in cui queste attività si sono formate e/o trasferite, valuterà anche l’eventuale presenza di cause ostative e di aspetti penali. In seguito si procederà alla valutazione complessiva della documentazione ufficiale comprovante i fondi esteri, in modo tale da poter ricostruire esattamente l’origine degli stessi e, sulla base di moltissime variabili, definire il costo complessivo delle imposte da pagare. Effettuato tale difficoltoso calcolo, si dovrà presentare un’istanza telematica all’UCIFI che, valutato il tutto, provvederà ad emettere un invito a comparire e al calcolo delle imposte, delle sanzioni ridotte e degli interessi. A tale istanza dovrà fare seguito, entro 30 giorni dalla presentazione, un’accurata relazione che dimostri come si sono ottenute le somme oggetto della procedura di voluntary disclosure.
Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato in una unica soluzione o, su esplicita richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo entro 15 giorni prima della data di comparizione, ovvero 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione ovvero entro il termine per la proposizione del ricorso contro le sanzioni per il quadro RW.
Con il pagamento (nel caso delle tre rate, con il pagamento dell’ultima rata) si conclude la procedura di regolarizzazione.

VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITA’: CHE VANTAGGI OTTENGO?

Gli svantaggi li abbiamo già visti, pagare…I vantaggi invece non sono di poco conto, segnaleremo: esclusione di punibilità per tutti i reati tributari dichiarativi anche fraudolenti e l’omesso versamento di ritenute certificate e di IVA. Nel concreto andranno esenti da pena i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter).
Sempre sul versante penale, viene anche esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) nonché per il reato di autoriciclaggio(art. 648-ter1 c.p.). Tale esclusione opera esclusivamente qualora deti reati siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra indicate e con riferimento alle somme oggetto di regolarizzazione.
Dal punto di vista amministrativo vi sono altri notevoli vantaggi:
– le sanzioni previste per le violazioni sul quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale (minimo edittale che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi White List, e del 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) per arrivare ad una percentuale dell’1,5% ovvero del 3%.
Si badi che perchè ciò avvenga devono verificarsi alcune condizioni: le attività devono essere trasferite in Italia o in un paese dello Spazio Economico Europeo (SEE), in alternativa il contribuente deve rilasciare all’intermediario estero apposita autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.
Nei casi diversi dalle fattispecie sopracitate, il comma 4 dell’art. 5-quinquies, secondo periodo, D.L. n. 167/1990 prevede che la sanzione sia determinata nella misura del minimo edittale ridotta di 1/4. In tali situazioni la sanzione è pari al 2,25% ovvero al 4,5% a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenute in Stati White List ovvero in Stati Black List. In caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, vi è un ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo.
– le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva, sono ridotte di 1/4 del minimo della misura prevista ex lege. Anche in tale circostanza è possibile l’abbattimento sino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.

Devo riportare in Italia obbligatoriamente il mio patrimonio estero?

La disciplina sulla voluntary disclosure non prevede che il patrimonio detenuto all’estero e regolarizzato debba obbligatoriamente riportato fisicamente in Italia. Quindi vi sarà la duplice scelta: riportare le somme in Italia, oppure effettuare il rimpatrio giuridico delle stesse, mediante il rilascio ad una fiduciaria residente di un mandato all’amministrazione. Si può anche decidere di mantenere i propri investimenti all’estero o di trasferirli eventualmente in altro Stato estero, in tal caso vi sarà sempre l’obbligo della annuale dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Che cosa succede se non faccio la voluntary disclosure?

Se non si effettua la procedura di collaborazione volontaria non si potrà usufruire:
– della non punibilità penale dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000;
– della non punibilità dei reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p.;
– delle riduzioni previste per le sanzioni amministrative. Il tutto qualora colui che detiene illegalmente somme all’estero venga in seguito scoperto (cosa molto probabile) ma questo sarà oggetto di un nuovo articolo.

Se ho soldi in paesi black list quanti sono gli anni da regolarizzare?

Gli anni da regolarizzare per un patrimonio detenuto in un paese a fiscalità privilegiata sono raddoppiati ai sensi dell’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009, e sono quindi 8 o 10 anni a seconda che sia stata presentata o meno la dichiarazione dei redditi in Italia. Nel caso di un Paese Black List, nell’ipotesi che si aderisca alla voluntary disclosure entro il 30 novembre 2015, risulteranno ancora accertabili tutti gli anni d’imposta fino al 2006 (nel caso di infedele dichiarazione) o, addirittura, fino al 2004 (in caso di omessa presentazione della dichiarazione e/o violazioni relative al monitoraggio fiscale). Ma, agli esclusivi fini della procedura di collaborazione volontaria tale raddoppio dei termini non si applicherà se ricorrono congiuntamente una serie di condizioni:
1) il contribuente rilascia all’intermediario estero (presso cui le attività sono detenute o trasferite) l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati, nessuno escluso, concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria;
2) venga effettuato deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di disclosure;
3) lo Stato estero abbia stipulato con l’Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 2 marzo 2015), accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello OCSE anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo.

Ho soldi in un paese white list, quali saranno le sanzioni che dovrò pagare?

Ai fini della voluntary disclosure i contribuenti, che detengono attività finanziarie in un paese white list, beneficeranno della sanzione del 3% (e delle riduzioni a queste connesse) per le violazioni del quadro RW e non ci sarà l’applicazione del raddoppio delle sanzioni (per infedele od omessa dichiarazione) e dei termini per l’accertamento previsto dall’art. 12, D.L. n. 78/2009).

Se ho soldi non dichiarati in un paese black list quali saranno le sanzioni a cui andrò incontro e quanti anni devo regolarizzare?

I patrimoni detenuti in paesi black list, ovvero a fiscalità privilegiata, andranno regolarizzati sulla base di 8 o 10 anni a seconda rispettivamente che vi sia stata infedele dichiarazione ovvero omessa dichiarazione o violazione degli obblighi del quadro RW, pagando le relative sanzioni al 6%.

Per approfondire questo argomento naviga nel nostro canale YouTube

Siamo operativi anche per videoconsulenze, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici

Se hai dei capitali detenuti all’estero e non dichiarati e vuoi consulenza in materia di voluntary disclosure, oppure desideri effettuare la procedura di voluntary disclosure, possiamo aiutarti, clicca.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo – VOLUNTARY DISCLOSURE NUOVA POSSIBILITA’-, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 06 Ottobre 2015

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Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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